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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 31/10/2006, n. 33
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- L.R. 28/12/2023, n. 20
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- L.R. 30/12/2015, n. 29
- L.R. 22/12/2015, n. 21
- L.R. 10/04/2015, n. 15
- L.R. 24/02/2014, n. 2
- L.R. 16/02/2009, n. 2
- L.R. 28/04/2008, n. 10
- L.R. 29/05/2007, n. 19
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, avvalendosi degli strumenti di cui alla presente legge, promuove lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di azioni volte al miglioramento della qualità della vita della popolazione regionale, al fine di promuov |
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Capo II - Funzioni regionali e comunali in materia di valorizzazione dei beni culturali |
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Art. 2 - Funzioni regionali1. La Regione, nel rispetto dei principi del D.Lgs. n. 42/2004 e mediante intese stipulate ai sensi dell'articolo 118, comma 3 della Costituzione, esercita ogni attività diretta al miglioramento delle condizioni di conoscenza dei beni culturali e all'incremento della loro fruizione pubblica, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 14. 2. La Regione esercita, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali. In particolare: a) predispone, sentiti le Province e i Comuni, gli atti programmatori, secondo le disposizioni contenute nel capo V; b) attua interventi diretti per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza; |
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Art. 3 - Funzioni provinciali |
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Art. 4 - Funzioni comunali1. I Comuni gestiscono i beni culturali esistenti sul proprio territorio secondo la programmazione e le direttive regionali e realizzano una gestione integrata degli stessi. 2. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati. In particolare: a) provvedono alla istituzione e gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti pro |
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Capo III - Rapporti istituzionali |
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Art. 5 - Rapporti con Università, Istituzioni scolastiche e Diocesi1. La Regione collabora con l'Università per la realizzazione di ricerche e studi su particolari tipologie di beni, in particolare per gli aspetti legati alla conservazione preventiva e a specifiche attività di diagnostica nonché al fine di individuare percorsi formativi, in collaborazione con le Province e le Soprintendenze, per la formazione di addetti a |
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Capo IV - Registro regionale, fondazione e comitato scientifico |
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Art. 6 - Registro regionale per le attività culturali |
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Art. 7 - Istituzioni culturali di interesse regionale1. La Giunta regionale, con periodicità triennale, approva un bando per il sostegno annuale alle istituzioni culturali aventi sede in Liguria, senza scopo di lucro, che svolgono attività cu |
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Art. 7-bis - Istituti storici della Resistenza1. La Regione Liguria contribuisce, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, all'attività istituzionale svolt |
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Art. 8 - Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura |
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Art. 9 - Comitato Tecnico Scientifico Regionale |
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Capo V - Programmazione |
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Art. 10 - Piano pluriennale regionale di valorizzazione culturale1. All'inizio di ogni legislatura, entro sei mesi dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria il Piano pluriennale regionale di valorizzazione culturale, che definisce gli obiettivi strategici e le politiche da realizzare nella legislatura, indicando le priorità di |
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Art. 11 - Programma annuale di attuazione |
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Art. 12 - Programma annuale provinciale |
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Capo VI - Strumenti operativi e formazione |
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Art. 13 - Sistema Informativo in materia di beni culturali1. Al fine di assicurare la conoscenza, la diffusione e la promozione degli interventi in materia di beni culturali, è istituito il sistema informativo in materia di beni culturali nell'ambito del sistema informativo regionale, comprendente il database dei contenuti e delle informazioni culturali della Liguria (repertorio informatico dei beni culturali). 2. Il sistema informativo in materia di beni culturali è finalizzato alla tutela, gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale attraverso l'inventariazione e la ca |
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Art. 14 - Strumenti attuativi |
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Art. 16 - Rapporti con i soggetti privati1. I soggetti privati, singoli o associati, partecipano alla gestione dei beni culturali e alla valorizzazione degli stessi in collaborazione con gli enti istituzionali |
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Art. 17 - Conservazione dei dialetti e delle tradizioni popolari liguri1. La Regione, anche attraverso il Centro regionale di documentazione per i Dialetti e le Tradizioni popolari della Liguria (C.D.T.), raccoglie, produce, gestisce, diffonde, valorizza e rende disponibile alla pubblica consultazione la documentazione inerente il patrimonio culturale e sociale tradizionale delle |
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Art. 18 - Formazione1. La Regione, nell'ambito della normativa vigente, promuove corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori culturali. |
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Capo VII - Tutela |
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Art. 19 - Rapporti con lo Stato in materia di tutela1. La Regione coopera con lo Stato per l'esercizio delle funzioni di tutela, concorre a definire una comune metodologia di raccolta, scambio, accesso e |
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Art. 20 - Compiti regionali in materia di tutela del materiale librario1. La Regione esercita funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe ed incisioni non appartenenti allo Stato. N1 |
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Art. 21 - Soprintendenza Regionale ai beni librari |
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Art. 22 - Collaborazione in materia di conservazione e restauro e Laboratorio regionale per il restauro1. La Regione collabora con lo Stato e con l'Università per definire linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni cultur |
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Capo VIII - Istituti di cultura e luoghi di cultura |
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Art. 23 - Istituti e luoghi di cultura1. La Regione individua come istituti e luoghi di cultura le realtà culturali che garantiscano la conservazione e lo studio scientifico delle collezioni e che abbiano una organizzazione e una gestione atta a perseguire obiettivi di educazione e informazione e studio delle presenze storiche sul territorio di riferimento e che rispettino i livelli minimi uniformi di qualità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f). |
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Art. 24 - Organizzazione Bibliotecaria1. Le biblioteche sono istituti di cultura che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto dei cittadini all'informazione e all'educazione, allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta |
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Art. 25 - Organizzazione museale e promozione di sistemi museali regionali1. I musei sono istituti di cultura, che interagiscono e cooperano con le altre realtà culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale della Regione e per promuovere la funzione educativa nonché la corretta cons |
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Capo IX - Forme particolari di valorizzazione |
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Art. 26 - Valorizzazione degli immobili di particolare interesse1. La Regione, in attuazione di quanto disposto nel Piano pluriennale di cui all'articolo 10, sostiene interventi di natura statica e strutturale, di m |
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Art. 27 - Associazioni operanti nel campo della mutualità e della solidarietà sociale1. La Regione riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle associazioni operanti nel campo della mutualità e della solidarietà so |
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Art. 28 - Istituzione della giornata della Cultura Ligure1. La Regione, al fine di promuovere la valorizzazione e la tutela della propria cultura e l'interscambio tra culture diverse, riconosce la giornata de |
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Art. 29 - Attività di promozione del multiculturalismo1. La Regione riconosce la molteplicità culturale e ne promuove la valorizzazione, nel rispetto delle identità di ciascuno, anche in collaborazione c |
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Capo X - Disposizioni finali e finanziarie |
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Art. 30 - Fondo unico per la Cultura1. È istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, il Fondo unico per la cultura nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destina |
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Art. 31 - Contributi straordinari della Regione |
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Art. 31-bis - Interventi per il 120° anniversario della nascita di Sandro Pertini1. La Regione, a valere sui fondi di cui alla presente legge, promuove iniziati |
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Art. 31-ter - Intervento straordinario per la salvaguardia di beni di eccezionale valore culturale in pubblica fruizione |
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Art. 31-quater - Intervento straordinario per la Capitale del Libro1. La Regione, allo scopo di implementare il programma di attività già predisposto dal Comune di Genova nell’ambito del riconoscimento di “Cap |
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Art. 31-quinquies - (Partecipazione di Regione Liguria al Salone internazionale del libro di Torino)1. La Regione, al fi |
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Art. 32 - Norma transitoria1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro |
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Art. 33 - Norma di prima applicazione1. Fino alla data di approvazione del primo programma annuale di cui all'articolo 11 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nei Pi |
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Art. 35 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno finanziario 2007, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilanc |
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Art. 36 - Abrogazione di norme1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 e dall'articolo 32, sono abrogate, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'articolo 11, le seguenti disposizioni: a) legge regionale 20 dicembre 1978, n. 61 (Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale); b) legge regionale 22 aprile 1980, n. 21 (Norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali ed ambientali e in materia di musei di enti locali o d'interesse locale); c) legge regionale 23 maggio 1980, n. 24 (Erogazione dei contributi annuali a sostegno degli Istituti storici della Resistenza in Liguria e per le attività di ricerca e di produzione educativa dagli stessi esercitate); d) legge regionale 23 dic |
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