Articolo modificato dall'art. 24, comma 4, della L.R. 28/04/2008, n. 10; dall’art. 12, comma 1, della L.R. 24/02/2014, n. 2; dall’art. 147, comma 6, della L.R. 10/04/2015, n. 15 e, successivamente, abrogato dall'art. 431, comma 1, della L.R. 30/12/2015, n. 29, così recitava:

“Art. 11 - Programma annuale di attuazione

1. La Giunta regionale approva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale, il Programma annuale di attuazione degli obiettivi e delle scelte contenute nel Piano pluriennale di cui all'articolo 10.

2. Il Programma di cui al comma 1 definisce, per l'anno di riferimento:

a) le modalità di riparto del Fondo unico per la cultura di cui all'articolo 30;

b) abrogata

c) l'ammontare dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di interesse regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);

d) l'ammontare delle risorse per il sostegno della Regione alle Istituzioni di interesse regionale di cui all'articolo 7;

e) l'ammontare delle risorse necessarie per il potenziamento e l'aggiornamento del sistema informativo di cui all'articolo 13;

f) l'ammontare delle risorse necessarie per ogni altro intervento diretto regionale.”

Dalla redazione