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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Puglia 13/12/2004, n. 23
L.R. Puglia 13/12/2004, n. 23
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[Premessa] |
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TITOLO I - NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO REGIONALE DI RAZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI |
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Capo I - Finalità e disposizioni generali, obiettivi e rinvii |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione Puglia, con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, disciplina gli indirizzi di programmazione per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei car |
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Art. 2 - (Articolazione dell'intervento regionale)N3 “1. Fermo restando quanto previsto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché dalle norme regolamentari stabilite dall’ente proprietario della strada, l’attuazione della presente legge avviene attraverso i seguenti regolamenti attuativi:” a) rete stradale ordinaria contenente: |
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Capo II - Disposizioni riguardanti gli impianti |
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Art. 3 - (Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni)N7 “1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l’installa |
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Art. 4 - (Tipologie e attività commerciali integrative)N7 “1. Tutti i nuovi impianti devono essere di benzina, gasolio e di un prodotto eco-compatibile gpl o metano, così come previsto dall’articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 R (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 R e successive modifiche e integrazioni. Gli impianti possono inoltre essere dotati degli altri carburanti in commercio: idrogeno, miscele di |
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Art. 5 - (Modifica e ristrutturazione degli impianti)1. Costituisce modifica all'impianto: a) la variazione del numero di colonnine; b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla; c) l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature; |
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Art. 6 - (Impianti stagionali) |
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“Capo III - Impianti autostradali, impianti a uso privato e contenitori-distributori rimovibili, impianti marini e impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate” N16 |
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Art. 7 - (Rete degli impianti gpl e metano autotrazione) |
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Art. 8 - (Impianti autostradali)1. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade |
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Art. 9 - (Impianti di distribuzione a uso privato e contenitori-distributori rimovibili)N7 “1. L’installazione e l’esercizio di impianti fissi di distribuzione carburanti per uso autotrazione a uso privato sono autorizzati esclusivamente per il rifornimento di automezzi, automotrici ferroviarie, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, a eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all’interno di stabilimenti, cantieri, magaz |
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Art. 10 - (Impianti marini)1. Gli impianti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da diporto o per buncheraggio navi e motopesc |
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Art. 11 - (Autorizzazione al prelievo di carburanti)1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi |
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Art. 12 - (Impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate)1. Sono ritenuti di pubblica utilità: |
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Capo IV - Sospensione, decadenza, trasferimento titolarità |
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Art. 13 - (Sospensione dell'esercizio)1. I titolari degli impianti non possono sospendere l'esercizio dell'attività senza l'autorizzazione del Comune, fatta eccezione per i periodi di ferie. |
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Art. 14 - (Decadenza dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione decade nel caso in cui l'impianto non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del Comune o si verifichi la chiusura volontaria. |
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Art. 15 - (Trasferimento della titolarità)1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti, congiuntamente, entro quindici giorn |
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Capo V - Collaudo, impianto ed esercizio provvisorio, termine esecuzione lavori |
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Art. 16 - (Collaudo)1. I nuovi impianti N19, non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita Commissione comunal |
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Art 17 - (Impianto ed esercizio provvisorio)N7 “1. Il Comune, su richiesta |
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Art. 18 - (Termine per ultimazione dei lavori)1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti o delle modifiche previste all'articolo 5, comma 1, lettere c) ed f), devono essere u |
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Capo VI - “Sistema informativo e Osservatorio, sanzioni” N16 |
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Art. 19 - (Sistema informativo e Osservatorio)1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti e promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore nel contesto del quadro economico regionale, nazionale e internazionale, mediante l'istituzione, ne |
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Art. 20 - (Sanzioni amministrative)1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila. Nel caso di assenza di autorizzazione il Comune dispone la chiusura immediata dell'impianto, la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori. 2. L'installazione o l' |
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Art. 21 - (Commissione consultiva regionale carburanti) |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI |
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Capo VII - Stato di conservazione degli impianti, vigilanza e controllo, norme transitorie, abrogazione di norme |
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Art. 22 - (Stato di conservazione degli impianti)1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione |
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Art. 23 - (Vigilanza e controllo)1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, nonché da funzionari della struttura regionale competente in materia di carburanti. I tit |
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Art. 24 - (Norme transitorie e finali)1. Le norme contenute nella presente legge sono applicabili anche alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 5 marzo 2001 |
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Art. 25 - (Abrogazione di norme)1. Con l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2 s'intendono abrogate tutte le precedenti leggi regionali in materia e in particolare: |
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“Art. 25 bis - Decorrenza dei termini e disposizioni attuativeN24 1. Le norme contenute nel regolamento regionale 10 gennaio 2006, n. 2 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria), restano in vigore per quanto non in contrasto con le disposizioni previste all’articolo 83 bis, comma 17, del d.l. 112/2008 R convertito dalla l. 133/2008 R e s.m.i. 2. Le domande di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto |
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