Articolo abrogato dalla L.R. del 04/12/2012 n. 35. L’articolo 7 così recitava: “Art. 7 - (Rete degli impianti gpl e metano autotrazione) - 1. Al fine di evitare concentrazioni geografiche e per favorire un'equa distribuzione dei prodotti gpl e metano autotrazione sul territorio regionale, ferme restando le condizioni di sicurezza definite dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, anche gli impianti esistenti sui quali s'intende installare il gpl e il gas metano per autotrazione devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2, lettera a).”

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