Articolo abrogato dalla L.R. del 04/12/2012 n. 35. L’articolo 6 così recitava: “Art. 6 - (Impianti stagionali) - 1. Gli impianti, situati nelle località caratterizzate da turismo stagionale per un determinato periodo dell'anno, possono acquisire la qualifica di stagionali, previa richiesta al Comune competente da parte del titolare dell'impianto.

2. Il Comune autorizza l'esercizio nell'ambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico e comunque per un periodo non superiore a sei mesi per anno obbligando il titolare dell'impianto a osservare gli orari e le turnazioni stabilite per gli altri impianti esistenti nel territorio comunale.

3. Il Comune autorizza altresì l'esercizio di nuovi impianti nell'ambito del periodo stagionale di maggior afflusso turistico nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 2, lettera a).”

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