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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 21/06/1996, n. 38
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- L.R. 10/02/2006, n. 2
- L.R. 08/02/2005, n. 6
- L.R. 28/01/2004, n. 10
- L.R. 02/08/1997, n. 85
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Principi generali1. La Regione Abruzzo promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata, la protezione, la rinaturalizzazione e la riqualificazione del bene ambiente inteso quale insieme di fattori fisici e di organismi viventi consider |
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Art. 2 - Finalità1. La Regione Abruzzo, in ottemperanza all'art. 4 dello statuto ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394, detta norme per l'istituzione e la gestione di aree protette e per la tutela dell'ambiente naturale regionale. La presente legge persegue le seguenti finalità: |
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Art. 3 - Sistema integrato delle aree protette1. Il sistema integrato delle aree protette della Regione Abruzzo è costituito dalle seguenti categorie: |
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Art. 4 - Istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali1. I Parchi e le Riserve naturali regionali sono istituiti con legge regionale nel rispetto delle leggi 6.12.1991, n. 394 e 11.2.1992, n. 157. 2. Le proposte d'istituzione di Parchi e Riserve naturali nelle aree di notevole valore naturalistico, ovvero la richiesta di modifica territoriale delle aree protette regionali esistenti, possono essere avanzate: a) da ciascun Consigliere regionale; b) dalla Giunta regionale; c) dalla Provincia, sentiti i Comuni interessa |
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Art. 5 - Il Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette1. È istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per le aree protette, di seguito denominato "Comitato", presso il Settore Urbanistica, Beni Ambientali e Cultura, in L'Aquila. 2. L'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione svolge funzioni di supporto al Comitato e cura tutti gli adempimenti conseguenti. 3. Il Comitato esprime parere obbligatorio: entro 45 giorni sulla istituzione, sullo statuto, sui piani e sui rispettivi regolamenti dei parchi e delle riserve naturali, nonché sulle attività al comma 9 art. 8 della presente legge. Il suo Presidente può sottoporre all'attenzione del Comitato argomenti in ordine all'attuazione in ambito regionale dei principi dettati dalla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'applicazione su scala regionale delle direttive UE e convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano, nonché quant'altro in materia ritenga opportuno. |
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Art. 6 - Ufficio Parchi e Riserve naturali1. L'Ufficio Parchi e Riserve naturali della Regione Abruzzo svolge i seguenti compiti: a) elabora studi e proposte per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve ; b) assicura assistenza tecnica in materia di parchi e di riserve naturali; c) elabora i criteri per la predisposizione dei piani dei parchi e delle riserve e dei piani di gestione naturalistica, dei relativi programmi di attuazione e dei regolamenti; d) predispone il documento di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1 lettera a) della L. 6 dicembre 1991, n. 394; |
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Art. 7 - Sede dei parchi e delle aree naturali protette:1. Le sedi legali e operative dei Parchi regionali si localizzano all'interno del territorio dei parchi stessi, secondo quanto stabi |
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Art. 8 - Norme transitorie di salvaguardia1. All'interno di ciascun Parco o Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano per il parco o del piano di assetto naturalistico, gli interventi previsti dai piani paesistici. 2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; b) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica; c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di gestione, qualora operante; |
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TITOLO II - PARCHI NATURALI REGIONALI |
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Art. 9 - Definizione e articolazione in zone1. I Parchi naturali regionali sono costituiti ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 394/91, da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, in cui siano inclusi uno o più ecosistemi intatti o poco alterati da interventi antropici, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o siti geomorfologici di rilevante interesse naturalistico, scientifico, culturale, educativo e ricreativo, nonché da valori paesaggistici, artistici e dalle tradizioni delle popolazioni locali. 2. Il Parco naturale regionale è definito come un sistema di aree a protezione ed utilizzazione differenziata e prevede, al suo interno, le |
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Art. 10 - Leggi istitutive dei Parchi naturali regionali1. La legge istitutiva del Parco deve prevedere: - i confini; |
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Art. 11 - Ente parco regionale1. Con la legge istitutiva del parco viene costituito l'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco stesso. 2. Sono organi dell'Ente parco: - il Presidente; - il Consiglio direttivo; - il Collegio dei revisori dei conti; - la Comunità del parco. 3. Il Presidente è scelto in seno al Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della legge n. 394/91 e ne fa parte. Prima dell'approvazione dello statuto le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Consigliere anziano d'età. Qualora il Presidente non venga eletto entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio direttivo la Giunta regionale nomina un presidente protempore. 4. Il Presidente del Parco naturale regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'Ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Deputato al Parlamento Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, Provinciale, Comunale, nonché con quello di Sindaco o Assessore Comunale; Presidente o Assessore Provinciale, Presidente o Assessore di Comunità Montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico. 5. Il Consiglio direttivo è composto: a) da sei membri nominati dalla Comunità del parco in rappresentanza dei Comuni, de |
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Art. 12 - Personale del parco naturale regionale1. La pianta organica del parco regionale è approvata dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio direttivo. Le assunzioni di personale, ancorché previste in pianta organica, devono comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell'Ente. 2. Il Direttore del Parco è responsabile delle attività di gestione naturalistica e t |
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Art. 13 - Statuto dell'Ente parco naturale regionale1. Lo statuto definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente parco. 2. Lo statuto, inoltre, stabilisce: a) le finalità, l'organizzaz |
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Art. 14 - Formazione del piano e del regolamento1. Il Piano ed il regolamento del parco sono predisposti entro un anno dall'insediamento del Consiglio Direttivo e sottoposti a parere del Comitato e della Comunità del parco che provvedono a renderli entro i successivi tre mesi. 2. Il Consiglio Direttivo, dopo aver apportato le eventuali modifiche, li adotta. |
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Art. 15 - Contenuti del piano1. Il piano, nella sua predisposizione generale e prima definizione progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriali vigenti a qualsiasi livello e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni. Deve inoltre di norma contenere: a) le analisi di base; b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi da conseguire e l'indicazione dei modi e dei tempi per l'attuazione del piano stesso; c) la perimetrazione definitiva; d) la zonazione; |
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Art. 16 - Regolamento del parco1. Il regolamento disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina in particolare: a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti; b) le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro silvo-pastorali; |
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Art. 17 - Effetti del piano del parco1. Per i parchi regionali istituiti dalla Regione Abruzzo il piano del parco fa riferimento agli strumenti quadro della Regione, ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali di pari livello. Per gli aspetti specifici in esso normati il piano è sovraordinato agli stessi strumenti urbanistici comunali. 2. Gli enti locali devono adeguare i propri pi |
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Art. 18 - Piano pluriennale economico e sociale1. Nel rispetto delle finalità della presente legge ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel piano del parco, la Comunità del parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti. 2. La Comunità del parco predispone, anche sulla base degli strumenti quadro di programmazione regionale un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività economiche sostenibili, entro u |
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TITOLO III - RISERVE NATURALI REGIONALI |
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Art. 19 - Definizione e classificazione1. Le Riserve naturali regionali sono costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche, floristiche, faunistiche, paleontologiche e archeologiche o di altri valori ambientali. 2. Esse si distinguono in: a) Riserva naturale integrale: per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica; |
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Art. 20 - Leggi istitutive delle riserve naturali regionali1. La legge istitutiva della riserva deve prevedere: - i confini; |
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Art. 21 - Gestione delle riserve naturali regionali1. Il Comune gestisce la riserva naturale quando essa ricade completamente nel suo ambito territoriale o quando gli altri comuni ne demandano la gestione al Comune territorialmente più interessato; negli altri casi è la Provincia a gestire la riserva naturale. 2. Le riserve interprovinciali vengono gestite dalla Regione secondo le modalità previste dalle leggi istitutive. |
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Art. 22 - Piano di assetto naturalistico1. Entro il termine fissato dalla legge istitutiva deve essere elaborato dall'Ente preposto alla gestione, in collaborazione con l'Ufficio parchi e riserve naturali, il piano di assetto naturalistico della riserva. 2. In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l'Ente gestore, affida l'elaborazione del piano di assetto naturalistico e del regolamento all'Ufficio parchi e riserve naturali, che può avvalersi di ricercatori, istituti universitari, società specializzate, cooperative e professionisti qualificati. Il piano di assetto naturalistico della riserva deve prevedere: a) l'identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, floristiche, faunistiche, paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il |
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Art. 23 - Personale delle riserve naturali regionali1. Le Riserve naturali per il conseguimento dei fini dell'istituto possono avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri |
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Art. 24 - Riserve marine1. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti le cui acque, fondali e tratti di costa prospicienti presentano un rilevan |
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TITOLO IV - MONUMENTI NATURALI REGIONALI |
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Art. 25 - Monumenti naturali regionali1. Elementi di limitata estensione, aventi interesse paesistico o naturalistico, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche importanti e simili, possono essere classificati "Monumenti naturali" |
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Art. 26 - Parchi Territoriali Attrezzati - Norma transitoria1. Le leggi regionali istitutive dei Parchi Territoriali Attrezzati, ferma restando la loro istituzione, continuano a produrre i lor |
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TITOLO V - NORME COMUNI |
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Art. 27 - Promozione e coordinamento regionale |
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Art. 28 - Aree contigue1. La Regione, d'intesa con gli organismi di amministrazione delle aree naturali protette e con gli Enti Locali Territoriali interes |
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Art. 29 - Vigilanza e sorveglianza1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla Regione e dalle Province per quanto di loro competenza. 2. La sorveglianza dei territori è affidata alla polizia locale |
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Art. 30 - Attività didattica1. Gli Enti gestori delle aree protette avranno particolare attenzione nel curare l'aspetto didattico predisponendo che ciascuna area |
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Art. 31 - Risorse finanziarie1. Gli enti gestori dei Parchi regionali, delle Riserve naturali e dei Parchi territoriali attrezzati possono disporre delle risorse |
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Art. 32 - Misure di incentivazione1. Agli Enti destinatari il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di aree naturali protette, si applicano i benefici di cui all'art. 7 della legge 394/91. Inoltre ad essi è attribuita priori |
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Art. 34 - Sanzioni1. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero violazione per la quale sia prevista da altre norme di legge una sanzione amministrativa, ogni violazione dei divieti, vincoli e prescrizion |
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Art. 35 - Affitti, espropriazioni, indennizzi1. Gli enti di gestione delle aree protette, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del parco, del Piano pluriennale economico-socia |
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Art. 36 - Recupero e detenzione di esemplari di fauna1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna vivi, morti o di parti di essi nel territorio delle aree protette è esclusivam |
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Art. 37 - Non cumulabilità degli incarichi1. Nell'applicazione della presente legge, per quanto compatibile, si applica il criterio della non cumulabilità degli incarichi ne |
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TITOLO VI - NORME FINALI |
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Art. 38 - Abrogazione della L.R. 20.6.1980, n. 611. La L.R. 61/80 recante "Norme per la difesa |
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Art. 39 - Modifica di leggi regionali1. È abrogata qualsiasi altra norma contraria o in contrasto con la presente legge. |
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Art. 41 - Misure di tutela ambientale connesse alla dismissione di tratte ferroviarie |
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Art. 42 - Norma finanziaria1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1996 in complessive lire 5.100.000.000, si provvede introducendo le seguente variazioni, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso: Cap. 324000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale" |
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Art. 43 - Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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26/11/2024
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