L.R. Campania 26/03/1993, n. 13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Campania 26/03/1993, n. 13

Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/08/2019, n. 16
- Sentenza C. Cost. 29/11/2017, n. 246
- L.R. 07/08/2014, n. 16
- L.R. 27/01/2012, n. 1
- L.R. 15/03/2011, n. 4
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Art. 1. - Nozione

1. Le aziende ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria co

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Art. 2. - Campeggi

N1

1. I campeggi sono complessi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l'ospitalità di turisti, provvisti, di norma, di manufatt

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Art. 3. - Villaggi turistici

N1

1. I villaggi turistici sono complessi ricettivi all'aria aperta a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate, articolate in spazi per i servizi e apposite piazzole per la sosta e l'ospitalità in unità abitative stabili, nonché in manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, destinati ad accogliere turisti sprovvisti, di norma, di mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili.

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Art. 4. - Requisiti comuni

1. I complessi ricettivi all'aria aperta:

a) devono essere completamente recintati;

b) devono essere articolati in piazzole, libere o allestite, per la sosta ed il soggiorno dei turisti ed in altre aree

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Art. 5. - Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi ricettivi all'aria aperta

1. I complessi ricettivi sono consentiti unicamente nelle are a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.

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Art. 6. - Vincoli di destinazione

1. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici individuate nello strumento urbanistico sono a tal fine vincolate per un decennio ai sensi della

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Art. 7. - Autorizzazione all'esercizio

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Art. 8. - Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo

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Art. 9. - Responsabilità della gestione e obblighi del titolare

1. L'esercizio del complesso ricettivo all'aperto è svolto dal titolare dell'azienda, ovvero da un gestore che opera in nome e per conto del titolare. In ogni caso il titolare, qualora sia persona diversa dal gestore, risponde solidalmente con questo del pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono tenuti a dotarsi di assicurazione per

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Art. 10. - Periodi di apertura

1. I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta possono essere: annuale o stagionale.

2. I complessi ricettivi "ad apertura" annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a tre mesi, a scelta del gestore. La chiusura deve c

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Art. 11. - Tariffe

1. Alle strutture ricettive all'aria aperta è applicato il regime dei prezzi l

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Art. 12. - Vigilanza

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge sono

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Art. 13. - Sospensione o cessazione dell’attività

N4

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Art. 14. - Altre strutture ricettive all'aria aperta

1. Alle associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative culturali, sociali, religiose possono organizzare, previa "segnalazione certificata di inizio attività" N3, complessi ricettivi all'aria aperta riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi, costituiti da strutture totalmente rimovibili, dev

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Art. 15. - Classificazione

1. I campeggi sono contrassegnati con 4, 3, 2 ed 1 stella, in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibli elencati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

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Art. 16. - Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, compresa la pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di attrezzature non conformi a quelle esistenti, di una classificazione o di una denominazione diversa dal complesso ricettivo come "indicato nella segnalazione certificata di inizio attività" N3, è punita con la sanzione amministrativa di una somma "da mille a tremila euro" N3. In caso di reiterata violazione il Sindaco dispone la "cessazione dell’attività" N3.

2.

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Art. 17. - Norme transitorie

1. La presente legge si applica anche ai complessi ricettivi all'aria aperta già in attività e regolarmente autorizzati.

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Art. 18. - Adeguamento urbanistico

1. Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati e funzionanti ai sensi della precedente Legge n. 326 del 28 marzo 1958, insistono su un'area dello strumento urbanistico destinato ad uso diverso dalla ricettività produttiva turistica, i Comuni, entro 365 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare nel rispetto degli indirizzi di cui alla

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Art. 19. - Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli artt. 3, 5, 6 e 13, nonché i riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta, contenuti negli artt. 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23, 24 e relativi allegati della L. R. 15 marzo 1984, n. 15.


Tabella A - quadro di classificazione degli esercizi ricettivi all'aria aperta


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Tabelle B1 - C4 Omissis



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