Articolo abrogato dalla L.R. 07/08/2014, n. 16

L’articolo 7 così recitava:

“Art. 7. (Autorizzazione all'esercizio)

1. L'esercizio di aziende ricettive all'aria aperta è soggetto ad autorizzazione del Comune o dei Comuni competenti per territorio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. La domanda di autorizzazione è indirizzata in carta legale al Sindaco che provvede ad acquisire il parere della Regione ai sensi del successivo comma 7. Ove il predetto parere non venga espresso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta esso si intende favorevole.

3. La domanda di autorizzazione all'esercizio deve indicare:

a) le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore;

b) titolo legale di disponibilità del complesso ricettivo;

c) la denominazione prescelta che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;

d) la categoria di classificazione da conseguire;

e) il periodo o i periodi di apertura prescelti.

4. Alla domanda devono essere allegati:

a) la concessione edilizia, completa degli annessi elaborati, anche in copia autenticata;

b) ove manchi tra gli atti di cui al punto a) una planimetria in scala non inferiore a 1:100 con l'individuazione delle piazzole e la relativa numerazione degli allestimenti e degli impianti fissi;

c) l'elencazione dei requisiti atti al conseguimento della classificazione, di cui all'art. 15 della presente legge;

d) l'indicazione delle tariffe delle prestazioni e quelle per l'uso degli impianti e servizi comuni;

e) il regolamento organizzativo del complesso ricettivo.

5. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

a) sia dimostrata l'immediata disponibilità dell'area di insediamento del complesso ricettivo;

b) il regolamento organizzativo sia adeguato alle caratteristiche del complesso ricettivo e dei luoghi;

c) siano soddisfatti gli obblighi del titolare previsti al terzo comma dell'art. 9;

d) sia stata effettuata la classificazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 15;

e) sia accertata la rispondenza dell'insediamento alle normative in materia di igiene, sicurezza e quanto altro inerente il complesso ricettivo sancito dalle leggi vigenti;

f) sia stata pagata la tassa di concessione regionale.

6. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio può comprendere anche attività di vendita di bevande analcoliche, di generi alimentari e di bazar, di ristorazione ed altre attività consentite dalle leggi vigenti limitatamente alle persone ospitate nel complesso ricettivo.

7. La Giunta Regionale della Campania, Servizio Turismo, esprime il proprio parere sulla domanda di autorizzazione tenendo conto, tra l'altro:

a) degli impianti esistenti;

b) delle eventuali direttive regionali in materia;

c) del movimento turistico e delle esigenze turistico-ricettive della zona interessata;

d) delle caratteristiche proprie del complesso ricettivo.

8. Il Comune provvede in merito alla domanda nel termine massimo di novanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma precedente. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

9. Nei tre giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione il Comune ne dà comunicazione alla Regione, all'Azienda di Promozione turistica o alla Provincia, nonché alle competenti autorità di pubblica sicurezza."

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