L. R. Lombardia 03/03/2017, n. 6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 03/03/2017, n. 6

Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità).
Stralcio.
Teso coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di rettifica in B.U. 30/03/2017, n. 13 Suppl.
- L.R. 30/12/2009, n. 33
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - (Modifiche al Capo I e al Capo II del Titolo VI «Norme in materia di prevenzione e promozione della salute» della l.r. 33/2009)

1. Al Titolo VI «Norme in materia di prevenzione e promozione della salute» della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il Capo I «Disposizioni generali» è sostituito dal seguente:

«Capo I - Disposizioni generali

Art. 55 - (Finalità)

1. Il presente capo persegue finalità di promozione e tutela della salute dei cittadini, mediante la disciplina di un sistema integrato di prevenzione e controllo basato sull’appropriatezza, sull’evidenza scientifica di efficacia e sulla semplificazione dell’azione amministrativa.

2. In attuazione dei piani nazionale e regionale della prevenzione sono realizzati interventi finalizzati a sostenere stili di vita sani, a realizzare ambienti favorevoli alla salute, a eliminare o contenere i rischi per la salute dei singoli e delle collettività, attraverso azioni di profilassi e di diagnosi precoce, anche integrate con i percorsi terapeutico-assistenziali di presa in carico per prevenire o ritardare l’insorgenza delle complicanze più gravi.

 

Art. 56 - (Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei piani di cui agli articoli 4 e 4 bis, definisce:

a) il ruolo e il contributo dei soggetti coinvolti nel sistema integrato della prevenzione, anche relativamente alle attività di controllo e vigilanza e di sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione, nonché ai processi di promozione della salute;

b) gli eventuali specifici interventi settoriali anche in ragione di eventi e situazioni particolari o eccezionali, con particolare riferimento a emergenze sanitarie;

c) gli indicatori per la valutazione di efficacia degli interventi di prevenzione e delle attività di controllo e vigilanza;

d) i programmi di formazione del personale interessato;

e) le campagne di informazione e di comunicazione, con il concorso delle ATS, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), delle autonomie locali, di altri enti e istituzioni;

f) la partecipazione a processi di valutazione di impatto sanitario (VIS) e di impatto sanitario-ambientale (VIAS), con particolare riguardo alle iniziative coordinate con altri enti e amministrazioni interessate per individuare e rimuovere le cause di effetti nocivi e di malattie di origine ambientale;

g) la natura e le modalità di raccolta e gestione dei flussi informativi tra ATS, ASST, erogatori privati accreditati di cui all’articolo 8, enti del sistema regionale ed enti locali stabilendone le modalità di condivisione e integrazione;

h) i criteri di gestione integrata e le modalità di coordinamento degli interventi di prevenzione, controllo e vigilanza da parte delle ATS, degli enti locali, degli assessorati regionali relativamente alle competenze specifiche e degli altri enti interessati.

2. La Giunta regionale verifica il perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale e fornisce indirizzi per l’uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio.

3. Con frequenza annuale, le direzioni generali competenti in materia di sanità e ambiente e l’ARPA redigono un rapporto congiunto sui risultati conseguiti a seguito dell’attività di raccordo. Il rapporto è comunicato alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti.

4. La Giunta regionale, in aderenza alle programmazioni nazionali e internazionali in materia di prevenzione, promuove e diffonde la pratica dell’esercizio fisico, anche attraverso la prescrizione, nelle persone con patologie croniche. A tal fine la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva linee guida.

 

Art. 57 - (Competenze delle ATS)

1. Le ATS svolgono attività di prevenzione e controllo dei fattori di rischio per la popolazione e i lavoratori e di promozione della salute secondo un approccio intersettoriale che valorizza il contributo di altre istituzioni e di soggetti, quali associazioni e organizzazioni, a vario titolo coinvolte, nel raggiungimento di obiettivi comuni di prevenzione.

2. In particolare, tramite i dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria, le ATS assicurano, in coerenza con i livelli essenziali di assistenza e con il piano regionale della prevenzione, la governance e l’orientamento dell’offerta di prestazioni di prevenzione erogate dalle ASST e da altri soggetti accreditati e svolgono attività riguardanti:

a) la raccolta e la valutazione di dati sanitari della popolazione, la diffusione della relativa conoscenza e l’effettuazione di indagini epidemiologiche;

b) la prevenzione, la comunicazione, la sorveglianza, il monitoraggio, la promozione alla salute e il controllo delle malattie infettive, comprese quelle a trasmissione sessuale;

c) l’indirizzo e la verifica dei risultati e della qualità del processo di offerta, nonché del relativo controllo delle attività vaccinali in capo alle ASST, promuovendo il coinvolgimento, l’informazione e la sensibilizzazione della popolazione;

d) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie cronico-degenerative e oncologiche, attraverso programmi volti a contenere l’esposizione a fattori di rischio comportamentali e programmi di promozione della salute;

e) l’organizzazione e la valutazione dei programmi di screening oncologici;

f) la predisposizione, il coordinamento, l’attuazione e la valutazione di piani integrati di promozione della salute;

g)

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Art. 3 - Omissis

 

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Art. 4 - (Disposizioni transitorie e abrogazione)

1. N2

2. In fase di prima applicazione della disposizione di cui all’articolo 57, comma 4, lettera a), della l.r. 33/2009, come modificato dalla presente legge:

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Art. 5 - Omissis

 

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Art. 6 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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