N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 66-bis, comma 3, della L.R. 30/12/2009, n. 33, così recitava:

“1. Nelle more dell’entrata in vigore di un nuovo regolamento, continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento regionale 25 marzo 2002, n. 1 (Regolamento di attuazione della l.r. 27 novembre 2001, n. 23 «Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico»), escluse le disposizioni di cui all’articolo 4. Il riferimento alla l.r. 23/2001 contenuto nel titolo del regolamento è da intendersi come riferimento al Capo II del Titolo VI della l.r. 33/2009, come sostituito dalla presente legge. I riferimenti agli articoli della l.r. 23/2001 sono da intendersi come riferimenti ai corrispondenti articoli del medesimo Capo II del Titolo VI, come sostituito.”

Dalla redazione