1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale - CER - ripartisce fra tali comuni la somma di lire 800 miliardi per provvedere:
a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso; una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune può essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprietà destinati a uso abitativo;
b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 R, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 R.
2. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono destinati, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2, a coloro nei cui confronti sia stato eseguito o sia eseguibile un provvedimento di rilascio.
3. I comuni di cui la comma 1 possono procedere all'acquisto di alloggi nei comuni vicini,