Deliberaz. G.R. Liguria 05/08/2016, n. 740 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Liguria 05/08/2016, n. 740

Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche).
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche" ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 1 che prevede che la Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regi

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Allegato - Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche)
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TITOLO I - Norme generali
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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni attuative, ai sensi di quanto disposto all'

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Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti delle presenti disposizioni attuative si intende:

a) per "Legge" la legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche);

b) per "strutture esistenti" le strutture ricettive all'aria aperta classificate e in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività al 24 marzo 2011, data di entrata in vigore del Reg. reg

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Art. 3 - Gestione unitaria

1. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva all'aria aperta s'intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dei servizi di pernottamento nonché per gli ulteriori servizi ricettivi complementari.

2. La gestione si considera u

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Art. 4 - Convenzioni per la gestione unitaria

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 2, sono stipulate per iscritto fra il soggetto fornitore del servizio di pernottamento e i soggetti fornitori dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, spaccio o di altri

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TITOLO II - Strutture ricettive all'aria aperta
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Art. 5 - Caratteristiche delle strutture ricettive all'aria aperta

N10

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici gestiti in forma imprenditoriale e, in quanto tali, garantiscono un'offerta libera e indifferenziata al pubblico.

2. Per piazzole s'intendono gli spazi della struttura ricettiva all'aria aperta destinati all'alloggio degli ospiti.

3. Le piazzole di cui al comma 2 sono differenziate nelle seguenti tipologie:

a) campeggio: aree nelle quali possono essere ospitati turisti dotati di tende, caravan e autocaravan che siano trasportabili dai turisti stessi per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporti speciali;

b) villaggio turistico: aree nelle quali viene data ospitalità in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 12;

c) stanziale: aree nelle quali si effettua l'occupazione di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 2 da parte dei clienti con allestimenti aventi le caratte

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Art. 6 - Caratteristiche dei Campeggi

1. I campeggi ai fini dell'attribuzione della classificazione, di cui all'articolo 21, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AA".

2. Nei campeggi è garantita la presenza di piazzole

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Art. 7 - Caratteristiche dei Villaggi Turistici

1. I villaggi turistici, ai fini dell'attribuzione della classificazione, di cui all'articolo 21, devono possedere i requisiti minimi di cui all'allegata tabella "AA".

2. Nei villaggi turistici è garantita la presenza

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Art. 8 - Caratteristiche dei Parchi per Vacanze

1. Le strutture ricettive all'aria aperta classificate parco per vacanze ai sensi della L.R. 11/82 e ss.mm.ii., alle quali si applicano le norme di cui alle presenti disposizione attuative, manten

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Art. 9 - Dimensioni delle piazzole di tipo campeggio

1. La superficie minima delle piazzole standard di tipo campeggio è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 st

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Art. 10 - Dimensioni e superficie occupabile delle piazzole di tipo villaggio turistico

N13

1. La superficie minima delle piazzole standard di tipo villaggio turistico è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.

2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo villaggio turistico è pari, per i diversi livelli di classificazione a metri quadrati 35, 40, 45 e 60.

3. Le superfici di cui ai commi 1 e 2 sono occupabili con le unità abitative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), in misura non superiore al 50 per cento

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Art. 10-bis - Dimensioni e superfici occupabili delle piazzole in promiscuità

N21

1. Le piazzole di tipo villaggio turistico di cui al comma 1, dell'articolo 12 della legg

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Art. 11 - Dimensioni e superficie occupabile delle piazzole di tipo stanziale

N14

1. La superficie minima delle piazzole standard di tipo stanziale è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.

2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo stanziale è pari, per i diversi livelli di classificazione, a metri quadrati 35, 40, 45 e 60.

3. La superficie di cui al comma 1 è occupabile con le unità abitativ

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Art. 12 - Tipologie delle unità abitative delle strutture ricettive all'aria aperta

1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta possono essere delle seguenti tipologie:

a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assentibili nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e realizzati o realizzabili in piazzole di tipo villaggio turistico;

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Art. 13 - Dotazioni igienico sanitarie

1. I servizi igienici comuni devono essere collocati ad una distanza massima non superiore a 150 metri dalle piazzole a cui sono destinati. Sono consentite deroghe per le strutture già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive); nonché nei casi in cui esistano documentati impedimenti di natura urbanistico-edilizia o tecnica.

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Art. 14 - Disposizioni urbanistiche

1. La realizzazione di nuove strutture ricettive all'aria aperta è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto le piazzole, i manufatti rilevanti in termini di volume edilizio e l'installazione dei manufatti non

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Art. 15. - Caratteristiche dei caravan e dei preingressi installati nelle piazzole di tipo stanziale

N15

1. I caravan e gli eventuali preingressi installati nelle piazzole, di tipo stanziale devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 27.

2. Le superfici degli allestimenti disciplinati al presente articolo devono essere compatibili con le superfici occupabili delle piazzole definite agli articoli 10 e 11.

3. Nelle piazzole stanziali delle strutture esistenti è consentito il mantenimento o l’installazione dei preingressi abbinati ai caravan funzionali all'utilizzo dei mezzi stessi e non indipendenti realizzati in materiale tessile o P.V.C. non rigido, in legno, plastica, laminato metallico ed altri materiali similari, aventi una superficie non superiore a metri quadrati 15 e altezza media non superiore di oltre 50 centimetri di quella del mezzo di pernottamento. Nelle piazzole esistenti al 24 marzo 2011 è consentito, sino alla loro sostituzione, il mantenimento, nel limite della superficie di 15 metri quadrati complessiva di due preingressi separati, purché realizzati con gli stessi materiali e con analoga coloritura e finitura esterna.

4. Nelle strutture ricettive esistenti è consentito il mantenimento, sino alla loro sostituzione, di preingressi in tela o in P.V.C. non rigido di superficie maggiore di metri quadrati 15 esclusivamente quando questi siano forniti quali accessori

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Art. 16 - Caratteristiche dei manufatti in muratura o prefabbricati ancorati stabilmente al suolo

N16

1. I manufatti di nuova realizzazione di cui all'articolo 12, comma 1 lettera a), soggetti al rilascio del titolo edilizio, devono rispettare i seguenti parametri di natura igienico sanitaria, oltre che i parametri urbanistici edilizi previsti per la specifica tipologia dal vigente Strumento Urbanistico Comunale:

a) superficie non superiore a quella occupabile ai sensi dell'articolo 10;

b) altezza media interna non inferiore a metri 2,50 con altezza minima non inferiore a metri 2,20

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Art. 17. - Caratteristiche delle case mobili e dei manufatti prefabbricati, non ancorati stabilmente al suolo, installati nelle piazzole di tipo stanziale e di tipo villaggio turistico

N17

1. Le case mobili installate nelle piazzole di tipo stanziale e di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive all'aria aperta disciplinate dalle presenti diposizioni attuative devono risultare conformi alla normativa UNI EN 1647:2004 e successivi aggiornamenti.

2. Gli allestimenti di cui al presente articolo devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.

3. Le case mobili e i manufatti prefabbricati installati o da installare nelle strutture ricettive all'aria aperta devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 27.

4. Le superfici degli allestimenti disciplinati al presente articolo devono essere compatibili con le superfici occupabili delle piazzole definite agli articoli 10 e 11, le altezze degli estradossi superiori delle coperture rispetto al piano della superficie delle piazzole ove sono installati non devono essere superiori a metri 4,00. Gli allestimenti devono essere sviluppati in un unico livello non soppalcabile.

5. Le case mobili e i manufatti prefabbricati installati

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Art. 17-bis. - Allestimenti per ospiti diversamente abili

N5

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Art. 18. - Sostituzione degli allestimenti

N18

1. I titolari delle strutture ricett

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Art. 19 - Progetti di trasformazione di strutture ricettiva all'aria aperta

1. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta, che intendono procedere alla trasformazione della tipologia della propria struttura in una di quelle previste all'articolo 11, comma 2 della Legge sono tenuti a chiedere la classificazione provvisoria ai sensi dell'articolo 31.N19

2. La richiesta di classificazione provvisoria è corredata da un progetto ch

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Art. 20 - Ospitalità di tipo area di sosta nelle strutture ricettive all'aria aperta

1. Le strutture ricettive all'aria aperta possono offrire, ai sensi dell'articolo 24 della Legge, a turisti dotati di caravan e autocaravan, ospitalità analoga a quella propria delle aree di sosta o

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TITOLO III - Classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta
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Art. 21 - Classificazione

1. Le strutture ricettive all'aria aperta ai sensi dell'articolo 48 della Legge sono classificate nei seguenti livelli:

a) quattro per i campeggi (da una a quattro stelle);

b) tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle);

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Art. 22 - Classificazione provvisoria

1. La classificazione provvisoria di cui all'articolo 48 della Legge, necessaria per l'ottenimento del titolo edilizio, viene attribuita sulla base di una specifica dichiarazione, inviata dal titolare della struttura ricettiva alla Regione utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione stessa, inerente la qualità e quantità dell

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Art. 23 - Procedure di classificazione

1. Per ottenere la classificazione di una nuova struttura ricettiva all'aria aperta il titolare è tenuto a presentare, alla Regione, una dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della struttura ricettiva all'aria aperta utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione stessa.

2. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta classificate ai sensi della previgente normativa o delle presenti disposizioni di attuazione, che apportino modifiche alle strutture stesse comportanti la variazione del livello di classificazione, della capacità ricettiva nonché della tipologia della struttura

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Art. 24 - Aggiornamento dati

1. I titolari delle strutture ricettive classificate ai sensi degli articoli 23 e 32 comunicano, ai sensi dell'articolo 46, comma 4 della Legge, ogni v

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Art. 25 - Variazione del titolare della struttura

1. In caso di variazione del soggetto giuridico titolare dell'attività ricettiva all'aria aperta, il subentrante è tenuto a fornire comunicazione alla Regione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che vi dà origine.

2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1 il subentrante è tenuto:

a) nel caso in cui

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Art. 26 - Verifica degli standard per la classificazione

1. La Regione, a seguito delle classificazioni attribuite ai sensi degli articoli 23 e 32 procede, qualora non già effettuato all'atto della classificaz

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Art. 27 - Elenco delle caratteristiche qualitative

1. La Giunta regionale, approva l'elenco delle caratteristiche qualitative delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 51 della Legge

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Art. 28 - Informazioni per il pubblico

1. Nella zona di ricevimento degli ospiti devono essere esposti in modo ben visibile:

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Art. 29 - Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo delle strutture ricettive all'aria aperta

1. La denominazione della struttura ricettiva all'aria aperta non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia d'offerta della struttura stessa; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive all'aria aperta appartenenti

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Art. 30 - Segnalazione certificata di inizio attività

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 84 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e dell'

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Art. 31 - Norma transitoria per il monitoraggio delle strutture ricettive all'aria aperta

1. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti e classificate che non abbiano provveduto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative ad inviare alla Regione il monitoraggio di cui all'articolo 18 del Reg. reg. 1/2011 sono tenuti, entro il 31 dicembre 2016, a presentare alla Regione una dichiarazione, redatta utilizzando gli specifici modelli approvati dalla Regione stessa

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Art. 32 - Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti

N2

1. Entro il 31 gennaio 2017, la Regione invia ai titolari delle strutture ricettive all'aria aperta già classificate una dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature possedute sulla base della classificazione attribuita ai sensi della previgente normativa nonché di quanto comunicato nel monitoraggio di cui all’articolo 31.

2. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta provvedono a restituire, entro 90 giorni dal ricevimento, la dichiarazione inviata dalla Regione ai sensi del comma 1, debitamente compilata, integrata o corretta, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.

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Art. 33 - Norma transitoria per la classificazione in deroga delle strutture esistenti

N2

1. Nei casi in cui all’atto della classificazione di cui all’articolo 32 nelle strutture ricettive all’aria aperta siano presenti situazioni difformi per le quali le presenti disposizioni prevedano dei termini di adeguamento successivi

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Art. 34 - Norma transitoria per la classificazione provvisoria o definitiva

1. La classificazione provvisoria o quella definitiva di strutture ricettive all'aria aperta per le quali siano stati avviati i procedimenti per l'attribuzione della classificazione o per il rilascio del titolo edilizio all'atto dell'entrata in vigore d

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TITOLO IV - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta
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Art. 35 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta

1. Ai sensi dell'articolo 57 della Legge i prezzi delle strutture ricettive all'aria aperta, sono resi pubblici, ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi, al turista e sono comprensivi, del servizio di riscaldamento ed aria condizionata ove esistente, dell'uso dei servizi comuni, dell'uso degli accessori delle unità abitative e dei bagni, dell'IVA e delle imposte con l'esclusione dell'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale e Municipale).

2. I prezzi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.

3. Copia della tabella

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TITOLO V - Norme transitorie per l'adeguamento delle strutture ricettive esistenti
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Art. 36 - Alloggi nelle strutture ricettive all'aria aperta esistenti al 1° aprile 1982

1. Le strutture ricettive all'aria aperta autorizzate al 1 aprile 1982, data di entrata in vigore della

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Art. 37 - Strutture di pernottamento esistenti

N2

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Art. 38 - Abrogazioni

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 72, comma 2 della Legge a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni attuative è abroga

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Tabella dei requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta

N8

Parte di provvediment

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