Deliberaz. G.R. Liguria 21/02/2018, n. 88 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Liguria 21/02/2018, n. 88

Modifiche ed integrazioni alle "Disposizioni attuative delle strutture ricettive all'aria aperta" di cui alla L.r. 32/2014.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


VISTA la legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche" ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 1 che prevede che la Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale approvi le disposizioni attuative della legge medesima;

- l'articolo 11 che disciplina le strutture ricettive all'aria aperta quali esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree idonee, delimitate ed attrezzate per fornire alloggio sia in proprie dotazioni, sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

VISTA la

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Allegato “A” - Modifiche ed integrazioni alle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta” di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche)” approvate con DGR. n. 740 del 5 agosto 2016
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Art. 1 - (Modifica all'articolo 3 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta” di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche)” approvate con DGR. n. 740 del 5 agosto 2016, di seguito “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta”.)

1. Al comma 3, dell’articolo 3 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive al

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Art. 2 - (Sostituzione dell'articolo 5 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. L'articolo 5 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta” è sostituito dal seguente:

“Art. 5. - (Caratteristiche delle strutture ricettive all'aria aperta)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici gestiti in forma imprenditoriale e, in quanto tali, garantiscono un'offerta libera e indifferenziata al pubblico.

2. Per piazzole s'intendono gli spazi della struttura ricettiva all'aria aperta destinati all'alloggio degli ospiti.

3. Le piazzole di cui al comma 2 sono differenziate nelle seguenti tipologie:

a) campeggio: aree nelle quali possono essere ospitati turisti dotati di tende, caravan e autocaravan che siano trasportabili dai turisti stessi per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporti speciali;

b) villaggio turistico: aree nelle quali viene data ospitalità in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 12;

c) stanziale: aree nelle quali si effettua l'occupa

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Art. 3 - (Modifica all'articolo 6 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. All'articolo 6 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta&rdquo

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Art. 4 - (Modifica all'articolo 7 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. All'articolo 7 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta&rdquo

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Art. 5 - (Modifica all'articolo 8 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. All'articolo 8 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta&rdquo

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Art. 6 - (Sostituzione dell'articolo 10 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. L'articolo 10 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta” è sostituito dal seguente:

“Art. 10. (Dimensioni e superficie occupabile delle piazzole di tipo villaggio turistico)

1. La superficie minima delle piazzole standard di tipo villaggio turistico è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.

2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo villaggio turistico è pari, per i diversi livelli di classificazione a metri quadrati 35, 40, 45 e 60.

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Art. 7 - (Sostituzione dell'articolo 11 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. L'articolo 11 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta” è sostituito dal seguente:

“Art. 11. - (Dimensioni e superficie occupabile delle piazzole di tipo stanziale)

1. La superficie minima delle piazzole standard di tipo stanziale è fissata in metri quadrati 50, 60, 70 e 80 rispettivamente per le strutture classificate 1, 2, 3 e 4 stelle.

2. La superficie minima delle piazzole in deroga di tipo stanziale è pari,

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Art. 8 - (Modifica all'articolo 13 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. All'articolo 13, comma 7 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria ap

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Art. 9 - (Sostituzione dell'articolo 15 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. L'articolo 15 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta” è sostituito dal seguente:

“Art. 15. (Caratteristiche dei caravan e dei preingressi installati nelle piazzole di tipo stanziale)

1. I caravan e gli eventuali preingressi installati nelle piazzole, di tipo stanziale devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 27.

2. Le superfici degli allestimenti disciplinati al presente articolo devono essere compatibili con le superfici occupabili delle piazzole definite agli articoli 10 e 11.

3. Nelle piazzole stanziali delle strutture esistenti è consentito il mantenimento o l’installazione dei preingressi abbinati ai caravan funzionali all'utilizzo dei mezzi stessi e non indipendenti realizzati in materiale tessile o P.V.C. non rigido, in legno, plastica, laminato metallico ed altri materiali similari, aventi una superficie non superiore a metri quadrati 15 e altezza media non superiore di oltre 50 centimetri di quella del mezzo di pernottamento. Nelle piazzole esistenti al 24 marzo 2011 è consentito, sino alla loro sostituzione, il mantenimento, nel limite della superficie di 15 metri quadrati complessiva di due preingressi separati, purché realizzati con gli stessi materiali e con analoga coloritura e finitura esterna.

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Art. 10 - (Sostituzione dell'articolo 16 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. L'articolo 16 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta” è sostituito dal seguente:

“Art. 16. (Caratteristiche dei manufatti in muratura o prefabbricati ancorati stabilmente al suolo)

1. I manufatti di nuova realizzazione di cui all'articolo 12, comma 1 lettera a), soggetti al rilascio del titolo edilizio, devono rispettare i seguenti parametri di natura igienico sanitaria, oltre che i parametri urbanistici edilizi previsti per la specifica tipologia dal vigente Strumento Urbanistico Comunale:

a) superficie non superiore a quella occupabile ai sensi dell'articolo 10;

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Art. 11 - (Sostituzione dell'articolo 17 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. L'articolo 17 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta” è sostituito dal seguente:

“Art. 17. (Caratteristiche delle case mobili e dei manufatti prefabbricati, non ancorati stabilmente al suolo, installati nelle piazzole di tipo stanziale e di tipo villaggio turistico)

1. Le case mobili installate nelle piazzole di tipo stanziale e di tipo villaggio turistico delle strutture ricettive all'aria aperta disciplinate dalle presenti diposizioni attuative devono risultare conformi alla normativa UNI EN 1647:2004 e successivi aggiornamenti.

2. Gli allestimenti di cui al presente articolo devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza degli impianti.

3. Le case mobili e i manufatti prefabbricati installati o da installare nelle strutture ricettive all'aria aperta devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 27.

4. Le superfici degli allestimenti disciplinati al presente articolo devono essere compatibili con le superfici occupabili delle piazzole definite agli articoli 10 e 11, le altezze degli estradossi superiori delle coperture rispetto al pia

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Art. 12 - (Inserimento dell'articolo 17 bis nelle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. Dopo l'articolo 17 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta” è aggiunto il seguente:

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Art. 13 - (Sostituzione dell'articolo 18 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. L'articolo 18 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta” è sostituito dal seguente:

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Art. 14 - (Sostituzione del comma 1, dell'articolo 19 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. Il comma 1 dell’articolo 19 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive al

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Art. 15 - (Sostituzione del comma 3 dell’articolo 20 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. Il comma 3 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:

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Art. 16 - (Sostituzione del comma 2 dell’articolo 23 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. Il comma 2 dell’articolo 23 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive al

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Art. 17 - (Sostituzione della lettera c) del comma 4 dell’articolo 23 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. La lettera c) del comma 4, dell’articolo 23 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutt

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Art. 18 - (Sostituzione dell’articolo 32 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. L’articolo 32 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta” è sostituito dal seguente:

“Art. 32. (Norma transitoria per la classificazione delle strutture esistenti)

1. Entro il 31 gennaio 2017, la Regione invia ai titolari delle strutture ricettive all'aria aperta già classificate una dichiarazione dei requisiti recante l'indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature possedute sulla base della classificazione attribuita ai sensi della previgente normativa nonché di quanto comunicato nel monitoraggio di cui all’articolo 31.

2. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta provvedono a restituire, entro 90 giorni dal ricevimento, la dichiarazione inviata dalla Regione ai sensi del co

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Art. 19 - (Sostituzione dell’articolo 33 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. L’articolo 33 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria

aperta” è sostituito dal seguente:

“Art. 33. (Norma transitoria per la classificazione in deroga delle strutture esistenti)

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Art. 20 - (Sostituzione del comma 4 dell’articolo 35 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. Il comma 4 dell’articolo 35 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive al

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Art. 21 - (Sostituzione dell’articolo 37 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. L’articolo 37 delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta&

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Art. 22 - (Modifiche alla “Tabella dei requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta” si cui alle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta”)

1. Il punto 1.05.02 della “Tabella dei requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta” è abrogato;

2. il punto 1.05.3 è sostituito dal seguente:


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Allegato ”B” - Testo coordinato delle “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive allʼaria aperta di cui alla legge regionale 12 novembre 2014 n.32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche).” approvate con D.G.R. n. 740 del 5 agosto 2016 e successivamente modificate con D.G.R. n. 88 del 21 febbraio 2018


Si veda il testo coordinato della

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