La legge regionale 3 novembre 2015, n. 36R "Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015",all'art. 6, comma 3 rimanda alla Giunta regionale la disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi.
Il presente documento disciplina pertanto le fasi di autorizzazione provvisoria di detti scarichi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 4 art. 6 della stessa L.R. n. 36/2015.
La disciplina di che trattasi si applica agli scarichi provenienti da depuratori di acque reflue urbane per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati a rendere conformi gli impianti rispetto alle previsioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione e alla dismissione degli stessi impianti.
3. Durata dell'autorizzazione
La durata massima dell'autorizzazione provvisoria, legata al periodo di svolgimento degli interventi, fino alla messa in funzione dell'impianto conforme, come da cronoprogramma dei lavori che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, non può superare i diciotto mesi, salvo un'unica proroga concedibile di non oltre tre mesi, in maniera espressa, dall'autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell'impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore che fa istanza di autorizzazione provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori.
4. Istanza di autorizzazione
Il Gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane presenta l'istanza per l'autorizzazione provvisoria alla Regione - Servizio Gestione e Qualità delle Acque - contestualmente alla richiesta di approvazione del progetto dell'impianto di