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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. C.R. Abruzzo 16/12/2015, n. 51/9
Deliberaz. C.R. Abruzzo 16/12/2015, n. 51/9
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Testo del provvedimentoIL CONSIGLIO REGIONALE UDITA la relazione della 2^ Commissione consiliare permanente svolta dal Presidente Pietrucci che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; VISTA la proposta di deliberazione di Giunta regionale n. 492/C dell’8 luglio 2013 avente ad oggetto: D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque; PRESO ATTO che sulla base dell’istruttoria risultante dal contenuto della predetta deliberazione la Giunta regionale ha: - visto la Direttiva Comunitaria 2000/60 del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; VISTO il DPR 8/9/1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", e s.m.i., ed in particolare: - l'articolo 5, comma 1 che prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione dei siti della rete Natura 2000 ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo; - l’articolo 5, comma 2 che prevede che la valutazione d’incidenza debba essere redatta secondo le previsioni dell’Allegato G allo stesso Decreto; VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare: - l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua i piani e programmi da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS): - l’art. 10, comma 3 che prevede che "la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del Decreto 357/1997, a tal fine, il rapporto ambientale […] contiene gli elementi di cui all’Allegato G dello stesso decreto e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione d’incidenza"; - gli artt. 13 e 14 che definiscono le modalità di svolgimento della procedura di VAS; - l’art. 61, comma 1, punto c) che pone in capo alle regioni la competenza dell’elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani di tutela; - l’art. 64 che individua i distretti idrografici nei quali è suddiviso il territorio nazionale e ai sensi del quale il territorio regionale abruzzese fa parte del distretto idrografico dell’Appennino centrale e, per la porzione di bacino idrografico del Liri-Garigliano che ricade in Abruzzo, del distretto idrografico dell’Appennino meridionale; - l’art. 73, comma 1, che detta le finalità della Sezione II della Parte terza del decreto ed in particolare "la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi: prevenire e ridurre l’inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi; perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate; mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità […]; impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico." - l’art 117 che stabilisce che per ciascun distretto idrografico sia adottato un Piano di Gestione, che è lo strumento di programmazione delle misure per raggiungere, a livello di distretto, gli obiettivi ambientali sui corpi idrici definiti dalla Direttiva 2000/60/CE. - l’art. 121 che individua nel Piano di Tutela delle Acque lo strumento programmatico attraverso cui vengono definiti, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla parte Terza del decreto stesso, anche le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici, e definisce: i contenuti del Piano, ovvero: "i risultati dell’attività conoscitiva; l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento; le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti, gli interventi di bonifica dei corpi idrici; |
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