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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 07/03/2000, n. 23
L. R. Abruzzo 07/03/2000, n. 23
L. R. Abruzzo 07/03/2000, n. 23
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/03/2001, n. 11
- L.R. 26/04/2004, n. 15
- L.R. 09/01/2010, n. 1
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Art. 1 - Abrogazione1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge la L.R. 13 luglio 1989, n. 54 |
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Art. 2 - Finalità1. Il Parco naturale regionale del Sirente‐Velino assicura la protezione delle risorse naturali, culturali, storiche, arche |
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Art. 4 - Ente Parco1. È istituito l'Ente Parco naturale regionale del Sirente‐Velino, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38 R. 2. Sono organi dell'Ente Parco: ‐ il Presidente; ‐ il Consiglio Direttivo; ‐ la Giunta esecutiva; ‐ il Collegio dei revisori dei Conti; ‐ la Comunità del Parco. 3. Il Presidente è scelto in seno al Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della legge n. 394/1991 e della L.R. n. 38/1996 art. 11, e ne fa parte. Prima dell'approvazione dello statuto le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Consigliere anziano. Qualora il Presidente non venga eletto entro 180 giorni dall'insediamento del Consiglio direttivo, la Giunta regionale nomina un Presidente pro‐tempore. 4. Il Presidente non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell'Ente. L'Ufficio di Presidenza è incompatibile con quello di deputato al Parlamento europeo o nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o Assessore provinciale, Presidente o Assessore di Comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico. |
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Art. 5 - Piano del Parco e regolamento1. Il Piano ed il regolamento del Parco sono predisposti dall'Ente Parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri e alle finalità della presente legge e sono sottoposti a parere del Comitato tecnico‐scientifico regionale per le aree naturali protette. Il Piano, approvato dal Consiglio direttivo, è approvato dalla Regione secondo la procedura prevista dall'art. 14 della L.R. n. 38/1996. 2. Il Piano, nella sua predisposizione generale e prima definizione progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi esistenti e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni. In particolare deve contenere: a) le analisi di base; b) la relazione di sintesi, l'illustrazione degli obiettivi |
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Art. 6 - Effetti del Piano del Parco1. Il Piano del Parco ha valore di Piano paesistico e di Piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello. Per gli aspetti specifici in esso normati il Piano è sovraordinato agli stessi strumenti urbanistici comunali. 2. Gli Enti locali devono adeguare i propri piani e regolamenti a que |
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Art. 7 - Regolamento1. Il regolamento disciplina le attività consentite in conformità alle previsioni e prescrizioni degli strumenti di pianificazione. Esso disciplina in particolare: a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti; b) le attività artigianali, commerciali, di servizio e agro‐silvo‐pastorali; |
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Art. 8 - Piano pluriennale economico e sociale1. Nel rispetto delle finalità della presente legge, ed in coerenza con gli obiettivi contenuti nel Piano del Parco, la Comunità del Parco promuove iniziative coordinate atte a favorire le attività economiche, sociali e culturali delle collettività residenti. 2. A tal fine, la Comunità del Parco avvia, contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività so |
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Art. 9 - Statuto1. Lo Statuto, tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 13 della L.R. n. 38/1996, definisce e disciplina l'ordinamento amministrativo dell'Ente Parco. 2. Lo Statuto, inoltre, stabilisce: a) le finalità, l'organizzazione, i compiti e le funzioni degli organi dell'Ente Parco non |
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Art. 10 - Norme transitorie di salvaguardia1. All'interno del Parco naturale regionale del Sirente‐Velino sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici. 2. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali; b) modificazioni del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica; c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici, che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in conformità al regola |
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Art. 11 - Personale1. La pianta organica del Parco regionale del Sirente‐Velino è approvata dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio direttivo. Le assunzioni di personale, ancorché previste in pianta organica, devono comunque essere contenute nei limiti di bilancio dell'Ente. 2. Il Direttore del Parco è respons |
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Art. 12 - Articolazione in zone1. Il territorio del Parco naturale regionale del Sirente‐Velino può essere articolato nelle seguenti zone: ‐ Zona A: di eccezionale valore naturalistico (Riserva integrale) per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di interventi finalizzati esclusivamente alla ricerca scientifica ed al ripristino ecologico; |
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Art. 13 - Vigilanza e sorveglianza1. La vigilanza sulla gestione del Parco è esercitata dalla Regione. |
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Art. 14 - Affitti, acquisti, espropriazioni, indennizzi1. L'Ente Parco, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Piano del Parco e nel Piano plurien |
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Art. 15 - Misure di incentivazione1. Agli Enti destinatari il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco, si applicano i benefici di cui all'art. 7 della legge n. 394/1991. Inoltre ad essi è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regiona |
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Art. 16 - Sanzioni1. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero violazione per la quale sia prevista da altre norme di legge una sanzione amministrativa, og |
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Art. 17 - Non cumulabilità degli incarichi1. Nei vari organismi di gestione e consultivi si applica, per quanto compatibile, il criterio della |
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Art. 18 - Norme transitorie1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalla L.R. n. 54/1989, dalla L.R. n. 106/1992, dalla L.R. n. |
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“Art. 18‐bis |
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Art. 19 - Urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello del |
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AllegatoL’allegato, che si omette, riporta la nuova cartografia del Parco con l’elenco catastale dei terren |
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