L. 11/08/2014, n. 125 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 11/08/2014, n. 125

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
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Capo I - Capo III - Omissis

 

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Capo IV - AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
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Art. 17. - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.

3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresì alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo VI, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i principi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Il direttore d

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Art. 18. - Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. All'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.

2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:

a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'

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Art. 19. - Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di duecentoquaranta unità. N5

2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;

b) mediante l'inquadramento di non

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Art. 20. - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affa

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Art. 21. - Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo

1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed è composto dal direttore generale per la cooperazione all

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Capo V - Capo VI - Omissis

 

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Capo VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 30 - Omissis
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Art. 31 - Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti

1. - 4. Omissis

5. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 32 - Art. 33 - Omissis

 

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Art. 34 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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