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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 07/07/2014, n. 993
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 07/07/2014, n. 993
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 07/07/2014, n. 993
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 07/07/2014, n. 993
- Determ. Resp. R. 17/11/2014, n. 16913
- Determ. Resp. R. 20/03/2015, n. 3316
- Determ. Resp. R. 14/07/2015, n. 8822
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[Premessa]LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - lo Statuto regionale, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, e modificato con legge regionale 27 luglio 2009, n.12; - la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 R (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali), come modificata, da ultimo, con legge regionale 21 novembre 2013, n. 23; - la legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18R (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione); - la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 R (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), come modificata, da ultimo, con legge regionale 21 novembre 2013, n. 23; - la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 R (Semplificazione della disciplina edilizia), come modificata dall'art. 52 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28, ed in particolare: l'articolo 12, commi 1,2, e 3, secondo i quali: 1. Al fine di assicurare l'uniformità e la trasparenza dell'attività tecnico-amministrativa dei Comuni nella materia edilizia, il trattamento omogeneo dei soggetti coinvolti e la semplificazione dei relativi adempimenti, Regione ed enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali definiscono il contenuto di atti di coordinamento tecnico ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale. 2. Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma l sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione il comma 3-bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio. 3. Per i Comuni che esercitano in forma associata, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012R, le funzioni di autorizzazione e di controllo dell'attività edilizia e la funzione generale di vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia, il recepimento di cui al comma 2 costituisce criterio di preferenza per la corresponsione degli incentivi previsti dal programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2012. - l'articolo 12, comma 4, lettere a) e b), secondo le quali gli atti di coordinamento tecnico definiscono tra l'altro il modello unico regionale della richiesta di permesso di costruire, della SCIA, e di ogni altro atto disciplinato dalla stessa legge, nonché l'elenco della documentazione da allegare alla richiesta di permesso e alla SCIA, alla comunicazione di fine dei lavori e ad ogni altro atto disciplinato dalla stessa legge; - l'articolo 12, comma 5, secondo il quale l'atto di coordinamento tecnico inerente l'elenco dei documenti da allegare alla richiesta di permesso e alla SCIA deve prevedere: a) gli elaborati costitutivi del progetto, tra cui, in caso di interventi sull'esistente, quelli rappresentativi dello stato di fatto e dello stato legittimo degli immobili oggetto dell'intervento; b) i contenuti della dichiarazione con la quale il professionista abilitato assevera analiticamente che l'intervento rientra in una delle f |
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Allegato - Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione della modulistica edilizia unificata[art. 12, comma 4, lettere a) e b), e comma 5, LR 15/2013 ] |
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PARTE PRIMA - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Recepimento della modulistica edilizia unificata1. Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente atto di coordinamento tecnico regionale, gli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE) e gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), operanti nell'ambito dei Comuni e delle relative forme associative della Regione Emilia-Romagna, sono tenuti a utilizzare la Modulistica Ediliz |
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Art. 3 - Aggiornamento della modulistica unificata e segnalazione delle variazioni normative sopravvenute1. La modulistica edilizia unificata è aggiornata periodicamente con appositi atti di coordinamento tecnico, assunti con le medesime modalità del |
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Art. 5 - Cessazione di efficacia delle Sezioni 1 e 2 dell'Allegato B) della DAL n. 279/20101. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna |
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PARTE SECONDA - Modulistica edilizia unificata1. Richiesta di permesso di costruire, ai sensi degli artt. 17, 18, 19, 20, LR 15/2013, art. 17, LR 23/2004, e art. 7, DPR 160/2010; 2. Relazione tecnica di asseverazione del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. n. 15/2013; |
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Modulo richiesta permesso di costruire - Luglio 2015 |
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Modulo asseverazione permesso di costruire - Luglio 2015 |
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Modulo SCIA - Luglio 2015 |
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Modulo asseverazione SCIA - Luglio 2015 |
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Modulo richiesta CCEA - Luglio 2015 |
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Modulo asseverazione CCEA - Luglio 2015 |
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Modulo CIL - Luglio 2015 |
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Modulo fine lavori CIL - Luglio 2015 |
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Modulo opere temporanee o stagionali - Luglio 2015 |
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Modulo accatastamento urbano - Luglio 2015 |
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Altri dati di localizzazione dell'intervento - Luglio 2015 |
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Altri soggetti, altri tecnici, altre imprese - Luglio 2015 |
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Asseverazione degli altri tecnici incaricati - Luglio 2015 |
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Dati geometrici di altri immobili/edifici - Luglio 2015 |
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