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Delib. Ass.R. Emilia Romagna 04/02/2010, n. 279

Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lett. c), L.R. 20/2000, art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002).
Con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 07/07/2014, n. 993
- Deliberaz. G.R. 07/07/2014, n. 994
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[Premessa]


Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 2193 del 28 dicembre 2009, recante ad oggetto “Proposta all’Assemblea legislativa per l’approvazione di atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002)”;

Preso atto:

- che la commissione assembleare referente “Territorio Ambiente Mobilità” ha apportato modificazioni sulla predetta proposta, giusta nota prot. n. 2928 in data 29 gennaio 2010;

- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta con emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

Visti:

- lo Statuto regionale, approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, e modificato con legge regionale 27 luglio 2009, n. 12;

- la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali);

- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) modificata, da ultimo, dalla legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio) e dalla legge regionale 30 novembre 2009, n. 23 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio), ed in particolare, nella stessa LR 20/2000, l’articolo 16, il quale prevede che la Regione adotti atti di indirizzo e coordinamento tecnico al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica, e che tali atti, assunti con delibera del Consiglio regionale su proposta della Giunta e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, trovano diretta applicazione, salvo diversa previsione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all’adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione;

- in particolare, la disposizione di cui al comma 2, lettera c), dello stesso articolo 16 della LR 20/2000, secondo la quale la Regione, con gli atti di coordinamento tecnico, “stabilisce l’insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d’uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell’intero territorio regionale, che comunque garantisca l’autonomia nelle scelte di pianificazione”;

- la legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 “Disciplina generale dell’edilizia”, ed in particolare:

- il comma 4 dell’articolo 6, secondo il quale “Ai fin

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Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lett. c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, LR 31/2002)


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PARTE PRIMA - Disposizioni generali


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1. Finalità, ambito di applicazione ed efficacia giuridica

1.1. Il presente Atto di coordinamento tecnico, assunto ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 R (Disciplina generale sulla tutela l’uso del territorio), è volto a dare attuazione ai due seguenti ordini di previsioni:

a) articolo 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000 (la Regione, attraverso atti di coordinamento tecnico, “stabilisce l’insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d’uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell’intero territorio regionale, che comunque garantisca l’autonomia nelle scelte di pianificazione”), ed articolo 23, comma 3, della LR 31/2002

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2. Monitoraggio, implementazione e adeguamento delle previsioni di cui agli Allegati A e B

2.1. Nel periodo di 24 mesi successivo all’entrata in vigore del presente Atto, le competenti strutture della Giunta regionale, in coordina

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PARTE SECONDA - Allegati


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Allegato A - DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA E L’EDILIZIA (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 23, comma 3, LR 31/2002)

Parametri e indici urbanistici


Oggetto

Definizione

1. Superficie territoriale (ST)

Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali.

Nota:

La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un’area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

2. Superficie fondiaria (SF)

Superficie di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio.

Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l’area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche.

Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico.

Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell’intervento.

Nota:

La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un’area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

3. Densità territoriale

Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie territoriale.

La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità territoriale dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie territoriale.

4. Densità fondiaria

Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie fondiaria.

La densità fondiaria si esprime attraverso un Indice di edificabilità fondiaria dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria.

5. Ambito

Parte di territorio definita dal PSC in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di intervento, e norme di attuazione.

6. Comparto

Porzione di territorio in cui si opera previo PUA, con il coordinamento dei soggetti interessati.

Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue.

7. Lotto

Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio esistente o da realizzarsi.

Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l’unità fondiaria preordinata all’edificazione.

8. Unità fondiaria

Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica.

Sono, ad esempio, unità fondiarie:

- le unità fondiarie preordinate all’edificazione, dette anche “lotti liberi” o “lotti inedificati”;

- gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili;

- le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un’azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell’azienda.

9. Superficie minima di intervento

Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l’ammissibilità di un intervento urbanistico-edilizio sull’area stessa.

10. Potenzialità edificatoria

Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell’ area dagli strumenti urbanistici.

Nota:

La completa applicazione su di un’area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi.

11. Carico urbanistico

Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d’uso e all’entità dell’utenza

Oggetti e parametri edilizi


12. Area di sedime

Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato.

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Allegato B - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI (art. 6, comma 4, LR 31/2002)

Sezione 1. Documentazione necessaria per la denuncia di inizio attività (DIA) N1

(atto o elaborato)

(quando occorre)

Documentazione generale

1.1. Titolo ad intervenire (1)

Per tutti gli interventi.

1.2. Documentazione catastale (1)

Per tutti gli interventi.

1.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria

Per tutti gli interventi.

1.4. Indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa cui si intendono affidare i lavori

Per tutti gli interventi (art. 10, comma 3, LR 31/2002).

1.5. DURC (documento unico di regolarità contributiva) e dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all’art. 90, comma 9, lettere a-b, DLgs 81/2008

Per tutti gli interventi che prevedano l’esecuzione dei lavori da parte di impresa o lavoratore autonomo (art. 90, comma 9, lettera c, DLgs 81/2008).

1.6. Copia della notifica preliminare ad ASL ed a direzione provinciale del lavoro, di cui all’art. 99, DLgs 81/2008 (relativa a coordinatori alla sicurezza ed imprese selezionate)

Per tutti gli interventi per i quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, o un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (art. 90, comma 9, lettera c, e art. 99, DLgs 81/2008, mod. da DLgs 106/2009).

La trasmissione di questa documentazione al Comune è necessaria prima dell’inizio dei lavori (art. 90, comma 9, lettera c, DLgs 81/2008).

In mancanza di notifica, la DIA è inefficace (art. 90, comma 10, DLgs 81/2008).

Qualora la copia della notifica non sia presentata contestualmente alla DIA, il titolare dichiara in essa di riservarsi la relativa presentazione prima della data di inizio dei lavori indicata nel titolo.

1.7. Elenco precedenti edilizi (1)

Per tutti gli interventi su manufatto esistente.

1.8. Calcolo del contributo di costruzione (1) e ricevuta del versamento

Per tutti gli interventi non ricompresi nei casi di esonero elencati all’articolo 30, comma 1, della LR 31/2002 (art. 10, comma 2, e art. 27, LR 31/2002).

1.9. Modello Istat

Per tutti gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento (secondo le istruzioni ISTAT, ai sensi dell’art. 7, DLgs 322/1989, e del DPR 14 luglio 2004).

1.10. Certificato di imprenditore agricolo professionale

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione (art. 30, comma 1, lettera a, LR 31/2002) e nelle altre eventuali ipotesi contemplate dalla strumentazione comunale in ordine alla disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale (Capo A-IV della LR 20/2000).

Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto

1.11. Documentazione fotografica dello stato di fatto (2)

Per tutti gli interventi.

1.12. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo) (1)

Per tutti gli interventi.

1.13. Relazione tecnico descrittiva (1)

Per tutti gli interventi.

1.14. Asseverazione di conformità (1)

Per tutti gli interventi (art. 10, comma 1, LR 31/2002).

1.15. Elaborati grafici dello stato legittimo (1)

Quando la DIA consiste in (o comprende) un accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 17, LR 23/2004 (lo stato legittimo dell’immobile, risultante dai precedenti titoli abilitativi, non corrisponde allo stato di fatto).

1.16. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo (1)

1.17. Elaborati grafici di progetto (1)

Per tutti gli interventi, con esclusione del caso in cui la DIA integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17, LR 23/2004, e dei cambi di destinazione d’uso senza opere.

1.18. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e rosso) (1)

Per tutti gli interventi su manufatto esistente, con esclusione del caso in cui la DIA integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 17, LR 23/2004 e dei cambi di destinazione d’uso senza opere.

Altra documentazione tecnica

1.19. Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989) o dichiarazione asseverata di intervento non soggetto

- Gli elaborati grafici e la relazione di conformità occorrono nei casi di cui all’art. 1, DM 14/6/1989 n. 236, all’art. 24, L 104/1992, e di cui all’art. 77, DPR 380/2001;

- In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa per l’eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

1.20.

a) Richiesta di autorizzazione sismica preventiva o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, e la relativa documentazione (art. 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008) (vedi il succ. punto 1. 35);

oppure:

b) indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell’intero intervento, e dichiarazione del medesimo progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, con allegata relazione tecnica e relativi elaborati grafici, (art. 10, comma 3, lettera b), della LR 19/2008);

oppure:

c) dichiarazione del progettista abilitato, contenente l’asseverazione che l’intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, con allegati i relativi elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi (art. 9, comma 3, della LR 19/2008).

Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, l’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008 richiede che la denuncia di inizio attività sia corredata, a scelta del committente, da una delle documentazioni indicate alle lettere a) e b) del presente punto.

Per gli interventi privi di rilevanza ai fini sismici è sufficiente allegare alla denuncia di inizio attività la documentazione di cui alla lettera c) del presente punto.

Si veda l’apposito atto di indirizzo assunto dalla Giunta regionale con delibera n. 121 del 01/02/2010:

- per l’individuazione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, da allegare all’istanza di autorizzazione sismica o alla denuncia di deposito di cui alla lettera a);

- per la definizione dei contenuti della documentazione di cui alla lettera b);

- per l’individuazione dei casi in cui l’intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui alla lettera c);

- per l’individuazione degli elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza del punto c).

Qualora il committente opti per allegare alla denuncia di inizio attività la documentazione prevista dalla lettera b) del presente punto, l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione sismica ovvero la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante la struttura possono essere presentati in un momento successivo, fermo restando che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l’autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, secondo quanto è meglio precisato al punto 1.35.

1.21. Relazione geologica con l’indicazione delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione, attraverso la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.

Se viene depositata la documentazione di cui all’art. 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008, la relazione geologica è contenuta negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture, redatta ai sensi del DM 14.01.2008 o della normativa tecnica previgente qualora ricorrano gli estremi di cui all’art. 64, comma 7 della LR 06/2009.

Se viene depositata la documentazione di cui all’art. 10, comma 3, lettera b) - LR 19/2008 verranno fornite le indicazioni delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione. In questa ipotesi:

- qualora l’intervento riguardi una nuova costruzione, verrà altresì indicata la pianificazione delle indagini geognostiche necessarie in fase di progettazione esecutiva;

- qualora l’intervento riguardi una costruzione esistente, verrà indicata la sintesi sui risultati delle indagini geognostiche eventualmente condotte e il loro ulteriore approfondimento da pianificare in fase di progettazione esecutiva.

1.22. Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici

Nei casi previsti dal RUE, ai sensi dell’art. 33, LR 31/2002.

1.23. Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997)

Per gli interventi di nuova costruzione e di “ristrutturazione totale” (circolare del Ministero dell’Ambiente 9/3/1999).

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