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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 21/10/2013, n. 36
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- L.R. 29/01/2019, n. 1
- L.R. 08/01/2015, n. 1
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Art. 1 - (Principi)1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2010), detta nuove norme per l’organizzazione territoriale e l’esercizio appropriato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione integrata de |
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Art. 2 - (Ambiti Territoriali Ottimali)1. Per le finalità di cui al comma 1, dell’articolo 1, ed al fine di garantire una gestione unitaria, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato: "ATO Abruzzo". 2. Il Piano d'Ambito per il servizio |
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Art. 3 - (Commissario Unico Straordinario)1. Ai fini della costituzione dell’AGIR di cui all’articolo 4, con decreto del Presidente della Giunta regionale, viene nominato, senza oneri per il bilancio regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Commissario Unico straordinario, scelto tra i dirigenti e funzionari regionali, di enti e di società partecipate dalla Regione Abruzzo che opera in base alle modalità ed agli indirizzi definiti con atto della Giunta regionale e svolge in particolare i seguenti compiti: |
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Art. 4 - (Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani)1. È istituita l’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), ente rappresentativo di tutti i comuni dell’ATO Abruzzo, a cui i comuni partecipano obbligatoriamente. 2. L’AGIR di cui al comma 1 ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. 3. L’AGIR di cui al comma 1 è dotata di un proprio patrimonio costituito da: |
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Art. 6 - (Articolazione organizzativa dell’AGIR)1. L’AGIR è dotata di un ufficio per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative ed operative. 2. Ai fini del comma 1, l’AGIR è dotata di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giurid |
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Art. 7 - (Assemblea)1. L’Assemblea è composta da tutti i sindaci o loro delegati dei comuni appartenenti all’ATO Abruzzo. I membri dell’Assemblea eleggono al loro interno un presidente con funzioni di direzione e coordinamento dei lavori della stessa e un vicepresidente che, in assenza del presidente, s |
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Art. 8 - (Funzioni dell’Assemblea)1. L’Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’AGIR. In particolare provvede: a) all’approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’AGIR, sulla base dello schema tipo, approvato dalla Giunta regionale; b) all’approvazione della ricognizione impiantistica di smaltimento e recupero compreso quella di titolarità di soggetti diversi dagli en |
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Art. 9 - (Direttore generale)1. Il Direttore generale è l’organo di amministrazione dell’AGIR ed è nominato dall’Assemblea, entro trenta giorni dalla data di primo insediamento del Consiglio direttivo nonché entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’incarico conferito, sulla base di una terna di soggetti designati dal Consiglio direttivo di cui all’articolo 11 previa selezione di merito tramite avviso pubblico al fine di valutare il possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale, almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza, almeno quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali. |
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Art. 10 - (Funzioni del Direttore generale)1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ente e provvede in particolare: a) all’affidamento del servizio; b) alla gestione del contratto di servizio; c) al controllo sull’attività del soggetto gestore del servizio ed all’applicazione delle sanzioni e delle penali contrattua |
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Art. 11 - (Consiglio direttivo)1. Il Consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo nonché quelle delegate dall’Assemblea. Esso è composto da sette membri che durano in carica tre anni, nominati dall’Assemblea tra i suoi componenti garantendo la rappresentanza di almeno un comune inferiore a cinquemila abitanti di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 (Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali). |
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Art. 12 - (Revisore unico dei conti)1. L’Assemblea nomina il Revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nell’Albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili istituito ai sensi del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 "Costituzione dell’Ordine dei dottori com |
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Art. 13 - (Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, i |
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Art. 14 - (Vigilanza e controllo sui soggetti gestori)1. L’AGIR vigila sull’attività del soggetto gestore e controlla l’attuazione degli interventi previsti nel PdA di cui all’articolo 15 e del contratto di servizio di cui all’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006. |
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Art. 15 - (Piano d’ambito)1. Il PdA delimita, ai fini gestionali, i sub ambiti territoriali di cui all’articolo 2, comma 2, specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente, in relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico del territorio. 2. Il PdA costituisce, in attuazione della pianificazione regionale secondo i contenuti previsti dall’articolo 199 del D.Lgs. 152/2006, lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario. 3. Il PdA contiene in particolare: |
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Art. 16 - (Riorganizzazione aziendale)1. Dalla pubblicazione nel Bura della presente legge le aziende pubbliche ed a partecipazione pubblica operanti nei quattro sub ambiti provinciali possono promuovere processi di riorganizz |
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Art. 17 - (Disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)1. I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all’istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’AGIR di cui all’articolo 4. 2. Le funzioni di programmazione e controllo dei consorzi comprensoriali già istituiti ai sensi della L.R. 74/1988 cessano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, dalla data di costituzione dell'AGIR. Decorsi inutilmente i centoventi giorni e in caso di mancata costituzione dell'AGIR, le funzioni di programmazione e controllo sono esercitate dal Commissario Unico Straordinario di cui all’articolo 3. 3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate nel rispetto delle prescrizioni normative e delle previsioni contenute nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti, approvato con L.R. 19.12.2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni. 4. Entro i sei mesi successivi alla data di insediamento dell’Assemblea dell’AGIR, i Presidenti dei consigli di amministrazione dei consorzi comprensoriali, di cui al comma 2, effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere dei concessionari e degli affidatari dei servizi pubblici locali recante: a) l’individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi; b) l’accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili; c) il bilancio; d) i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli imp |
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Art. 18 - (Abrogazioni e modifiche alla L.R. 45/2007)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti). Dalla medesima data si intendono inoltre abrogate le disposizioni regionali incompatibili con le norme della presente legge. 2. Il comma 10, dell’articolo 45, della L.R. 45/2007 è sostituito dal seguente: "10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata. La Giunta regionale emana apposite direttive tecniche in materia, in particolare si applicano nel caso di: |
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Art. 19 - (Disposizioni in materia sanzionatoria. Modifiche all’art. 64 della l.r. 45/2007)1. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 64, della L.R. 45/2007 sono destinati alle Province. La |
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Art. 20 - (Rinvio)1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al |
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Art. 21 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
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