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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 13/04/2022, n. 7
L. R. Abruzzo 13/04/2022, n. 7
L. R. Abruzzo 13/04/2022, n. 7
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge, anche per garantire il benessere economico e sociale dei territori interessati, persegue il fine di recuperare, promuovere e valorizzare i siti minerari dismessi e i beni connessi alla cessata attività mineraria in quanto beni culturali ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) nonché il patrimonio tecnico-scientifico e storico-culturale, sia di valenza materiale che immateriale, ed il patrimonio ambientale e paesaggistico che i siti minerari dismessi conservano come elemento identitario dei luoghi. |
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Art. 2 - Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso1. Il programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato programma regionale, costituisce lo strumento di coordinamento delle azioni di tutti i soggetti istituzionali di cui al comma 2. 2. Il programma regionale definisce le linee e gli indirizzi per lo sviluppo delle attività condotte dagli enti locali e dalle autonomie funzionali per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3. 3. Il programma regionale tiene conto delle specifiche r |
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Art. 3 - Parchi geominerari e miniere-museo1. Il programma regionale individua i parchi geominerari quali ambiti territoriali caratterizzati dallo sviluppo delle attività minerarie dismesse secondo principi di unitarietà delle tecniche minerarie adottate, delle tecnologie di estrazione e lavorazione del minerale estratto, delle iniziative economiche ed industriali connesse con quelle minerarie e delle potenzialità di valorizzazione coordinata con interventi pubblici o pubblico-privato. 2. All'interno del parco g |
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Art. 4 - Tutela dei siti inclusi nel parco minerario e delle miniere museo1. Nei siti inclusi nella tipologia di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, è vietato: a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e ogni intervento che possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli |
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Art. 5 - Catasto delle miniere dismesse1. È costituito presso il competente Servizio della Giunta regionale il Catasto delle miniere dismesse o abbandonate, al fine di valutare possibili condizioni di pericolo consegue |
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Art. 6 - Autorizzazione1. Gli interventi di valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali di cantieri dismessi all'interno di aree interessate da permessi di ricerca o concessioni minerarie in corso sono soggetti alla specifica normativa in materia di miniere. |
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Art. 7 - Sicurezza dei fruitori e dei cantieri minerari1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), a garanzia della salute e della sicurezza dei fruitori, in mancanza di specifica normativa di riferimento, sono rispettate le vigenti normative di settore minerario con specifico riferimento al |
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Art. 8 - Operatori per l'attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso1. Al fine di garantire la presenza qualificata sul territorio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, sono accreditati gli operatori la cui attività sia finalizzata alla messa in |
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Art. 9 - Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato Comitato, per l'espressione di pareri consultivi relativi ai provvedimenti della Giunta regionale attuativi della presente legge e la formulazione di proposte relative alle attività di valorizzazione. 2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Miniere all'inizio di ogni Legislatura e resta in carica per l'intera durata della ste |
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Art. 10 - Bonifica dei siti minerari dismessi1. Nei casi in cui il sito minerario dismesso necessiti di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), gli interventi |
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Art. 11 - Vigilanza e sanzioni1. Ferme restando le competenze degli organi preposti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni di vigilanza sul rispetto della presente |
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Art. 12 - Disposizioni attuative1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito disciplinare, definisce in attuazione della presente legge: |
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Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie1. Gli esercenti le attività di valorizzazione relative a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse, già avviate alla data di ent |
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Art. 14 - Norma finanziaria1. Per fare fronte agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, quantificati, per l'anno 2022, in euro 80.000,00, si provvede con apposito stanziamento da iscrivere nel capitolo di nuova istituzione nell'ambito dell |
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Art. 15 - Modifiche alla L.R. 36/20131. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al |
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Art. 16 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione T |
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