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Regolam. R. Puglia 09/10/2013, n. 18

Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali.
Con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 03/03/2015, n. 374
- Reg. R. 08/06/2015, n. 16
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

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CAPO I - ASPETTI GENERALI
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Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1.1 Il presente regolamento disciplina i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) e verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi afferenti al settore della pianificazi

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Art. 2 - Definizioni

2.1 Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni dell’articolo 2 della legge VAS e quelle contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia di governo del territorio, si assumono le seguenti ulteriori definizioni:

a) piani urbanistici comunali: piani e programmi afferenti al settore della pianificazione territoriale e della destinazione d’uso dei suoli - sia generali sia attuativi, e incluse le relative modifiche - formati ai sens

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CAPO II - PROCEDURE DI VAS DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI
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Art. 3 - Modalità per la definizione dell’ambito di applicazione delle procedure di VAS

3.1 I piani urbanistici comunali rientrano nell’ambito di applicazione della VAS, così come definito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

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Art. 4 - Piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS

4.1 Fatto salvo quanto disposto agli articoli 6 e 7, i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla VAS disciplinata dagli articoli da 9 a 15 della legge VAS:

a) piani urbanistici generali, formati ai sensi della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 R (Norme generali di governo e uso del territorio);

b) piani urbanistici comunali di riqualificazione che interessano superfici superiori a 40 ettari, oppure superiori a 20 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale);

c) piani urbanistici comunali di nuova co

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Art. 5 - Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS

5.1 Fatto salvo quanto disposto agli articoli 6 e 7, i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS prevista all’articolo 8 della legge VAS (di seguito, verifica):

a) piani urbanistici comunali di riqua

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Art. 6 - Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata

6.1 Fatto salvo quanto disposto all’articolo 7, i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS semplificata (di seguito, verifica semplificata) prevista al comma 7, articolo 8 della legge VAS, secondo la procedura descritta al comma 6.2:

a) strumenti attuativi di piani urbanistici comunali generali già sottoposti a VAS, qualora non comportino variante ma lo strumento sovraordinato in sede di VAS non abbia dettato tutti i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, così come definiti alla lettera 7.2.f;

b) le disposizioni della lettera 6.1.a si applicano anche agli strumenti attuativi che interessano aree oggetto di modifiche ai piani urbanistici comunali generali già sottoposte a VAS o a verifica, anche semplificata;

c) modifiche minori, come definite alla lettera 5.1.c, di piani urbanistici comunali che siano già stati sottoposti a VAS oppure a verifica di assoggettabilità a VAS;

d) fatto salvo quanto previsto alla lettera 7.2.b, modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all’adeguamento a disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati, finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale;

e) strumenti attuativi di Piani Regolatori Generali e Programmi di Fabbricazione vigenti, le cui caratteristiche coincidano con quelle dei piani urbanistici comunali definiti alla lettera 5.1.a, a condizione che siano elaborati coeren

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Art. 7 - Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS

7.1 L’esclusione dalle procedure di VAS dei piani urbanistici comunali non esonera l’autorità procedente o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alla valutazione d’incidenza dei progetti, e alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA - ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

7.2 Per i seguenti piani urbanistici comunali si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4:

a) modifiche ai piani urbanistici comunali, che si riferiscono a:

I. correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici;

II. verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

III. precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;

IV. adeguamento o rettifica di limitata entità delle perimetrazioni degli strumenti urbanistici attuativi, derivanti dalle precisazioni e modifiche definite ai punti i, ii, e iii della presente lettera;

V. modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

VI. modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all’articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l’attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 R (Tutela ed uso del territorio) e s.m.i., o all’articolo 14 della l.r. 20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

VII. modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d’uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

VIII. modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

IX. modifiche ai piani urbanistici comunali recanti mera reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio;

b) modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all’adeguamento a disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni che non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione;

c) piani

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CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 8 - Disposizioni transitorie

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Art. 9 - Indicazioni operative

9.1 All’autorità competente per la VAS in sede regionale - di concerto con i Servizi regionali competenti in materia di governo del territorio – sono demandati l’adozione, (entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento) e l’aggiornamento di indicazioni operative concernenti le procedure di VAS dei piani urbanistici comunali. Le indicazioni operative sono pubblicate sul sito informatico della predetta autorità competente o, a far data dal

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Art. 10 - Disposizioni finali

10.1 L’autorità competente per la VAS in sede regionale cura la raccolta e la pubblicazione di informazioni relative ai provvedimenti adottati e ai proce

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Allegato I - Individuazione delle zone ad elevata sensibilità ambientale

Parte di provvedimento in formato grafico

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