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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Determ. Dirig.R. Puglia 14/01/2014, n. 12
Determ. Dirig.R. Puglia 14/01/2014, n. 12
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TESTO DEL DOCUMENTOL’anno 2014, addì 14 del mese di gennaio, presso la sede dell’Area “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’Attuazione delle Opere Pubbliche” Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie 6‐8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell’istruttoria espletata dall’Ufficio “Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS”, il Dirigente del Servizio Ecologia, di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio; VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale) e s.m.i.; VISTO il d.p.g.r. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che, in esito al processo di riorganizzazione cd. “Gaia”, ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative in Aree di Coordinamento, Servizi ed Uffici; VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 R (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e s.m.i., che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; VISTO l’art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 R (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; VISTI gli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 R (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale) e s.m.i., parte seconda; VISTA la legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”. 1. PREMESSA 1.1. L’introduzione della procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) ‐ in seguito alla verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi svolta nell’iter di formazione del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” ‐ , mira a coniugare il principio di proporzionalità con gli obiettivi generali di trasparenza dell’azione amministrativa in materia di VAS. 1.2. Per quanto concerne la proporzionalità, il r.r. 18/2013 (di seguito, regolamento) riduce notevolmente gli ampi margini di incertezza dell’ambito di applicazione della VAS al settore del governo del territorio ‐ con le modalità già previste all’art. 3 della l.r. 44/2012 ‐, inquadrando la totalità dei piani urbanistici comunali (di seguito, piani) nella procedura idonea, necessaria ed adeguata, selezionata fra le seguenti: a. il processo completo di VAS disciplinato dagli articoli da 9 (impostazione) a 15 (monitoraggio) della I.r. 44/2012; b. la verifica di assoggettabilità a VAS, cui è subordinato l’eventuale avvio della VAS nel caso di modifiche minori o piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, ovvero per piani e programmi diversi da quelli individuati al comma 3, art. 3 della l.r. 44/2012; c. la verifica dì assoggettabilità a VAS semplificata, introdotta per dare attuazione alle previsioni di razionalizzazione, semplificazione e non duplicazione delle valutazioni contenute nel d.lgs. 152/2006 (sì vedano il comma 5, art. 10; il comma 6, art. 12; il comma 4, art. 13); d. la registrazione dei piani esclusi dalle procedure di VAS di cui ai punti precedenti, in esito alla citata verifica di assoggettabilità a VAS per tipologie di piani e programmi limitatamente alle specifiche tipologie per le quali sia stato determinato che non possono comportare impatti significativi sull’ambiente, in base ai criteri dell’Allegato I alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e alla luce dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni del pubblico interessato. 1.3. Per quanto riguarda invece la trasparenza nelle attività di pianificazione e governo del territorio e l’accesso alle informazioni in materia ambientale, il rispetto di tali principi ormai consolidati nell’ordinamento nazionale ‐ come dimostrano, da ultimo, le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (si vedano, rispettivamente, l’art. 39 e l’art. 40) ‐, è garantito attraverso la procedura di registrazione per mezzo di una piattaforma informatica accessibile dal portale ambientale della Regione Puglia (all’indirizzo http:/ambiente.regione.puglia.it, sezione “VAS‐Servizi online”, pagina “Elenco |
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