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Determ. Dirig.R. Puglia 14/01/2014, n. 12

Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, art. 9 ‐ Adozione della metodologia di campionamento dei piani urbanistici comunali da selezionare ai fini delle verifiche previste al comma 7.3.
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TESTO DEL DOCUMENTO



L’anno 2014, addì 14 del mese di gennaio, presso la sede dell’Area “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’Attuazione delle Opere Pubbliche” Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie 68, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell’istruttoria espletata dall’Ufficio “Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS”, il Dirigente del Servizio Ecologia, di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale) e s.m.i.;

VISTO il d.p.g.r. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che, in esito al processo di riorganizzazione cd. “Gaia”, ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative in Aree di Coordinamento, Servizi ed Uffici;

VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 R (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e s.m.i., che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 R (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 R (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale) e s.m.i., parte seconda;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”.


1. PREMESSA

1.1. L’introduzione della procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) in seguito alla verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi svolta nell’iter di formazione del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” , mira a coniugare il principio di proporzionalità con gli obiettivi generali di trasparenza dell’azione amministrativa in materia di VAS.

1.2. Per quanto concerne la proporzionalità, il r.r. 18/2013 (di seguito, regolamento) riduce notevolmente gli ampi margini di incertezza dell’ambito di applicazione della VAS al settore del governo del territorio con le modalità già previste all’art. 3 della l.r. 44/2012 , inquadrando la totalità dei piani urbanistici comunali (di seguito, piani) nella procedura idonea, necessaria ed adeguata, selezionata fra le seguenti:

a. il processo completo di VAS disciplinato dagli articoli da 9 (impostazione) a 15 (monitoraggio) della I.r. 44/2012;

b. la verifica di assoggettabilità a VAS, cui è subordinato l’eventuale avvio della VAS nel caso di modifiche minori o piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, ovvero per piani e programmi diversi da quelli individuati al comma 3, art. 3 della l.r. 44/2012;

c. la verifica dì assoggettabilità a VAS semplificata, introdotta per dare attuazione alle previsioni di razionalizzazione, semplificazione e non duplicazione delle valutazioni contenute nel d.lgs. 152/2006 (sì vedano il comma 5, art. 10; il comma 6, art. 12; il comma 4, art. 13);

d. la registrazione dei piani esclusi dalle procedure di VAS di cui ai punti precedenti, in esito alla citata verifica di assoggettabilità a VAS per tipologie di piani e programmi limitatamente alle specifiche tipologie per le quali sia stato determinato che non possono comportare impatti significativi sull’ambiente, in base ai criteri dell’Allegato I alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e alla luce dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni del pubblico interessato.

1.3. Per quanto riguarda invece la trasparenza nelle attività di pianificazione e governo del territorio e l’accesso alle informazioni in materia ambientale, il rispetto di tali principi ormai consolidati nell’ordinamento nazionale come dimostrano, da ultimo, le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (si vedano, rispettivamente, l’art. 39 e l’art. 40) , è garantito attraverso la procedura di registrazione per mezzo di una piattaforma informatica accessibile dal portale ambientale della Regione Puglia (all’indirizzo http:/ambiente.regione.puglia.it, sezione “VASServizi online”, pagina “Elenco

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