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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Puglia 03/03/2015, n. 374
Deliberaz. G.R. Puglia 03/03/2015, n. 374
Deliberaz. G.R. Puglia 03/03/2015, n. 374
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[Premessa]L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Lorenzo Nicastro, di concerto con l’Assessore alla Qualità del Territorio e Vicepresidente della Giunta regionale, Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria effettuata dall’Ufficio, confermata dal Dirigente ad interim dell’Ufficio VAS e dal Dirigente del Servizio Ecologia di concerto con la Dirigente ad interim del Servizio Urbanistica e la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio ‐ riferisce quanto segue. Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 R(Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni reca (alla Parte Seconda) il recepimento della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. In particolare: ‐il comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006 prevede che “le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali …”; ‐il comma 1, art. 35 del d.lgs. 152/2006 dispone che le “[l]e regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto …”. Con la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) sono state approvate le norme regionali che, coerentemente con il mandato definito al comma 7, art. 7 del d.lgs. 152/2006, disciplinano: ‐le competenze proprie e quelle degli altri enti locali; ‐i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati e i criteri specifici per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; ‐le ulteriori modalità per l’individuazione dei piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) e per lo svolgimento della relative consultazioni; ‐le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS; ‐le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti dell’autorità competente. In particolare, l’art. 1, comma 4, della legge regionale n.44/2012 prevede: “[l]a Regione può ulteriormente disciplinare con successivi atti della Giunta, nel rispetto della legislazione UE e compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel d.lgs. 152/2006, e tenendo altresì conto delle ulteriori condizioni stabilite nella presente legge in merito a specifici aspetti, le modalità attuative della valutazione ambientale di piani e programmi, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione esercita potestà legislativa”. Inoltre, la legge regionale n. 44/2012, all’art.3, comma 11, pone in capo alla Giunta regionale la disciplina di “ulteriori modalità per l’individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS”, ivi incluse &l |
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Allegato I - Modifiche al Reg. reg. 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"Art. 4. Piani urbanistici comunali da sottoporre a VAS Al comma 4.3. sono soppresse: - la parola "nuove", tra la preposizione "di" e la parola "infrastrutture" - il riferimento al comma 7.2.j. Art. 6 - Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS semplificata Al comma 6.1.f tra le parole "settore" e "ad esclusione" è inserito il seguente inciso: "ivi inclusi i procedimenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e alla Delib.G.R. n. 2581/2011" Al comma 6.2 , ultimo punto, dopo le parole "dell'istanza" è aggiunto il seguente inciso: "anche qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti". |
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Allegato - Schema di modifica al Reg. reg. 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" - Relazione tecnicaArticolazioni regionali proponenti: Servizio Ecologia (Assessorato alla Qualità dell'Ambiente), di concerto con il Servizio Urbanistica e il Servizio Assetto del Territorio (Assessorato alla Qualità del Territorio). Contatti: Tel.: 080 540 6849-6850 Decorso un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale VAS e dalla fase di prima applicazione, analizzati alcuni elementi della prassi applicativa, anche frutto di confronto e sollecitazione da parte degli operatori pubblici e privati, si è determinata l'esigenza, fisiologica, di apportare alcuni correttivi e/o aggiornamenti che si ritiene possano contribuire a migliorarne la corretta interpretazione delle disposizioni e, conseguentemente, l'efficace ed agevole attuazione, soprattutto in considerazione degli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e coordinamento dell'azione amministrativa di procedimenti di natura complessa, come quelli che, a loro interno, comprendono le valutazioni ambientali. In particolare, le modifiche proposte intendono rispondere fondamentalmente alle seguenti esigenze applicative: a) fornire chiarimenti, anche a titolo di interpretazione autentica, in ordine all'applicabilità di specifiche disposizioni di esclusione dalla procedure di VAS ai procedimenti per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali mediante il modulo procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7settembre 2010, n. 160 e alla Delib.G.R. n. 2581/2011", anche a fronte di una pluralità di sollecitazioni pervenute sull'argomento da parte delle amministrazioni comunali procedenti; b) con riferimento ai piani urbanistici direttamente ed esclusivamente funzionali alla realizzazione di opere, fornire indicazioni circa le modalità di integrazione tra i procedimenti di approvazione prevedano il ricorso al modulo procedimentale della conferenza di servizi, ivi comprese le varianti da approvare tramite il procedimento SUAP di cui sopra, ed la verifica di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all'art. 6 del regolamento, al fine di rendere più efficace la ratio semplificatoria ed acceleratoria di tali istituti, ed in modo da evitare la duplicazione di valutazioni; c) fornire chiarimenti, anche a titolo di interpretazione autentica, in ordine all'autorità competente per la VAS nell'espletamento delle procedure di registrazione dei piani urbanistici esclusi dalle procedure di VAS; d) fornire indicazioni circa il corretto espletamento degli adempimenti posti in capo all'autorità procedente nell'ambito delle suddette procedure di registrazione, con particolare riferimento alle modalità di redazione e trasmissione dell'attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione, alla luce della prassi applicativa che si è potuta osservare in fase di prima applicazione del regolamento, nonché a fronte di numerose richieste pervenute da parte delle autorità procedenti; e) armonizzare il vigente quadro regolamentare con le disposizioni di rango legislativo nazionale e regionale relativamente all'esclusione dal campo di applicazione della VAS per le varianti urbanistiche, determinate dall'approvazione dei piani delle alienazioni e valorizzazione immobiliare, che riguardano piccole aree a livello locale, ovvero che comportano modifiche minori a piani e programmi vigenti; f) aggiornare, alla luce dei recenti interventi del legislatore nazionale (in particolare legge 11 agosto 2014, n. 116 e legge 11 novembre 2014, n. 164) l'elenco ricognitivo dei provvedimenti di autorizzazione di singole opere che, disciplinate dalla normativa nazionale vigente, che, avendo per legge l'effetto di varia |
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Allegato II - Schema di modifiche al Reg. reg. n. 18/2013 - Relazione tecnica - Prospetto riepilogativo contributi SCMA e relative controdeduzioni
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Allegato - Schema di modifica al Reg. reg. 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" - Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale - Verbale avvio consultazioni del 4 dicembre 2014Il giorno 4 dicembre 2014, alle ore 10.15, presso la Sala "Consiglio dei lavori Pubblici"della Regione Puglia, Plesso ex Enaip (Viale delle Magnolie, 6/8 Z. L. Modugno (BA), ha avuto luogo l'incontro finalizzato alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (di seguito SCMA) nell'ambito della verifica di assoggettabilità per piani e programmi afferenti al settore della "pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli", avviata con Nota prot.AOO_089-11579 del 27 novembre 2014 (allegata in copia al presente verbale: Allegato n. 1), trasmessa a mezzo PEC in data 28 novembre 2014 ai suddetti SCMA nell'ambito del processo di modifica al Reg. reg. del 9 ottobre 2013 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali". Sono presenti, come da foglio presenze allegato (Allegato n. 2 al presente verbale): ▪ in rappresentanza delle strutture regionali proponenti lo schema di modifica al regolamento in oggetto: - Dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario dell'Ufficio regionale "VAS" titolare di Posizione Organizzativa, delegata a presenziare dal Direttore dell'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche", nonché Dirigente del Servizio regionale "Ecologia"; - Dott.ssa Antonia Sasso, istruttore tecnico Ufficio "VAS", con funzioni di segretario verbalizzante; |
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