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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 27/06/2013, n. 18
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- L.R. 28/05/2021, n. 13
- L.R. 20/01/2021, n. 1
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. Le disposizioni della presente legge disciplinano la costruzione, l’esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta dei corsi d’acqua e dei relativi invasi nel territorio della Regione Abruzzo, ivi comprese le traverse e le paratoie di derivazione e regolazione dei flussi idrici, nel rispetto delle norme contenute nel decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni nella |
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Art. 2 - (Normativa di riferimento)1. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni in materia di sbarramenti di ritenuta e di invasi, in attuazione del D.Lgs. 112/98 , la Regione Abruzzo, oltre ad applicare le Norme Tecniche emanate dallo Stato, si avvale in particolare: |
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Art. 3 - (Ambito di applicazione)1. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge tutte le attività degli impianti coinvolti nelle operazioni di ritenuta e di rilascio idrici, nonché le modifiche riguardanti le attività e le opere stesse di ritenuta, le verifiche sugli impianti e la manutenzione di questi ultimi. 2. Nel rispetto dell’art. 1, del D.L. 507/1994, convertito dalla L. 584/1994 , la competenza regionale è limitata alle opere, di cui all’art. 1, comma 1, aventi altezza inferiore a 15 metri per quanto riguarda gli sbarramenti e volume minore ad 1 milione di metri cubi per |
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TITOLO II - CLASSIFICAZIONE E RISCHIO DELLE DIGHE E DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE |
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CAPO I - Classificazione delle opere di sbarramento e valutazione dei rischi |
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Art. 4 - (Classificazione di dighe e traverse)1. Le opere di cui al comma 1, dell’articolo 1, sono suddivise nelle seguenti tipologie e classi: a) TIPOLOGIA D (invasi e piccole dighe): 1) Classe A: 1.1) sottoclasse A1: sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e che determinano un volume di invaso in |
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Art. 5 - (Valutazione e classificazione del rischio)1. La valutazione viene effettuata attraverso il calcolo del rischio globale connesso con l'opera ed in particolare attraverso la verifica delle dimensioni del bacino, della tipologia di alimentazione, dell'area interessata dall'opera e dei fattori di rischio presenti a valle, sulla base anche di quanto proposto nella circolare di cui al punto 7 dell’allegato "A". Lo sbarramento viene inquadrato, attraverso il calcolo del rischio potenziale, in apposita classe di rischio. 2. La procedura per il calcolo del rischio di cui al presente articolo è disposta con circolare dell’Assessore regionale delegato in mate |
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Art. 6 - (Censimento dighe e valutazione del rischio)1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, approva le schede per il censimento delle opere disciplinate dal comma 2 dell’art. 3. 2. La regolarizzazione delle opere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinata dall’art. 20. |
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Art. 7 - (Commissione tecnica)1. È istituita una commissione tecnica per gli sbarramenti regionali, di seguito denominata "Commissione", composta dal Dirigente del Servizio regionale competente in materia di Dighe, individuato ai sensi dell’art. 8, comma 2, in qualità di Presidente, dai dirigenti dei Servizi dighe provinciali parimenti individuati ai sensi dell’art. 8, comma 2, dai dirigenti dei Servizi del Genio Civile regionale, dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque e dal responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune interessato. |
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CAPO II - Norme generali di organizzazione dei servizi |
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Art. 8 - (Individuazione delle competenze della Regione e delle Province)1. Ai fini dell’individuazione delle funzioni amministrative delle Province e della Regione in materia di sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici, di cui al comma 1, dell’art. 1, si rimanda all’art. 7 della L.R. 72/1998, all’art. 23 della L.R. 81/1998 e all’art. 94, comma 3 quinquies, della L.R. 7/2003. |
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Art. 9 - (Competenze del Servizio Dighe)1. Il Servizio regionale competente per le Dighe è la struttura regionale competente all'approvazione dei progetti di gestione delle dighe di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per i quali esprime altresì il parere ai sensi del D.P.R. 1363/1959 e delle relative norme tecniche di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'art. 40, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152). Il parere è reso nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 dell |
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Art. 10 - (Attività di vigilanza)1. È affidata al Servizio Dighe competente la vigilanza in fase di costruzione dell'opera di sbarramento secondo le modalità detta |
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TITOLO III - NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI DIGHE E TRAVERSE |
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CAPO I - Nuovi invasi che utilizzano acque pubbliche |
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Art. 11 - (Procedura di autorizzazione)1. Il concessionario della derivazione d’acqua assentita ai sensi dell’art. 38 del Regolamento regionale: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee" approvato con D.P.G.R. 13.8.2007, n. 3, presenta istanza di autorizzazione, entro il termine prescritto nel Disciplinare allegato all’atto di concessione, al Servizio Dighe competente, allegando, oltre all’atto di concessione con relativo disciplinare, il progetto esecutivo dell'opera i cui contenuti progettuali sono specificati nell’allegato "B", nonché l’att |
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CAPO II - Nuovi invasi che utilizzano acque di cui al comma 3, dell’art. 1, del D.P.R. 18.2.1999, n. 238, concernente "Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5.1.1994, n. 36 in materia di risorse idriche" |
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Art. 12 - (Procedura di autorizzazione)1. Al fine di verificare le condizioni per ottenere, al momento della presentazione del progetto esecutivo di cui all’allegato "B", i necessari atti di consenso, il richiedente la costruzione dell’invaso delle acque per l’utilizzo delle quali non è richiesta alcuna autorizzazione o concessione ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.R. 3/2007, può avvalersi della facoltà di cui all’art. 14 bis della L. 241/1990, allegando il progetto i cui contenuti progettuali sono riportati nell’allegato "C", nonché l’attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all’art. 43, comma 1, lett. a). 2. Per i criteri progettuali si rimanda alla regolamentazione tecnica di cui al comma 2 dell’art. 11. 3. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione, il Responsabile del procedimento convoca la conferenza dei servizi di cui all’art. 14 bis della L. 241/1990, se la documentazione risulta completa; se la documentazione deve essere completata oppure regolarizzata, entro lo stesso termine, decorrente dalla data di ricevimento della medesima, ne richiede la regolarizzazione, da effettuarsi entro un termine perentorio e prestabilito, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 45 giorni. |
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CAPO III - Norme comuni |
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Art. 13 - (Documentazione ridotta)1. Se l’autorizzazione richiesta riguarda una delle opere classificate all’art. 4, appartenente alla classe A di tutte le tipologie di sbarramento dei corsi d’acqua che non |
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Art. 14 - (Disciplinare di costruzione)1. Il disciplinare di costruzione contiene le condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione. 2. Il disciplinare contiene, in particolare, tutte le prescrizioni relative ai materiali da utilizzare ed alle modalità di costruzione, alle verif |
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Art. 15 - (Progetti di variante e di manutenzione straordinaria)1. Ogni ipotesi di modifica alle opere che interviene in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante l’esercizio delle stesse, è comunicata al Servizio Dighe competente. Tale comunicazione, su espressa richiesta del Servizio Dighe competente, deve essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle op |
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Art. 16 - (Sorveglianza sui lavori)1. La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera, secondo le norme contenute nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione, è affidata al Servizio Dighe competente che viene costantemente informato, mediante apposita relazione redatta dal Direttore dei Lavori, in merito all'andamento delle varie fasi costruttive, nonché ad eventuali anomalie sopravvenute. |
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Art. 17 - (Collaudo)1. Per le opere di classe C della tipologia D e della classe B delle tipologie L e T, di cui all’art. 4, è necessario il collaudo in corso d'opera da parte di una commissione composta da massimo tre tecnici qualificati. 2. Per le opere della classe B della tipologia D, della classe A della tipologia L e della classe A della tipologia T, di cui all’art. 4, è richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo in corso d'opera contenuta nel disciplinare di costruzione in considerazione di particolari situazioni locali o di classe di rischio media o alta di cui all'art. 5. 3. Per le opere della classe A della tipologia D, nonché delle classi C, D e E, della tipologia T, di cui all’art. 4, è richiesto il collaudo finale. 4. Alla designazione dei tecnici collaudatori nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 provvedono la Regione e la Provincia, nel rispetto dei relativi ordinamenti amministrativi |
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Art. 18 - (Autorizzazione all'invaso)1. Il progressivo riempimento dell'invaso è autorizzato dal Servizio Dighe competente sulla base di specifica richiesta del proprietario con allegato programma operativo, predisposto dal direttore dei lavori ed elaborato sulla base |
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Art. 19 - (Dismissione ed intervento di ripristino ambientale)1. Per le opere relative agli sbarramenti ed agli invasi, la disattivazione o dismissione delle stesse, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 54, 55, 56 e 57 del D.P.G.R. 3/2007, sono effettuate, ed i luoghi ripristinati nelle condizioni quo ante, a cura e a spese del proprietario delle citat |
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TITOLO IV - INVASI ESISTENTI |
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Art. 20 - (Regolarizzazione delle opere)1. I proprietari degli invasi esistenti presentano, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025 N4, all'Ufficio Dighe regionali del |
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Art. 21 - (Definizione dei casi possibili)1. Ai fini della procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio si distinguono tre categorie di gruppi di invasi: |
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Art. 22 - (Procedure per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)1. Il proprietario trasmette l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 43, indicate per ogn |
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Art. 23 - (Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio)1. Il Servizio Dighe competente per istanze relative ai gruppi NC, EP ed MD di cui all’art. 21, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonché sulla base delle risultanze dello stato di consistenza certificato nella perizia tecnica definitiva, redige la relazione di istruttoria |
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TITOLO V - ESERCIZIO E VIGILANZA |
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Art. 24 - (Esercizio e vigilanza)1. Il proprietario provvede a propria cura e spese, avvalendosi di personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera inviando rapporti sui dati registrati con il monitoraggio al Sindaco ed al Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti, secondo le modalità e le frequenze indicate all'art. 26 e nel disciplinare di esercizio. Allega, altresì, una relazione, a firma del responsabile della sicurezza di cui all’art. 39, dalla quale risultino le considerazioni in merito a eventuali problematiche connesse ai citati dati registrati ovvero derivanti da valutazioni soggettive. |
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Art. 25 - (Disciplinare di esercizio)1. Il disciplinare di esercizio contiene le condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per un nuovo invaso o alla relativa prosecuzione per un invaso esistente. 2. Il disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alla fase di esercizio e, in particolare: a) l'utilizzo plurimo dell’acqua accumulata risultante dall’atto di concessione a derivare; b) l'obbligo di rendere disponibile la risorsa idrica per fini di protezione civile ed in particolare per lo spegni |
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Art. 26 - (Trasmissione dati)1. Per le opere delle classi B e C della tipologia D e della classe B della tipologia T di cui all’art. 4, i dati raccolti sono comunicati al Sindaco e |
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TITOLO VI - OPERAZIONI DI SVASO, SFANGAMENTO E SPURGO DEGLI INVASI NONCHE’ NORME AFFERENTI ALLA GESTIONE |
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CAPO I - Disposizioni comuni |
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Art. 27 - (Ambito di applicazione e finalità)1. Il presente titolo disciplina: a) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, in attuazione delle relative norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque di cui all’art. 121 del D.Lgs. 1 |
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Art. 28 - (Definizioni)1. Ai sensi del presente titolo, si intende per: a) asportazione di materiale a bacino pieno: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o dragaggio per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato; b) asportazione di materiale a bacino vuoto: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato; c) autorità competente: il Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti; |
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CAPO II - Procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi |
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Art. 29 - (Approvazione del progetto di gestione)1. Il progetto di gestione è predisposto dal soggetto gestore e da questi presentato al Servizio regionale competente per le Dighe che ne cura l'istruttoria preliminare volta a verificare la completezza degli elaborati e a richiedere le eventuali integrazioni. N2 2. Il progetto di gestione è esaminato in sede di conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 241/1990, indetta dalla Struttura di cui al comma 1 e composta dalle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, all’approvvigionamento di minerali, se necessario, nonché dal Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (ARTA), dalla Provincia territorialmente competente e dalla Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture per gli sbarramenti di relativa competenza, oltre che da eventuali soggetti portatori di interessi pubblici. Anche alla luce delle determinazioni della conferenza, il responsabile del procedimento, in caso di riconosciuta complessità dell'istruttoria, può avvalersi della consulenza di istituti di ricerca ed universitari. In tale sede il Servizio Dighe competente esprime il proprio parere ai sensi del D.P.R. 1363/1959 e delle norme tecniche. La conferenza di servizi può, in sede di esame del progetto di gestione, richiedere approfondimenti ed integrazioni, imporre prescrizioni operative e limiti più restrittivi rispetto a quanto previsto dal presente titolo, nonché approvare eventuali modalità alternative rispetto a |
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CAPO III - Operazioni soggette alla disciplina regionale |
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Art. 30 - (Esenzione dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione)1. Sono esonerate dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione le operazioni soggette alla disciplina regionale relative agli invasi: a) creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo, senza intercettazione di corsi d'acqua, con alimentazioni prevalenti riconducibili a canali collettori di ruscellamenti superficiali, a pozzi, a sorgenti, ad approvvigio namenti controllati di reti acquedottistiche o consortili e, in generale, con insignificanti depos |
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Art. 31 - (Presentazione e contenuti del progetto di gestione)1. Per le operazioni soggette alla disciplina regionale di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), il progetto di gestione, che il soggetto gestore presenta, entro 12 mesi dall'entrata in esercizio dell'invaso, al Servizio regionale competente per le Dighe per l’approvazione secondo le medesime modalità di cui all’art. 29, contiene: a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti); b) l'indicazione delle principali pressioni antropiche e degli usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell'acqua e dei sedimenti ivi compresa la presenza di criticità a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti |
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Art. 32 - (Contenuti del progetto di gestione semplificato)1. Per le operazioni di cui all'art. 30, comma 2, il progetto di gestione contiene: a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della localizzazione dello stesso (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti); b) l'indicazione delle principali pressioni antropiche e degli usi del s |
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Art. 33 - (Casi particolari)1. Lo sfangamento è eseguito, di norma, con l'asportazione a bacino pieno o vuoto del materiale accumulato se: |
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Art. 34 - (Coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale)1. Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni incidenti sullo stesso corso d'acqua, il gestore: |
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CAPO IV - Norme afferenti alla gestione |
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Art. 35 - (Realizzazione di interventi antropici in prossimità di dighe e invasi)1. Fatte salve le previsioni del Piano Stralcio Difesa Alluvione approvato dalla Regione Abruzzo, e tenuto conto delle valutazioni di rischio di c |
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Art. 36 - (Trasferimento di gestione)1. Il gestore o il proprietario che non cura direttamente l’esercizio delle opere di sbarramento, è tenuto a notificare al Servizio Dighe competente le condizioni ed i patti ai quali intende affidarne l’esercizio a terzi, nonché gli accordi necessari a garantirne la corretta gestione. 2. Il |
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Art. 37 - (Documento di protezione civile)1. Il documento contenente le condizioni necessarie per l’attivazione del sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto, di seguito denominato "documento di protezione civile", costituisce parte integrante del disciplinare d’esercizio. Tale documento, da trasmettersi a cura del gestore in duplice copia sia alla Prefettura sia alla Protezione Civile per la relativa approvazione, prevede in particolare la fase di preallerta e le varie fasi di allerta, così come definite dalla circolare di cui al punto 9 dell’allegato "A", in funzione delle differenti situazioni di ciascuna diga (tipologia, geometria della struttura e degli scarichi, capacità d’invaso, fondazioni, condizioni delle sponde e dei versanti, scenario di rischio) e dei fattori esterni (idrologia, sismicità ecc.) secondo le seguenti indicazioni generali: a) preallerta: quando l’accumulo idrico supera la quota massima |
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Art. 38 - (Piano di laminazione)1. Entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione Abruzzo ovvero la Provincia per gli sbarramenti di propria competenza, attraverso l’Autorità di Bacino e la Protezione Civile regionale, con la collaborazione della Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture, sentito il gestore, provvede all'elaborazione del piano di laminazione per ogni impianto soggetto a rischio elevato, così come disposto nella direttiva di cui al punto 8 dell’allegato "A", avvalendosi della collaborazione del Servizio Dighe co |
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Art. 39 - (Designazione responsabile sicurezza)1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo per i nuovi sbarramenti e, comunque, prima del rilascio del decreto di autorizzazione, i gestori comunicano l’avvenuta |
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Art. 40 - (Norma transitoria)1. I progetti di gestione delle opere soggette alla disciplina regionale relativi agli invasi esistenti sono presentati entro un ann |
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TITOLO VII - CATASTO DEGLI SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE |
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Art. 41 - (Catasto Sbarramenti)1. Presso il Servizio Dighe regionale è istituito, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente, il catasto degli sbarramenti esistenti sul territorio regionale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale |
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Art. 42 - (Accesso al Catasto degli Sbarramenti)1. Il sistema informativo è creato considerando quali utenti: a) tutte le Direzioni Regionali; |
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TITOLO VIII - SPESE DI ISTRUTTORIA E SANZIONI |
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Art. 43 - (Spese di istruttoria)1. Ad ogni istanza relativa sia agli invasi ed alle traverse esistenti, che alle nuove costruzioni ed ai lavori di adeguamento, il richiedente effettua un versamento per istruttoria della pratica nelle seguenti misure: a) per istruttoria a seguito di domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell’art. 11, al comma 1 dell’art. 12 ed al comma 1 dell’art. 15, € 500,00; b) per istruttoria a seguito di domanda di autorizzazione in variante di cui al comma 2 dell’art. 15, € 200,00; c) per istruttoria a seguito di domanda di regolarizzazione invasi o sbarramenti di cui all’ar |
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Art. 44 - (Sanzioni)1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 1.500,00 a euro 8.000,00 per violazione delle disposizioni di cui: 1) all’art. 15, comma 1; 2) all’art. 18 per tutte le fasi di invasamento dallo stesso previste; 3) all’art. 20, comma 1 per la mancata presentazione della perizia nei termini prescritti; |
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Art. 45 - (Accertamento e contestazione delle violazioni nonché destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)1. All’accertamento ed alla contestazione delle violazioni delle norme previste dalla presente legge provvedono il Servizio Dighe competente, la polizia provinciale, la polizia municipale del comune ove sono localizzate le opere ed il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedon |
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TITOLO IX - NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 46 - (Norme applicabili ai procedimenti avviati)1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono, fatti salvi gli adempimenti istruttori già |
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Art. 47 - (Norme statali disapplicate)1. Dall’entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione nell'ordinamento regionale, fatte salve le norme nella stessa esplicitamente richiamate a titolo transitorio ne |
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Art. 48 - (Aggiornamento allegati, predisposizione modulistica e fornitura di software gestionale)1. La Giunta regionale provvede, su proposta della Direzione Regionale competente, all’aggiornamento degli allegati alla presente legge al fine di adeguarli alle norme intervenute successivamente all’approva |
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Art. 49 - (Direttive tecniche e circolari)1. Dopo una prima fase di attuazione e monitoraggio, la Giunta regionale emana, su proposta della Direzione Regionale competente, co |
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Art. 50 - (Norma finanziaria)1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 9, stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 sono iscritte nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001 - capitolo 35029 di nuova istituzione denominato "Entrata per spese di collaudo dighe e sbarramenti". 2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 43, comma 1, stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 sono iscritte nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001 - capitolo 35013 denominato "Entrata derivante da spese di istruttoria per utilizzazione demanio idrico, costruzione invasi e polizia idraulica". 3. Agli oneri derivanti dall’art. 17, valutati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provved |
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Art. 51 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Ab |
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26/11/2024
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