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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 23/12/1977, n. 63
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- L.R. 21/10/2010, n. 17
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- L.R. 19/04/1991, n. 52
- L.R. 11/09/1991, n. 48
- L.R. 18/10/1990, n. 50
- L.R. 01/09/1989, n. 24
- L.R. 27/12/1988, n. 69
- L.R. 02/05/1988, n. 26
- L.R. 16/01/1988, n. 1
- L.R. 19/12/1986, n. 55
- L.R. 24/02/1986, n. 8
- L.R. 09/08/1985, n. 36
- L.R. 19/06/1985, n. 25
- L.R. 21/01/1985, n. 6
- L.R. 18/12/1984, n. 53
- L.R. 30/08/1994, n. 43
- L.R. 23/01/1984, n. 3
- L.R. 20/06/1983, n. 63
- L.R. 26/04/1983, n. 29
- L.R. 18/01/1983, n. 6
- L.R. 24/12/1982, n. 91
- L.R. 23/08/1982, n. 58
- L.R. 11/01/1982, n. 2
- L.R. 23/12/1981, n. 92
- L.R. 02/09/1981, n. 57
- L.R. 02/09/1980, n. 46
- L.R. 02/09/1980, n. 45
- L.R. 12/01/1980, n. 1
- L.R. 04/07/1979, n. 35
- L.R. 17/06/1978, n. 70
- L.R. 03/06/1978, n. 48
- L.R. 27/05/1978, n. 45
- L.R. 24/04/1978, n. 25
- L.R. 20/06/1977, n. 30
- L.R. 04/05/1973, n. 29
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TITOLO I - Disposizioni preliminari |
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Art. 11. Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale 8 agosto 1977, n. 546 per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nel 1976, in attesa della formazione ed approvazion |
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TITOLO II - Norme e procedure urbanistiche per l’avvio dell’opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite |
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CAPO I - Piani comprensoriali di ricostruzione |
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Art. 2 |
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Art. 3 |
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Art. 4 |
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Art. 5 |
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Art. 6 |
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CAPO II - Procedure di revisione degli strumenti urbanistici |
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Art. 81. Avuto riguardo all’entità dei danni provocati agli abitati dagli eventi sismici, nonché all’entità delle opere di risanamento e di ricostruzione necessarie per la sistemazione degli insediamenti abitativi definitivi e degli impianti e servizi collettivi connessi, ogni Comune delle zone delimitate ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sempreché non vi abbia provveduto, è tenuto a predisporre, con l’osservanza delle modalità e procedure stabilite dal presente Titolo, nonché tenendo conto del grado di sicurezza geologico - sismica del suolo, una variante di ricognizione o di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, ivi compreso il programma di fabbricazione, |
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Art. 91. Le determinazioni di cui al precedente articolo 8, secondo comma, punti 2 e 3 divengono |
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Art. 101. Sino all’adozione della variante, di cui al primo comma del precedente articolo 8, il Sindaco sospende ogni determinazione sulle domand |
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Art. 111. I progetti delle varianti degli strumenti urbanistici generali sono adottati dai Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Comunità montane interessate. |
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Art. 121. Entro il termine di 60 giorni dall’adozione della variante, l’intera documentazione è trasmessa alla Regione. |
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Art. 131. Il decreto di approvazione della variante equivale a dichiarazione di pubblica utilità |
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CAPO III - Piani particolareggiati degli agglomerati urbani danneggiati o distrutti |
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Art. 141. Avuto riguardo agli elementi dei piani particolareggiati, di cui all’articolo 8, secondo comma, punto 3, del presente Titolo II, trova applicazione l’articolo 25 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificato dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30. 2. Detti piani devono, fra l’altro: 1) rispettare, in linea di massima, la struttura urbana preesistente, con la possibilità di introdurre nelle zone ad elevata distruzione i correttivi necessari per assicurare il rispetto degli standards urba |
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Art. 151. I piani particolareggiati sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale. 2. Subito dopo la deliberazione, i piani sono |
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Art. 161. I piani particolareggiati di ricostruzione, nella parte in cui non siano conformi allo |
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Art. 171. La deliberazione consiliare di adozione del piano particolareggiato, una volta divenuta esecutiva, ai sensi del precedente ar |
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CAPO IV - Procedura di attuazione dei piani particolareggiati e programma annuale degli interventi edilizi |
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Art. 181. L’attuazione dei piani particolareggiati avviene attraverso interventi edilizi di sin |
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Art. 191. Gli interventi edilizi unitari funzionali di ricostruzione sono realizzati su iniziativa dell’Amministrazione comunale e possono ess |
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Art. 201. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale approva, sentita la Comunità Montana interessata, il programma degli interventi edilizi ed infrastrutturali dei quali si intende avviare l’attuazione entro l’anno successivo. 2. Il programma annuale degli interventi deve contenere: |
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Art. 211. Il programma, una volta deliberato, è depositato alla libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale e di ciò è dato avviso da parte del Sindaco mediante pubblica affissione. 2. Il programma è poi comunicato alla Regione. |
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Art. 221. Contestualmente al deposito del programma adottato ed all’avviso al pubblico dello stesso nei modi indicati al precedente articolo 21, il Sindaco rivolge, mediante notificazione nelle forme della citazione ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all |
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Art. 231. I soggetti interessati da ogni singolo intervento unitario di ricostruzione da realizzare su iniziativa del Comune devono dichiarare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’invito, se intendono costituirsi in Consorzio per l’attuazione del medesimo. |
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Art. 241. Entro sessanta giorni dall’avvenuta adesione all’invito del Sindaco, i proprietari interessati devono far pervenire allo stesso l’atto costitutivo del Consorzio legalmente redatto ed approvato. |
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Art. 251. La mancata costituzione del Consorzio entro il termine previsto ovvero la mancata prese |
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Art. 261. Il Comune, nei casi di espropriazione di cui all’articolo 23, secondo comma, del pres |
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Art. 271. Una volta realizzato l’intervento edilizio unitario, previsto dal piano particolareggiato, nei modi indicati dall’articolo 26, il Sindaco rivolge, nelle forme delle citazioni, invito ai proprietari degli immobili fatti oggetto delle procedure di acquisizione in via coattiva o bonaria, che tali risultano alla data del sisma, ad esercitare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’invito stesso, il diritto di prelazione per l’acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite. 2. In alternativa ai proprietari degli immobili anzidetti, l’invito ad esercitare il diritto di prelazione è notificato ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili anzidetti qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 42, quarto comma, come inserito dall’articolo 56 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25. 3. Il diritto di prelazione può essere esercitato dai proprietari degli immobili anzidetti anche in assenza della domanda di contributo, sempreché detta domanda non sia stata presentata dal titolare del diritto reale di godimento. Rimane tuttavia ferma la necessità della domanda di contributo da parte dei soggetti considerati dagli articoli 48 e 49. 4. Nei casi di cui al comma 3, i soggetti privi di domanda di contributi sono collocati nella graduatoria di cui all’articolo 28, nella posizione derivante dall’applicazione dei criteri fissati in attuazione dell’articolo 29, e la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite è disposta a prezzo agevolato, sulla base dei requisiti effettivamente posseduti dagli interessati. 5. Il diritto di prelazione può altresì essere esercitato in forma congiunta dai soggetti di cui all'articolo 61-bis, secondo e terzo comma, secondo l'ordine di graduatoria spettante a quello più favorito: a) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti nello stesso ambito di intervento unitario funzionale di ricostruzione; b) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti in ambiti diversi di intervento unitario funzionale di ricostruzione; c) da uno o più soggetti, parte dei quali aventi diritto alla prelazione secondo le precedenti lettere a) e b) e altri aventi comunque titolo ai contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.; 5-bis. Negli stessi termini indicati al comma 1, il diritto di prelazione può essere esercitato dai soggetti che, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, abbiano ottenuto in assegnazione provvisoria le unità immobiliari ricostruite nonché da coloro che abbiano comunque utilizzato il contributo al di fuori delle procedure del presente articolo. I soggetti indicati nella prima categoria sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri di cui all'articolo 29 e graduati, nell'ordine, in base alla data dell'atto di assegnazione provvisoria, alla consistenza del nucleo familiare e all'età del componente più anziano della famiglia. I soggetti indicati nella seconda categoria seguono nella stessa graduatoria l'ultimo dei soggetti indicati nella prima categoria del presente articolo e sono graduati in base all'entità del contributo utilizzato a partire dall'importo meno elevato. 5-ter. In considerazione del ruolo meramente strumentale e sostitutivo conferito ai Co |
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Art. 281. La graduatoria degli aventi diritto alla cessione in proprietà delle unità immobiliar |
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Art. 291. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta st |
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Art. 301. Le nuove unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui all’articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune il quale ha facoltà di utilizzarle in conformità alla loro destinazione o di adibirle a sede di Uffici pubblici o di pubblici servizi o a finalità sociali ovvero di cederle in proprietà, eventualmente anche in deroga alle disposizioni vigenti sull’alienazione dei beni patrimoniali, nell’ordine: |
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Art. 311. Qualora per l’attuazione dei piani particolareggiati di ricostruzione previsti al presente Titolo II, si renda necessario procedere a modificazioni di confini fra le diverse proprietà, il Sindaco notifica, nelle forme delle citazioni, ai proprietari interessati invito a |
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Art. 321. Qualora si renda necessario per la regolare attuazione degli interventi edilizi previsti dai piani particolareggiati, di cui al presente Tito |
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CAPO V - Norme transitorie e finali |
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Art. 331. Per la prima applicazione della presente legge e limitatamente all’anno 1978, in via di anticipazione del programma di cui all’articolo 20, i Comuni potranno presentare programmi stralcio per interventi immediatamente realizzabili, con particolare riguardo ai contenuti di cui a |
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Art. 341. I Comuni, i quali hanno provveduto ad individuare gli ambiti, di cui all’articolo 8, secondo comma, punto 3), in sede di predisposizione degli strumenti attuativi ivi previsti, procedono, con riguardo a quanto stabilito all’articolo 14, secondo comma, punto 3), a contestuale accertamento della compatibilità funzionale del reinsediamento di attività produttive con la residenza. |
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Art. 351. Agli effetti della delega da parte dei soggetti interessati, prevista dal successivo ar |
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Art. 361. In parziale deroga a quanto disposto all’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, i Comuni sono autorizzati ad acquisire, mediante espropriazione, le aree individuate, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera a) della stessa legge regionale, limitatamente, peraltro, a quelle sulle quali alla data di entrata in vigore della presente legge |
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Art. 371. I piani particolareggiati ancora da adottare alla data di entrata in vigore della prese |
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Art. 381. Qualora i Comuni non provvedano in tempo utile agli adempimenti cui sono tenuti, ai sen |
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Art. 391. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmetton |
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Art. 401. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese previste dal programma annuale degli interventi di cui all’articolo 20 e dai programmi stralcio di cui all’articolo 33. |
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TITOLO III - Contributi per la costruzione di nuovi alloggi per le esigenze dei nuclei familiari sinistrati, nonché per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad attività produttive in immobili da destinare ad uso misto |
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CAPO I - Contributi una tantum per la costruzione di nuovi alloggia favore dei proprietari di immobili distrutti o demoliti per effetto del sisma |
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Art. 411. I proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento di immobili adibiti ad uso |
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Art. 421. Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati presentano al Sindaco del Comune nel quale era situato l’immobile distrutto o demolito, domanda per la concessione del contributo previsto al successivo articolo 46. 2. Le domande, da presentarsi entro il 31 dicembre 1978, devono essere corredate da una dichiarazione resa dall’interessato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante: a) la proprietà dell’immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché le eventuali altre proprietà immobiliari d |
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Art. 431. Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare prevista all’articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, provvede all’istruttoria delle domande di contributo. 2. Qualora la ricostruzione riguardi immobili distrutti o demoliti, siti in Comuni indicati ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 e non compresi fra quelli considerati dall’art. 9, primo comma, della presente legge, il Sindaco, accertato che la ricostruzione in sito dell’immobile è consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l’accoglimento di massima della domanda, indicando contestualmente la supe |
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Art. 441. Qualora la ricostruzione dell’immobile distrutto o demolito ricada negli ambiti di piano particolareggiato, ai sensi dell’articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge e si prevede avvenga attraverso interventi edilizi di singoli proprietari, il Sindaco accerta, in v |
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Art. 451. Ai fini dell’ammissione al contributo regionale previsto al successivo articolo 46, i progetti esecutivi dello alloggio da ricostruire sono approvati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e la Commissione consiliare di cui al primo comma dell’articolo 43, previo accertamento della loro corrispondenza alle caratteristiche stabilite dall’ |
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Art. 461. Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 41, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del proprietario sinistrato e del relativo nucleo familiare. 2. A tal fine, il contributo in conto capitale non potrà superare la spesa determinata in applicazione dell’articolo 8, terzo comma, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con |
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Art. 471. La concessione dei contributi in conto capitale previsti al precedente articolo 46 è subordinata all’entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge. |
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CAPO II - Contributi per la costruzione di nuovi alloggi per particolari categorie di sinistrati |
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Art. 481. Ai sinistrati, purché non proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di una unità abitativ |
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Art. 491. Al fine di sopperire all’onere della spesa per la costruzione di unità immobiliari da destinare ad uso di abitazione dei nuclei familiari che - staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, beneficiarie delle provvidenze di cui al presente Titolo III, Capo I, - vengano a costituirsi in nuclei autonomi, viene concesso il contributo di cui all’articolo 46, nella misura ridotta al 65%. |
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Art. 501. Al fine di sopperire all’onere della spesa per la ricostruzione di unità immobiliari già destinate ad u |
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Art. 511. A coloro che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una abitazione distrutta o demolita a causa del sisma e che risiedano in altri Comuni del territorio nazionale, op |
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Art. 521. La localizzazione degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo II, articoli 48 e 49, dovrà aver luogo nel |
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Art. 531. Per la concessione dei benefici previsti al presente Titolo III, Capo II, i soggetti interessati devono pr |
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CAPO III - Contributi per la costruzione di vani da adibire ad attività produttive in immobili ad uso misto |
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Art. 541. Le imprese commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole o associate, |
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Art. 551. Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati e cioè: i proprietari o comproprietari dell’unità immobiliare distrutta o demolita, purché titolari dell’impresa; ovvero i familiari del proprietario titolare dell’impresa - nel caso in cui questo per qualsiasi motivo abbia cessato dall’esercizio dell’impresa - purché s’impegnino a subentrare o ad associarsi alla stessa; ovvero, nel caso in cui proprietaria dell’unità immobiliare distrutta o demolita e titolare dell’impresa sia una società di persone che per qualsiasi motivo non inte |
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Art. 561. Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di su |
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Art. 571. Il contributo di cui al precedente articolo 56 nella misura ridotta ivi prevista, può, altresì, essere concesso - a seguito di domanda da presentarsi |
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Art. 581. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 56 e 57, sulla parte di spesa eventualmen |
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Art. 591. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della |
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Art. 601. Per l’istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi, di cui agl |
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CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 611. I contributi di cui al presente Titolo III, Capo I e Capo II, limitatamente alle ipotesi previste agli articoli 50, primo comma e 51, primo comma, e Capo III si possono concedere, a se |
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Art. 61-bis1. Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III o, per il caso di cui al precedente articolo 50, anche un solo avente diritto, possono richiedere di costr |
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Art. 621. Ai fini della determinazione dell’ordine delle priorità degli interventi, da program |
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Art. 631. Ai fini della concessione dei benefici previsti agli articoli 48, primo comma, 49, 68, |
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Art. 641. I componenti dei nuclei familiari di nuova formazione, in quanto staccatisi dal nucleo originario di famiglie sini |
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Art. 661. L’alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori - a favore di terzi estranei alla titolarità dell’immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all’unità immobiliare assistita dai benefici della presente legge, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscos |
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Art. 671. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, con le modal |
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TITOLO IV - Interventi straordinari nei settori dell’edilizia residenziale pubblica e dell’edilizia convenzionata e agevolata |
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CAPO I - Edilizia residenziale pubblica |
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Art. 681. Al fine di sopperire alle più impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale pubblica per: 1) la ricostruzione degli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma; 2) la ricostruzione degli alloggi dei Comuni già assegnati in locazione semplice, distrutti o demoliti per effetto del sisma; 3) la costruzione da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari, territorialmente competenti, di alloggi da assegnare in locazione semplice, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al limite posto dall’articolo 10 della stessa legge ed aventi le caratteristiche previste dall’articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fatte salve le diverse tipologie consentite dagli strumenti urbanistici già approvati, ai seguenti soggetti: a) sinistrati, non proprietari di immobili, residenti in Comuni delle zone terremotate; b) sinistrati, già proprietari di immobili distrutti o demoliti per effetto del sisma, che rinuncino alla ricostruzione dell’alloggio in proprietà ed al contributo loro spettante, ai sensi del precedente Titolo III della presente legge; c) ricoverati neg |
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Art. 691. Gli interventi, di cui al precedente articolo 68, primo comma, punti 1) e 2), sono a totale carico dell’Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine |
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CAPO II - Edilizia residenziale convenzionata |
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CAPO III - Edilizia agevolata |
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Art. 711. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell’edilizia agevolata per la costruzione di alloggi in proprietà divisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative i quali alla data |
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CAPO IV - Disposizioni procedurali |
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Art. 721. La programmazione degli interventi, di cui al presente Titolo IV, Capo I, articolo 68, punti 3 e 4, Capo II e Capo III, articolo 71, viene approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa, sentiti gli Istituti Autonomi Case Popolari, il loro Consorzio, nonché i Comuni interessati. |
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Art. 741. Al fine di razionalizzare e rendere meno onerosa la realizzazione degli interventi stra |
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TITOLO V - Interventi per il ripristino e la ricostruzione di opere pubbliche di interesse locale e regionale |
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Art. 751. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare: 1) Il ripristino di opere ed impianti pubblici non irrimediabilmente danneggiati dal sisma ed i cui lavori non siano già stati autorizzati; il ripristino può comprendere pure l’ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l’adattamento ed il miglioramento delle opere ed impianti predetti per assicurare una maggiore funzionalità rispetto ai fini cui sono destinati; 2) la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, con possibilità di utilizzare soluzioni progettua |
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Art. 761. Le Amministrazioni, cui spetta provvedere secondo le norme ordinarie - eccezion fatta per le opere di competenza d |
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Art. 771. Alla progettazione delle opere comprese nel programma approvato, ai sensi del precedente articolo, ed alla gestione dei relativi lavori, provvede l’Amministra |
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Art. 781. Per la progettazione, realizzazione e successiva gestione delle opere ed impianti, l’Amministrazione regio |
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Art. 791. Gli interventi relativi alle opere comprese nel programma di cui all’articolo 76 sono a carico della Regione entro i limiti massimi di importo fissati per ciascun intervento ammesso. |
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Art. 801. L’accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato in via esclusiva dallo stesso ente interessato - dal Comune per il caso di cui all’articolo 75, ultimo comma - il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti. 2. La Direzione provinciale |
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Art. 811. In deroga alle norme vigenti in materia, gli atti di collaudo relativi ad opere, lavori e forniture comunque finanziati, anche in |
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Art. 821. Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori di cui all’articolo 75, primo comma, punti 2, 3 e 4 - limitatamente a quelli strettamente funzionali ad insediamenti abitativi definitivi -, eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa. |
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Art. 831. Ai fini di un’idonea sistemazione idrogeologica dei territori colpiti dal sisma, l’ |
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Art. 841. All’Amministrazione regionale spetta di esercitare, anche in forma ispettiva e nei mo |
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Art. 851. Per l’esecuzione degli interventi, già ammessi al finanziamento previsto dall’arti |
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TITOLO VI - Norme finali e finanziarie |
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Art. 871. I compiti affidati dalle leggi regionali ai gruppi tecnici di cui all’articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere svolti anche da Società di progettazione. |
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Art. 881. Le norme di cui all’articolo 80, quarto, quinto e sesto comma, ed all’articolo 81, |
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Art. 891. Per i fini previsti dall’articolo 7 della presente legge, viene istituito, “per memoria”, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli eser |
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Art. 901. Per i fini previsti dall’articolo 68, primo comma, numero 1), della presente legge, viene istituito, “per memoria”, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5204 con la denominazione: “Finanziamenti per la ricostruzione degli alloggi degli Is |
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Art. 911. Per i fini previsti dagli articoli 50, secondo comma, 51, secondo comma e 58 della presente legge viene istituito, “per memoria”, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l’esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5218 con la denominazione: “Contributi pluriennali costant |
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Art. 921. Per le finalità di cui all’articolo 74, secondo comma, della presente legge, viene istituito, “per memoria”, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l’esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5208 con la denominazione: “Spese per lo studio e l’elaborazione di progetti - tipo di alloggi, nonché per la realizzazione pratica di interventi - campione singoli o di insediamenti abitativi organici”. 2. Per i fini previsti dall’articolo 75, primo comma, numero 1), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, “per memoria”, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l’esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5421 con la denominazione: “Finanziamenti per il ripristino di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pu |
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Art. 931. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 67 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al capitolo 167 e, pe |
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Art. 941. Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 167, 303, 455, 5204, 5208, 5210, 5215, 5216, |
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Art. 951. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 17/2010.
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