Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 23/06/2010, n. 11, così recitava:

“Art. 86

L'ammissione delle associazioni temporanee di imprese agli appalti dei lavori pubblici, che si eseguono nel Friuli-Venezia Giulia per conto della Regione, degli Enti da essa dipendenti e degli altri Enti locali, territoriali ed istituzionali, è consentita indipendentemente dall'importo per il quale ciascuna impresa è iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori, purché La somma complessiva, per la quale le imprese associate risultano iscritte nel predetto Albo, sia almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.”

Dalla redazione