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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 04/07/1979, n. 35
L. R. Friuli Venezia Giulia 04/07/1979, n. 35
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[Premessa] |
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TITOLO I - Disposizioni preliminari |
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Art. 11. Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546 ed in concordanza con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo economico e sociale, gli interventi finanziati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 |
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Art. 21. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, con l’obiettivo della riconcentrazione e riqualificazione urbana, della tutela del territorio agricolo, nel rispetto delle normative indicate dal PUR, provvede: a) a |
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Art. 31. Gli assegnatari di alloggi prefabbricati, la cui abitazione sia stata riparata o ricostruita, devono riconse |
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TITOLO II - Norme modificative ed integrative del Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni |
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Art. 41. Al fine di consentire che gli interventi ed i benefici previsti al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, siano forniti e concessi sulla base di unità omogenee di costo delle opere necessarie per il recupero del patrimonio abitativo e ad uso misto danneggiato e che la relativa progettazione sia il più possibile uniformata, con le modalità fissate dall’articolo 4, terzo comma, della medesima legge regionale, saranno determinati gli indici parametrici massimi - differenziati a seconda delle categorie delle opere considerate dall’articolo 5, primo comma, della predetta legge - entro i quali dovranno essere contenute le provvidenze da concedere. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Giunta regionale di attuazione di quanto sopra previsto, si applica quanto contenuto nel |
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Art. 51. All’applicazione degli indici parametrici di cui all’articolo 4 della presente legge r |
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Art. 61. I contributi previsti agli articoli 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successi |
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Art. 71. Nel caso in cui i costi per le opere di cui all’articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, previsti dal progetto, redatto secondo i criteri di cu |
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Art. 81. Le convenzioni di cui all’articolo 4, terzo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni non sono più obbligatorie; possono tuttavia essere previste dai Sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, per una durata di dieci anni, in sede di concessione delle provvidenze, qualora l’utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei beneficiari si renda necessario per soddisfare impellenti esigenze abitative delle popolazioni delle zone terremotate, cos& |
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Art. 91. I soggetti che non abbiano presentato il progetto esecutivo delle opere di riparazione nel termine previsto dall’articolo 6, secondo comma, lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a inoltrare al Comune apposita dichiarazione, controfirmata dal progettista incaricato, con la |
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Art. 101. All’esecuzione delle opere di riparazione previste dall’articolo 6, secondo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può provvedere in via sostitutiva - su richiesta dei Comuni - la Segreteria generale straordinaria. |
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Art. 111. Nell’ipotesi di cui all’articolo precedente e del successivo articolo 28 e per gli interventi previsti, |
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Art. 121. Le norme di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche al recupero statico e funzionale degli immobili ad uso misto per quanto concerne la |
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Art. 131. I provvedimenti dei Sindaci di erogazione della rata di saldo dei contributi spettanti, ai sensi delle leggi regionali, 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30 e |
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Art. 141. Il Gruppo interdisciplinare centrale, di cui all’articolo 7, primo comma, lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre ai compiti indicati da tale legge, esercita funzioni di consulenza tecnico - scientifica nei riguardi dell’Amministrazione regionale nelle materie attinenti la ricostruzione, con particolare riguardo ai settori della urbanistica, dell |
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Art. 151. L’esame di competenza dei gruppi di cui all’articolo 7, lettera b) della legge regiona |
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Art. 161. Qualora, in seguito a schedatura dell’edificio a norma dell’articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, non si pervenga per qualsiasi motivo alla successiva catalogazione e |
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Art. 171. Al terzo comma dell’articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così com |
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Art. 181. L’articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: “Art. 15 1. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all’articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure e a favore dei seguenti soggetti: |
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Art. 191. Il contributo di cui all’articolo 16, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n |
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TITOLO III - Norme modificative ed integrative del Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni |
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Art. 201. I soggetti interessati ai benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali non abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, an |
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Art. 211. I soggetti interessati ai benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e succes |
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Art. 221. All’articolo 23, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dall’articolo 22 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, dopo le parole: |
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Art. 231. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell’ammissione |
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Art. 241. Anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 197 |
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TITOLO IV - Norme modificative e integrative del Capo IV della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni |
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Art. 251. I contratti a termine in scadenza come previsto dal secondo comma dell’articolo 35 della leg |
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Art. 261. All’articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni e int |
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TITOLO V - Norme modificative ed integrative della legge regionale23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni |
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Art. 271. Qualora un soggetto, avente titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, riceva od abbia ricevuto dopo il 6 maggio 1976, in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà un alloggio, per il quale debba o abbia dovuto effettuare delle opere per renderlo agibile, può beneficiare di un contributo in conto capitale fino ad un massimo del 75% di quello a cui avrebbe titolo in forza della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell’articolo 46, terzo comma, della legge medesima e riferiti alla data del decreto di concess |
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Art. 281. Nel caso di delega conferita al Comune ai sensi dello articolo 42, ottavo comma, della legge regio |
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Art. 291. All’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: |
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Art. 301. All’articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono aggiunti i seguenti commi: |
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Art. 311. Dopo l’articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è aggiunto il segue |
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Art. 321. Coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 45, ultimo comma, e 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. |
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Art. 331. Per le finalità di cui all’articolo precedente l’Amministrazione regionale è autorizz |
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Art. 341. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 32 e 33, l’Amministrazione regionale &e |
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Art. 351. Il terzo comma dell’articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificaz |
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Art. 361. Sono da considerarsi nuovi nuclei familiari ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, |
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Art. 371. All’articolo 50, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 il contributo |
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Art. 381. L’articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: |
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Art. 391. In caso di comproprietà dell’immobile distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, l’entità del contributo regionale sar |
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Art. 401. Le provvidenze per la ricostruzione dei vani adibiti ad attività produttive, anche nel caso |
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Art. 411. L’articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito: “Art. 56 1. Il |
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Art. 421. Il contributo di cui all’articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e success |
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Art. 431. L’articolo 58 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è così sostituito: |
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Art. 441. Al primo comma, punto 3 dell’articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 le pa |
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Art. 451. All’articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi: “Gli alloggi ricostruiti ai sensi del pri |
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Art. 461. All’articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi: |
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Art. 471. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti all’articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anche a |
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Art. 481. Limitatamente alle opere di cui all’articolo 75, primo comma, punto 3 della legge regionale |
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Art. 491. All’articolo 76, primo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole & |
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Art. 501. Qualora per l’esecuzione delle opere pubbliche di interesse comunale di cui agli articoli 75 e 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modif |
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Art. 511. All’articolo 82, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, dopo le parole |
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Art. 521. Nell’interesse dei soggetti beneficiari delle provvidenze di cui ai Capi I e II del Titolo III dell |
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Art. 531. Le domande per ottenere i benefici di cui al Capo II del Titolo III della legge regionale 23 dicem |
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Art. 541. In caso di decesso del richiedente i benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 197 |
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Art. 551. I benefici del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime |
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TITOLO VI - Norme modificative ed integrative di varie leggi regionali di intervento per le zone terremotate |
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Art. 561. All’articolo 37, primo comma, della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, dopo le parole &l |
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Art. 571. Il divieto di cumulo di cui all’articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 non |
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Art. 581. All’articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, dopo le parole “6 maggio& |
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Art. 591. All’articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 è aggiunto il seguente co |
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Art. 601. All’articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 è aggiunto il seguente co |
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Art. 611. Nella spesa per la manutenzione straordinaria, cui la Regione contribuisce annualmente, ai sensi e nei modi st |
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Art. 62 |
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Art. 631. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa per d |
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TITOLO VII - Norme finali |
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Art. 64 |
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Art. 651. I progetti relativi alle riparazioni o alla ricostruzione di edifici pubblici o di pubblica utilit |
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Art. 661. Coloro che hanno diritto alle provvidenze di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 d |
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Art. 671. Per un medesimo soggetto possono essere ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al diviet |
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Art. 681. Ai fini della concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 di |
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Art. 68 |
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TITOLO VIII - Norme finanziarie |
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Art. 701. Per le finalità previste dall’ultimo comma del precedente articolo 4, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l’esercizio finanziario 1979, viene istituito “per memoria” al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5412 con la denominazione “Spese per l’abbattimento di unità immobiliari da |
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Art. 711. Per le finalità previste dal terzo e quarto comma dell’articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, così come inseriti con il precedente articolo 46, è autorizzato, nell’esercizio finanziario 1979, il limite di impegno di lire 1 miliardo. |
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Art. 721. Per le finalità previste dal precedente articolo 50, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l’esercizio finanzia |
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Art. 731. Gli oneri previsti dal precedente articolo 7 fanno carico al capitolo 5503 dello stato di previsio |
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Art. 741. Gli oneri previsti dall’articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito con il precedente articolo 31, nonché gli oneri relativi alla concessione d |
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Art. 751. Gli oneri previsti dall’ultimo comma del precedente articolo 2 fanno carico al capitolo 456 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979 - 1982 e del bilancio per l’esercizio finanziario 1979. 2. Gli oneri conseguenti agli incarichi di progettazione a studi professionali o a liberi professionisti, previsti dall’ultimo comma del precedente articolo 9, fanno carico al capitolo 454 dello stato di previsione della spesa del pian |
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Art. 761. Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 455, 459, 5412, 5516 e 5519 saranno determinati, ai sen |
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Art. 771. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della |
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