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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 04/06/2012, n. 20/E
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[Premessa] |
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PREMESSACon la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative poste all’attenzione dell |
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1. REVOCA DELL’OPZIONED. Il punto 2.2 del provvedimento del 7 aprile 2011 stabilisce che il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, demandando a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione |
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2. PERIODO TRANSITORIO 2011 - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE – ACCONTI E RAVVEDIMENTO OPEROSOD. Tenuto conto che l’anno 2011 rappresenta il primo anno di applicazione della “cedolare secca” e che, ai fini della scelta della modalità di tassazione dei redditi derivanti dagli immobili ad uso abitativo relativi a contratti già registrati o prorogati al 7 aprile 2011, il provvedimento prevede che il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011, si chiede se sia comunque possibile inviare la comunicazione al conduttore entro la presentazione della dichiarazione dei redditi. R. In base all’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011 R l'opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. |
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3. ACCONTO 2012D. Per il 2011, primo periodo d’imposta di applicazione del regime della cedolare secca, il provvedimento del 7 aprile 2011 prevede, al punto 7.1, particolari regole per il relativo versamento in acconto. Dato che una situazione analoga a quella del 2011 si può determinare ogni qualvolta il contribuente applichi per la prima volta la cedola |
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4. VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE INVIATA NEL 2011D. Si ha il caso di contratti di locazione in corso al 7 aprile 2011 e già registrati a tale data, per i quali l'opzione per l'applicazione della cedolare secca viene esercitata in sede di dichiarazione dei redditi UNICO 2012. La comunicazione dell’opzione al conduttore è stata già inviata entro il termine di versamento del primo acconto per il 2011 |
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5. TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATOD. Si chiede se in caso di trasferimento mortis causa, donazione o cessione di un fabbricato già locato il nuovo titolare (erede, donatario, acquirente) possa, al momento dell’acquisizione del fabbricato, esercitare l’opzione per la cedolare secca o revocare l’opzione formulata dal precedente proprietario. Qualora la risposta fosse affermativa si chiede di conoscere i tempi e le modalità per l’esercizio dell’opzione o della revoca. R. È opportuno premette |
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6. COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONED. Un contribuente, comproprietario di un immobile, ha stipulato solo a proprio nome un contratto di locazione, senza indicare in atti il nominativo dell’altro comproprietario. Quest’ultimo, comunque, ha sempre indicato nel modello di dichiarazione il reddito di fabbricato in ragione della sua quota di proprietà. Si chiede se il regime della c.d. cedolare secca possa essere applicato da tutti i comproprietari di un immobile, anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato solo da alcuni di loro. |
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7. FONDO PATRIMONIALED. Un contribuente fa presente di aver costituito, in data 16 marzo 1999, insieme al coniuge, un fondo patrimoniale ai sensi degli articoli 167 e seguenti del codice civile, destinando allo specifico scopo alcune unità immobiliari di esclusiva proprietà del coniuge (civili abitazioni e pertinenze), attualmente in parte locate. L’amministrazione dei beni è regolata conformemente all’art. 180 del codice civile. Chiede di conoscere se il coniuge non proprietario possa optare per il regime fiscale della cedolare secca per la metà dei canoni di locazione che gli vengono attribuiti, derivanti dagli immobili conferiti nel fondo patrimoniale. Il contribuente non possiede i requisiti soggettivi previsti dal comma 1 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ossia non è proprietario o titolare di alcun diritto reale di godimento sull'immobile locato, conferito a suo tempo nel fondo patrimoniale. R. Ai sensi dell'art. 167, primo comma, del codice civile ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pu |
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8. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - CONTRATTO INFERIORE A 30 GIORNI IN UN ANNOD. Un contribuente è titolare del diritto di usufrutto su due unità immobiliari appartenenti, rispettivamente, alla categoria catastale A8 e C2 (pertinenza dell'immobile A8) che concede in locazione ad uso abitativo nel periodo estivo (case per vacanze). Gli immobili sono locati congiuntamente per periodi settimanali a soggetti non residenti in Italia. Il periodo di locazione non eccede le tre settimane consecutive con il medesimo locatario. Si chiede di conoscere se, ai fini dell'applicazione della cedolare secca, sia obbligatorio inviare una apposita raccomandata a tutti i conduttori con la quale comunicar |
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9. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE – CONTRATTI CON CLAUSOLA DI RINUNCIA AGLI AGGIORNAMENTI DEL CANONED. Un contribuente titolare del diritto di proprietà di un immobile abitativo intende stipulare un contratto di locazione per uso abitativo della durata di quattro anni in cui è previsto in apposita clausola la rinuncia all’aggiornamento del canone. Si chiede di conoscere se, ai fini dell'applicazione della cedolare secca, sia comunque necessario inviare l’apposita raccomandata al conduttore con la quale comunicare l'intenzione di avvalersi |
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