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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 15/11/2011, n. 208
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. Comm. UE 15/11/2023, n. 2510
- Regolam. Comm. UE 10/11/2021, n. 1950
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- Regolam. Comm. UE 30/10/2019, n. 1830
- Regolam. Comm. UE 18/12/2017, n. 2367
- Regolam. Comm. UE 15/12/2015, n. 2340
- Regolam. Comm. UE 13/12/2013, n. 1336
- L. 06/08/2013, n. 97
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Premessa
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed, in particolare, gli articoli 36, 51, 52, 62 e 346; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009; |
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TITOLO I - DEFINIZIONI, FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI E ESCLUSIONI
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) codice: codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) materiale militare: materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico; |
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Art. 2. - Finalità e ambito di applicazione1. Il presente decreto disciplina i contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto: |
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Art. 3. - Principi e disciplina applicabile1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice tenuto conto della specificità dell'approvvigionamento dei materiali nei settori della difesa e sicurezza. |
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Art. 4. - Regolamenti1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastr |
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Art. 5. - Contratti misti - Aggiudicazione1. I contratti aventi come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano in parte nell'ambito di applicazione del presente decreto e in parte in quello del codice s |
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Art. 6. - Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da: a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi; N1 b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo; c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità; non si applica altresì a contratti che devono essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente allo |
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Art. 7. - Norme applicabili ai contratti di servizi1. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'articolo 2 ed elencati nell'allegato I sono aggiudicati in conformità al pre |
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Art. 8. - Principi relativi ai contratti esclusi1. L'affidamento dei contratti esclusi in parte dall'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, avviene nel rispetto dei principi di economicità, e |
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Art. 9. - Norme di organizzazione1. La disciplina di cui all'articolo 196, comma 8, del codice, si applica anche ai contratti di cui al presente decreto, stipulati d |
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TITOLO II - CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 10. - Importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria1. Il presente decreto si applica ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superio |
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Capo II - Requisiti per la partecipazione alle gare |
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Art. 11. - Requisiti di ordine generale1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, né ausiliari ai sensi dell'articolo 49 del codice, né stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 38 del c |
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Art. 12. - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita, oltre che nei modi indicati dall'articolo 42 del codice, nei seguenti modi: a) descr |
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Art. 13. - Sicurezza dell'informazione1. Nel caso di contratti che comportano la trattazione di informazioni classificate, gli operatori economici forniscono prova della capacità loro e dei loro subappaltatori di trattare tali informazioni al livello di protezione richiesto nella documentazione dell'appalto da parte della stazione appaltante, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di nulla osta di sicurezza, e agli accordi internazionali di settore. 2. A tale fine, la stazione appalta |
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Art. 14. - Sicurezza dell'approvvigionamento1. La stazione appaltante precisa nella documentazione dell'appalto i requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento ritenuti necessari in relazione all'oggetto dell'appalto. Tali requisiti possono riguardare: |
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Art. 15. - Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia1. Agli operatori economici stabiliti in Paesi terzi che, in base a norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione europ |
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Capo III - Procedure di scelta del contraente |
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Art. 16. - Procedure per la scelta dei concorrenti1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure ristrette, negoziate ovvero il dialogo competitivo. |
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Art. 17. - Procedura ristretta e procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara1. Il decreto o la deliberazione a contrarre indica se si seguirà una procedura ristretta o una procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara. 2. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa menzione del decreto o della deliberazione a contrarre. 3. Il bando di gara può prevedere che non |
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Art. 18. - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi di cui al comma 2, dandone conto con adeguata motivazione nella deliberazione a contrarre. La medesima motivazione è riportata nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all'articolo 65 del codice. 2. Nei contratti relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura di cui al comma 1 è consentita: a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura ristretta, una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o un dialogo competitivo, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata; b) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inammissibili secondo le disposizioni nazionali vigenti in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte, presentate in esito all'esperimento di una procedura ristretta, di una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o di un dialogo competitivo. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali dell'appalto e devono essere inclusi tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti indicati nel bando, che, nella procedura ristretta o nel dialogo competitivo precedenti, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione; |
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Art. 19. - Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo1. Nelle procedure ristrette, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo. Quando si avvalgono di tale facoltà le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e ove lo ritengano opportuno, il numero massimo. |
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Art. 20. - Applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, del codice, possono essere presi in considerazione, a titolo esemplificativo, an |
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Capo IV - Bandi, avvisi e inviti |
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Art. 21. - Avviso di preinformazione1. Le stazioni appaltanti, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, paragrafi 1 e 2, del codice, pubblicato dalla Commissione europea o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato X, punto 2, lettera b), del codice, ed all'articolo 3, comma 35, del codice: a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi; i gruppi di prodotti sono definiti median |
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Art. 22. - Bando di gara1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura ristretta, procedura |
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Art. 23. - Avviso sui risultati della procedura di affidamento1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano, secondo le modalità di pubblicazione di cui all'allegato X paragrafo 3, del codice, un avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro 48 g |
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Art. 24. - Specifiche tecniche1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato III figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. 2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti alla concorrenza. |
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Art. 25. - Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazio |
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Art. 26. - Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni1. La materia delle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni è disciplinata dall'articolo 79 del codi |
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Capo V - Subappalto |
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Art. 27. - Disciplina del subappalto1. Le stazioni appaltanti possono chiedere ai concorrenti di subappaltare a terzi una quota del contratto qualora risultino aggiudicatari, utilizzando procedure competitive. A tale fine è considerato subappalto qualsiasi contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un aggiudicatario di un appalto e uno o più operatori economici, al fine di eseguire il contratto e avente ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. 2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto ai sensi del presente articolo non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la stazione appaltante stabilisce, nel bando di gara o nell'invito, la quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contra |
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Art. 28. - Ambito di applicazione1. Ai fini dell'articolo 27, non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, né le imprese ad esse collegate. L'offerente include nella sua candidatura l'elenco completo di tali imprese. L'elenco è aggiorn |
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Art. 29. - Disposizioni in materia di pubblicità1. Quando un aggiudicatario assegna un subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, deve rendere nota la propria intenzione mediante un avviso. |
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Art. 30. - Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori1. L'aggiudicatario agisce in modo trasparente e tratta tutti i potenziali subappaltatori in modo equo e non discriminatorio. |
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TITOLO III - CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA |
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Art. 31. - Disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria1. Ai contratti aventi per oggetto lavori, servizi o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 10, si applicano |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 32. - Revisione periodica delle soglie e modifiche degli allegati1. I provvedimenti con cui la Commissione europea procede alla revisione periodica delle soglie, ai sensi della direttiva 2009/81/CE, trovano applicazione diretta nel presen |
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Art. 33. - Norme di modifica al codice1. All'articolo 1 del codice, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo di attuazione.». 2. L'articolo 16 del codice è abrogato. 3. L'articolo 17 del codice è sostituito dal seguente: «Art. 17 (Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza). — 1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate: a) per i contratti al cui o |
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Art. 34. - Norme transitorie1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: |
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Art. 35. - Norma finanziaria1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazio |
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Art. 36. - Entrata in vigore1. Il presente decreto legislativo entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita |
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Allegato I - Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1
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Allegato II - Elenco dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2
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Allegato III - Definizione di alcune specifiche tecniche di cui all'art. 24Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni: 1) a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la s |
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Allegato IV - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di subappalto di cui all'articolo 27, comma 11. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo di posta elettronica dell'aggiudicatario e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari. 2. a) Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi; b) natura, quantità ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera; num |
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