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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 16/07/2009
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[Premessa] |
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PremessaIl Presidente del Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la |
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Articolo unicoÈ approvato il «Piano nazionale di edilizia abitativa» allegato al presente decret |
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PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA |
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Art. 1. - Linee d’intervento1. Il piano è articolato in sei «linee di intervento», di seguito indicate: a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l’acquisizione e la realizzazione di immobili per l’edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l’incremento dell’offerta abitativa in locazione; |
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Art. 2. - Dotazione finanziaria1. In fase di prima attuazione la dotazione finanziaria del Fondo nazionale di edilizia abitativa è costituita dalle risorse di cui al comma 12 dell’art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modif |
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Art. 3. - Articolazione delle risorse1. Le risorse di cui all’art. 2, comma 2, lettera c), del presente decreto sono ripartite, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decr |
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Art. 4. - Accordi di programma e infrastrutture strategiche1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni ed i comuni, sulla base delle procedure attuative di cui all’art. 8, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull’effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da e |
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Art. 5. - Parametri di finanziamento1. Ciascuna tipologia d’intervento ricadente nelle linee d’intervento di cui all’art. 1, lettere da b) ad f), è oggetto di contributo statale. |
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Art. 6. - Canone di locazione1. Gli alloggi realizzati o recuperati ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. |
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Art. 7. - Vendita degli alloggi1. Al termine del periodo di locazione a canone agevolato di cui all’art. 6, gli alloggi potranno essere alienati secondo le seguenti modalità, nell’ordine di seguito indicato: |
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Art. 8. - Procedure attuative1. Per partecipare al piano, le regioni d’intesa con gli enti locali interessati propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un programma coordinato con riferimento alle linee di intervento di cui all’art. 1, lettere da b) ad e), volti a incrementare, in risposta |
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Art. 9. - Linee di indirizzo per la selezione degli interventi1. La selezione degli interventi, oggetto degli accordi e delle modalità di cui all’art. 4, è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale: a) soddisfacimento del fabbisogno abitat |
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Art. 10. - Poteri sostitutivi1. In caso di ritardi nell’attuazione dei programmi di interventi, con riferimento ai tempi di |
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Art. 11. - Sistema integrato di fondi immobiliari1. È avviata la procedura per la definizione delle modalità di partecipazione, attraverso l’utilizzo fino ad un massimo di 150 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 12 dell’art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad uno o più fondi immobiliari chiusi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, le cui quote possano essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali di lungo termine. 2. I fondi immobiliari di cui al comma 1 dovranno essere dedicati allo sviluppo di una rete di fondi o altri strumenti finanziari che contribuiscano a incrementare la dotazione di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, e per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2008, n. 146. 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato, istituisce, presso il proprio Ministero un gruppo di lavoro cui partecipano tre rappresentanti dello stesso Ministero, tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti degli enti locali indicati dalla Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché due esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica. |
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Art. 12. - Ammissione al piano degli interventi senza contributi1. Al fine di utilizzare le procedure e le agevolazioni di cui all’art. 4 e all’art. 8, c |
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Art. 13. - Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa1. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa, costituito da dieci membri, di cui cin |
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Art. 14. - Competenze delle province autonome di Trento e Bolzano1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui il present |
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