L. 21/12/2001, n. 443 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 21/12/2001, n. 443

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
Con le modifiche introdotte da:
- L. 01/08/2002, n. 166
- L. 27/12/2002, n. 289
- L. 31/10/2003, n. 306
- L. 24/12/2003, n. 350
- L. 27/07/2004, n. 186
- D. Leg.vo 18/04/2012, n. 61
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
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57829 2715069
Art. 1. - (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive)

1. N4

1-bis. N5

2. N6

3. N7

3-bis. N8

4. N9

5. N10

6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:

a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

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