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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 31/01/1994, n. 97
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- L. 28/12/2001, n. 448
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 17/05/1999, n. 144
- L. 29/11/1995, n. 513
- Sent. Corte Cost. 10/05/1995, n. 156
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Art. 1. - (Finalità della legge)1. La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali. 2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzion |
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Art. 2 - (Fondo nazionale per la montagna)1. È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna. 2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubbli |
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Art. 3. - (Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali)1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1 |
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Art. 4. - (Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola)1. Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della |
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Art. 5. - (Procedura per l'acquisto della proprietà)1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'articolo 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della dichiarazione. 2. Il prez |
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Art. 5-bis. - (Disposizioni per favorire le aziende agricole montane)1. Nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di regis |
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Art. 6. - (Usucapione di fondi rustici e trasferimenti immobiliari)1. All'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 346, le parole: "non supera complessivame |
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Art. 7. - (Tutela ambientale)1. I piani pluriennali di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno come finalità principale il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramen |
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Art. 8. - (Caccia, pesca e prodotti del sottobosco)1. Nei comuni montani la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sono parte rilevante dell'economia delle zone montane, vanno finalizzate: |
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Art. 9. - (Forme di gestione del patrimonio forestale)1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresì promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici pre |
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Art. 10. - (Autoproduzione e benefici in campo energetico)1. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici, |
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Art. 11. - (Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici)1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di: a) costituzione di strutture tecnico-amminis |
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Art. 12. - (Servizi. Usi civici)1. Alle comunità montane si applicano gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 d |
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Art. 13. - (Interventi per lo sviluppo di attività produttive)1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e |
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Art. 14. - (Decentramento di attività e servizi)1. Il CIPE e le regioni emanano direttive di indirizzo tendenti a sollecitare e vincolare |
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Art. 16. - (Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali)1. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani |
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Art. 17 - (Incentivi alle pluriattività)1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco |
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Art. 18. - (Assunzioni a tempo parziale)1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale, coltivatori diretti |
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Art. 19. - (Incentivi per l'insediamento in zone montane)1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati montani, le regioni possono predi |
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Art. 20. - (Collaborazione tra soggetti istituzionali)1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato svilupp |
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Art. 21. - (Scuola dell'obbligo)1. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti compre |
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Art. 22. - (Riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello Stato)1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere |
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Art. 23. - (Deroghe in materia di trasporti)1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 |
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Art. 24. - (Informatica e telematica)1. Le comunità montane possono operare quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le |
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Art. 25. - (Onere finanziario)1. All'onere, ivi comprese le minori entrate, derivante dall'applicazione della presente legge, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 2, valutato in lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro quanto all'anno 1994 e quello relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quanto agli a |
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