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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 13/07/1966, n. 615
L. 13/07/1966, n. 615
L. 13/07/1966, n. 615
L. 13/07/1966, n. 615
L. 13/07/1966, n. 615
Con le modifiche apportate da:
- L. 24/11/1981, n. 689
- D.P.R. 08/06/1982, n.400
- D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285
- D.P.C.M. 08/03/2002
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CAPO I - NORME GENERALI |
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Art. 1.L’esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o |
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Art. 2.Ai fini della prevenzione dell’inquinamento atmosferico, il territorio nazionale è suddiviso in due "zone" di controllo, denominate, rispettivamente zona A e zona B. La zona A comprende: 1) i Comuni dell’Italia centro-settentrionale con popolazione da settantamila a trecentomila abitanti, ovve |
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Art. 3.Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione centrale contro l’inquinamento atmosferico, così composta: - dal direttore generale dei servizi per l’igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità, che la presiede; - dal direttore generale e dall’ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell’interno; |
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Art. 4.La Commissione centrale contro l’inquinamento atmosferico: |
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Art. 5.In ogni capoluogo di regione, nella quale almeno un Comune risulti interessato alla presente legge, è istituito presso l’ufficio del medico provinciale un Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico, così composto: - dal presidente della regione, ove questa sia già costituita, o in mancanza, dal presidente dell’Amministrazione provinciale del capoluogo di regione, che la presiede; - dall’assessore alla sanità della regione ove questa sia costituita, o, in mancanza, dall’assessore alla sanità della pr |
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Art. 6.Il Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico: |
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Art. 7.Le Amministrazioni provinciali debbono istituire entro un anno dalla entrata in vigore della prese |
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CAPO II - IMPIANTI TERMICI - INSTALLAZIONI |
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Art. 8.Nelle zone A e B previste dal precedente articolo 2, ogni impianto termico di potenzi |
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Art.9.Per l’installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo 9 o per la trasformazione o l’ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possess |
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Art. 10.Entro 15 giorni dall’installazione o dalla trasformazione e dall’ampliamento delÌ impianto, l’utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al Comando provinciale dei vigili del fuoco che provv |
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CAPO III - COMBUSTIBILI |
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Art. 12.Sono esenti da qualsiasi limitazione di impiego i seguenti combustibili, aventi le caratteristiche sottoindicate: - combustibili gassosi (metano e simili); |
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Art. 13.Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili: - olii combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50 °C e contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento. La viscosità degli olii di cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50 °C; nel caso degli olii con viscosità superiore a 4 gradi Engler, è obbligatorio l’impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldame |
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Art. 14. |
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Art. 14-bisI contenuti di zolfo ripor |
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CAPO IV - CONDUZIONE - VIGILANZA |
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Art. 15.Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile al fine di evitare i danni ed i pericoli di c |
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Art. 16.Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall’Ispettorato provinciale del |
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Art. 17.In ogni provincia è istituito presso l’Ispettorato provinciale del lavor |
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Art. 19.La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla presente legge. I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai fini della predetta vigilanza, hanno la facoltà di procedere a sopralluoghi ed a prelievi di campioni di combustibi |
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CAPO V - INDUSTRIE |
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Art. 20.Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,R devono, in conformità al regolamento di esecuzione della prese |
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Art. 21.Nella elaborazione dei Piani regolatori comunali, intercomunali o interprovinciali, d |
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Art. 22.I veicoli a motore non debbono produrre emanazioni inquinanti, oltre i limiti fissati nel regolamento d' esecuzione della presente legge. Per i veicoli a motore a combustione interna (cicl |
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CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 25.Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sarà emanato |
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Art. 26.Le Amministrazioni comunali dovranno integrare, entro sei mesi dall’entrata in |
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Art. 27.Entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento nei Comuni dell’Italia centro-settentrionale si dovrà procedere al censimento di tutti gli impianti termici di cui all’articolo 8, nonché degli stabilimenti industriali di cui all’articolo 20. Il censimento sarà effettuato dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con le singole Amministrazioni comunali; in tale sede dovrà accertarsi la conformità dei predetti impianti alle disposizioni del regolamento di esecuzione e la loro risponden |
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