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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.C.M. 08/03/2002
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[Premessa]Il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro delle attività produttive Visto l'art. 2, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; Visto il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante: «Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) combustibili per uso industriale: combustibili utilizzati negli impianti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, R nonché quelli utilizzati nelle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, |
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Titolo I - Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso industriale |
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Art. 3. - Combustibili consentiti1. Salvo quanto indicato nei successivi articoli e fermi restando, anche in relazione a quanto prescritto dai successivi commi, i poteri attribuiti alle regioni dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, R negli impianti e nelle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è consentito l'uso dei seguenti combustibili: a) gas naturale; b) gas di petrolio liquefatto; c) gas di raffineria e petrolchimici; d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria; e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1; f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e), rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1; g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 3; h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10; i) emulsioni acqua-olio combust |
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Art. 4. - Impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW1. Negli impianti previsti all'art. 2, comma 1, lettera a) aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, fatti salvi i luoghi stessi di produzione, è vietato l'uso dei seguenti combustibili: a) carbone da vapore; |
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Art. 5. - Requisiti degli impianti1. Fatto salvo quanto previsto all'Allegato III, punto 2.3, lettera b), al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) di potenza termica nominale, per singolo focolare, pari o superiore a 6 MW e rientranti fra le tipologie disciplinate dal decreto ministeriale 8 maggio 1989, |
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Titolo II - Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso civile |
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Art. 6. - Combustibili consentiti e condizioni di utilizzo1. Negli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, è consentito l'uso dei seguenti combustibili: a) gas naturale; b) gas di città; c) gas di petrolio liquefatto; d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1; e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1; f) legna da ardere alle condizioni previste nell'Allegato III, punto 2; g) carbone di legna; |
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Art. 7. - Caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione1. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui all'art. 12, comma 2, lettera f), fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, di potenza termica nominale per |
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Art. 8 - Uso dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio1. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui all'art. 6, comma 1, lettera m), è consentito negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purché ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 a |
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Art. 9. - Uso delle emulsioni acqua-olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio1. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio aventi le caratteristiche di cui all'art. 6, comma 1, lettera n), è consentito negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purché ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e pro |
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Art. 10. - Uso di combustibili solidi1. È consentita fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, R e comunque non oltre il 1° settembre 2005, l'impiego dei seguenti combustibili solidi, negli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, funzionanti a tali combustibili alla data di entrata in |
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Art. 11. - Piani e programmi regionali1. Secondo quanto stabilito agli articoli 8, 9 e 10, le regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, possono limitare l'utilizzo dei seguenti combustibili, c |
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Titolo III - Disposizioni finali |
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Art. 12. - Aggiornamenti1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive, è istituita una commissione interministeriale composta da rappresentanti degli stessi Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento al presente decreto presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni, nonché per la individuazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti |
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Art. 13. - Metodi1. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili liquidi si applicano, fino alla defin |
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Art. 14. - Abrogazioni1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Pr |
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Art. 15. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffici |
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Allegato I - CARATTERISTICHE E METODI DI PROVA DEI COMBUSTIBILI LIQUIDI E SOLIDI |
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1. Gasolio, kerosene olio combustibile ed altri distillati leggeri, medi e pesanti di petrolio [articolo 3, comma 1, lettere e) e h), comma 2 lettera a), comma 4, lettera a), comma 5 lettera a) e articolo 6 comma 1 lettere d) ed m)]
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2. Emulsioni acqua-bitumi [articolo 3, comma 3, lettera a)]
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3. Biodisel [articolo 3, comma 1, lettera g), articolo 6 comma 1, lettera l)]
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4. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi [articolo 3, comma 1, lettere o), p) e q), comma 2, lettere c) ed e), comma 5 lettera d); articolo 4, comma 3 e articolo 6, comma 1, lettere l), o), p) e q)]
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Allegato II - CARATTERISTICHE DELLE EMULSIONI ACQUA-GASOLIO, ACQUA-KEROSENE E ACQUA-OLIO COMBUSTIBILE |
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1. Emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio (articolo 3 comma 1, lettera f) e articolo 6 comma 1, lettera e) e comma 4 lettera e))1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 1 non può essere inferiore al 10%, né superiore al 30%. 1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantità non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro né metalli pesan |
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2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri distillati pesanti di petrolio (articolo 3 comma 1, lettera i), comma 2 lettera b), comma 4 lettera b) e comma 5 lettera b) e articolo 6 comma 1, lettera n))2.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 2 non può essere inferiore al 10%, né superiore al 30%. 2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantità non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro né metalli pesanti. In |
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Allegato III - INDIVIDUAZIONE DELLE BIOMASSE COMBUSTIBILI E DELLE LORO CONDIZIONI DI UTILIZZO (articolo 3 comma 1 lettera n) e articolo 6 comma 1 lettera h) |
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1. Tipologia e provenienzaa) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate; c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura; N2 "d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;" N2 "e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli; " |
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2. Condizioni di utilizzoLa conversione energetica delle biomasse di cui al punto 1 può essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione. 2.1 Salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, gli impianti in cui vengono utilizzate le biomasse combustibili devono rispettare i seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il tenore di ossigeno di riferimento è l'11% in volume nell'effluente gassoso anidro. Per gli essiccatoi si applica la normativa prevista all'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88.
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"3. Norme per l’identificazione delle biomasse di cui al punto 1, lettera f).N2 1. La denominazione «sansa di oliva disoleata», la denominazione e l’ubicazione dell’impianto di produzione, l’anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al punto 1 devono figurare: |
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Allegato IV - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEGLI IDROCARBURI PESANTI DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE DEL GREGGIO (articolo 3, comma 4, lettera d)) |
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1. Provenienza: processi di lavorazione del greggio (distillazione, processi di conversione e/o estrazione) |
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2. Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi di misura:
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3. Condizioni di impiego:Gli idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio possono essere impiegati, previa gassificazione, per l'ottenimento di gas di sintesi e alle seguenti condizioni: 3.1 Il gas di sintesi può essere destinato alla produzione di energia elettrica in cicli combinati o nella combustione diretta (in caldaie e/o forni) nel medesimo comprensorio industriale e in impianti con potenza termica, per singolo focolare, non inferiore a 50 MW; 3.2 gli impianti |
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Allegato V - VALORI LIMITE DI EMISSIONE E METODI DI MISURA DELLE EMISSIONI PER GLI IMPIANTI PER USO CIVILE AD ESCLUSIONE DI QUELLI CHE UTILIZZANO I COMBUSTIBILI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERE F), H) ED R) articolo 6 comma 3)Gli impianti per uso civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, ad esclusione di quelli che utilizzano i combustibili di cui all'articol |
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Allegato VI - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL BIOGAS (articolo 3 comma 1 lettera r) e articolo 6, comma 1, lettera r)) |
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1. Provenienza:Gas combustibile proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche non co |
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2. Condizioni di utilizzo:2.1 L'utilizzo del biogas, costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, pari allo 0,1% v/v, é consentito nel medesimo comprensorio industriale in cui tale biogas si produce. Gli impianti in cui viene utilizzato come combustibile il biogas devono rispettare i valori limite di emissione indicati alle lettere seguenti, espressi in mg/Nm³ N1 e riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. a) nel caso si tratti di motori a combustione interna i valori limite di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso anidro, sono:
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