L’art. 10, comma 4, della L. 16/04/1973, n. 171, ha disposto che “Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonché in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere inferiore alla metà del massimo.”.

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