Sent.C. Cass. 26/03/2009, n. 7297 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 26/03/2009, n. 7297

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1. Appalti ll.pp. - Contratto - Documento unico in forma scritta - Necessità – Conclusione mediante scritti successivi – Esclusione
1. I contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam (quindi con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi), devono essere consacrati in un unico documento - nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto e la volontà della Amministrazione sia manifestata dall’organo rappresentativo dell’ente - salvo che la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell’ipotesi eccezionale, prevista dall’art. 17 del R.D. n. 1923/2440, di contratti conclusi con ditte commerciali; tra tali contratti non rientra quello di appalto di opere pubbliche, per il quale, attesa anche la necessità di accordi specifici e complessi, deve escludersi che il consenso possa formarsi sulla base di scritti successivi atteggiantisi come proposta e accettazione fra assenti.

1. Conf. Cass. 26 gennaio 2007 n. 1752 R; 18 aprile 2006 n. 8950 R; 26 gennaio 2006 n. 1702 R; 24 novembre 2005 n. 24826 R; 7 ottobre 2005 n. 19638 R.
(R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 17) R

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