Sent.C. Cass. 26/01/2006, n. 1702 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 26/01/2006, n. 1702

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1. Progettazione e direzione dei lavori - Incarico P.A. - Forma scritta - Necessità - Pattuizione a distanza - Esclusione.
1. Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca «iure privatorum», è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A. stessa, la forma scritta «ad substantiam», che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost.; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza d'una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia conferito un incarico ad un professionista, o ne abbia autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'Ente di natura autorizzatoria e diretta al diverso organo legittimato ad esprimere la volontà all'esterno. Deve inoltre escludersi che il contratto possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. Tale difetto di forma scritta richiesta «ab substantiam» può essere rilevato d'ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla domanda del professionista volta al pagamento del compenso, anche in grado di appello, salvo che sulla validità del contratto vi sia stata pronuncia del giudice di primo grado, non investita da specifico motivo di gravame.

1. Conf. Cass. 24 novembre 2005 n. 24826 R; 3 ottobre 2005 n. 19301;[R=W3O0519301] 15 febbraio 2005 n. 3042 R; 30 luglio 2004 n. 14570.[R=W30L0414570]
[Cost. art. 97; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, artt. 16 e 17 (n)] R

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