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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP8427
Sent.C. Stato 25/11/2008, n. 5780
Sent.C. Stato 25/11/2008, n. 5780
Sent.C. Stato 25/11/2008, n. 5780
1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento antimafia - Informativa prefettizia - I tre tipi a cui può essere ricondotta 2. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento antimafia - Informativa prefettizia – Informativa atipica - Nozione 3. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento antimafia - Informativa prefettizia – Informativa atipica - Atto non vincolante 4. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento antimafia - Informativa prefettizia – Valutazione del prefetto in base a specifico quadro indiziario 5. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento antimafia - Informativa prefettizia - Prove – Non necessarie - Quadro indiziario sintomatico – Sufficienza
1. Le c.d. informazioni prefettizie (da acquisire dalla Stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione provvisoria di appalto di lavori, ai fini dell’esercizio di eventuali atti di autotutela della P.A.) possono essere ricondotte a tre tipi: quelle ricognitive di cause di per sé interdittive di cui all’art. 4, c. 4, D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490; quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del prefetto; quelle supplementari (o atipiche) la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell’Amministrazione destinataria dell’informativa prevista dall’art. 1 septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, conv. dalla L. 12 ottobre 1982 n. 726, ed aggiunto dall’art. 2, L. 15 novembre 1988 n. 486. 2. Diversamente dall’informativa tipica, l’informativa atipica non ha carattere interdittivo, ma consente l’attivazione degli ordinari strumenti di discrezionalità nel valutare l’avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali alla luce dell’idoneità morale del partecipante alla gara di assumere la posizione di contraente con la P.A.; pertanto, essa non necessita di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso e si basa su indizi ottenuti con l’ausilio di particolari indagini che possono risalire anche a eventi verificatisi a distanza di tempo perché riguardano la valutazione sull’idoneità morale del concorrente e non producono l’esclusione automatica dalla gara.
3. Le informative prefettizie atipiche sono atti non vincolanti che lasciano spazio ad una discrezionale valutazione dell’Amministrazione aggiudicatrice che, per “ragione di pubblico interesse” può agire con un atto di autotutela.
4. Nel rendere le informazioni richieste dal Comune ai sensi dell’art. 10, c. 7, lett. c), D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, il prefetto non deve basarsi su specifici elementi, ma deve effettuare la propria valutazione sulla scorta di uno specifico quadro indiziario, ove assumono rilievo preponderante i fattori induttivi della non manifesta infondatezza che i comportamenti e le scelte dell’imprenditore possano rappresentare un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle P.A. L’ampiezza dei poteri di accertamento, giustificata dalla finalità preventiva sottesa al provvedimento, giustifica che il prefetto possa ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in fatti in sé e per sé privi dell’assoluta certezza - quali una condanna non irrevocabile, collegamenti parentali con soggetti malavitosi, dichiarazioni di pentiti - ma che, nel loro coacervo, siano tali da fondare un giudizio di possibilità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni malavitose.
5. L’informativa sulla sussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa che, ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 e dell’art. 10, D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, preclude la stipulazione di contratti con le P.A., non richiede la prova dell’intervenuta “occupazione” mafiosa, né presuppone l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa sospettata, essendo sufficiente che dalle informazioni acquisite tramite gli organi di polizia si evinca un quadro indiziario sintomatico del pericolo di collegamento tra l’impresa e la criminalità organizzata.
1. Conf. C. Stato IV 15 novembre 2004 n. 7362[R=WCS15N047362].
2. Conf. C. Stato V 31 dicembre 2007 n. 6902[R=WCS31D076902]. Ved. anche C. Stato VI 17 maggio 2006 n. 2867[R=WCS017MA062867].
3. Conf. C. Stato IV 1 marzo 2001 n. 1148[R=WCS1M011148].
4. Conf. C. Stato VI 2 agosto 2006 n. 4737[R=WC2AG064737].
5. Conf. C. Stato VI 22 giugno 2007 n. 3470 R.
(D.L. 6 settembre 1982 n. 929, conv. da L. 12 ottobre 1992 n. 726[R=L72692]; L. 15 novembre 1988 n. 486[R=L84688]; D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, art. 4, c. 14) R (D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, art. 4) R [D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, art. 10, c. 7, lett. c)] R (D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, art. 4R; D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, art. 10) R |
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