Sent. C. Cass. 25/02/2008, n. 4790 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 25/02/2008, n. 4790

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Determinazione - Prestazione intermedia tra progetto di massima ed esecutivo - Non configurabile

1. La tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti prevista dalle norme della legge 2 marzo 1949 n. 143, non consente di configurare una prestazione intermedia tra il progetto esecutivo e il progetto di massima, sicché il giudice non può, ai fini della liquidazione del compenso, qualificare un progetto come parzialmente esecutivo, ma deve procedere alla verifica dei dati e delle caratteristiche del progetto medesimo nella sua globalità facendo ricorso, ove necessario, al criterio della prevalenza, non essendogli consentito ipotizzare un nuovo tipo di prestazione professionale. All’esito di tale verifica potrà qualificare come progetto di massima quello che esprime le linee essenziali e le direttive fondamentali e generali dell’opera al momento della ideazione e rappresentazione, anche se in concreto sia provvisto di elementi che superino gli stretti limiti del progetto di massima; al contrario, qualificherà esecutivo il progetto che contiene lo sviluppo completo e particolareggiato dell’opera, con tutti i dati e gli elementi necessari alla sua corretta attuazione, pur se presenti marginali insufficienze o lacune, e manchi di qualche particolare attinente all’esecuzione dell’opera.

1. Conf. Cass. 6 febbraio 1989 n. 718 R; 4 agosto 1997 n. 7179 R Ved. Cass. 3 febbraio 2005 n. 2160;R 20 giugno 2000 n. 8395 R


(L. 2 marzo 1949 n. 143)R

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