FAST FIND : GP7170

Sent. C. Cass. 03/02/2005, n. 2160

50364 50364
1. Ingegneri e architetti - Onorario - Progetto di massima - Maggiorazione del compenso ex art. 21 L. 1994 n. 143 - Prestazione intermedia fra progetto di massima ed esecutivo - Non configurabile.

1. In tema di prestazioni degli ingegneri e degli architetti, l'art. 21 della tariffa professionale, nel tipizzare varie ipotesi di incremento del compenso per la progettazione sommaria, stabilisce al 2° comma che il compenso può essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, per rispondere a prescrizione di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale. In tale fattispecie va, pertanto, inquadrata la progettazione, di massima in scala 1:100 prevista, per gli interventi di recupero di aree assoggettate a vincolo ambientale, dall'art. 3 legge 23/1990 della Regione Lombardia, dovendosi escludere che tale disposizione abbia inteso introdurre - addirittura con un tariffario locale - una deroga alla norma di cui all'art. 19 legge 143 del 1949, secondo cui non è configurabile una prestazione di carattere intermedio tra il progetto di massima e quello esecutivo.

Ved. Cass. 20 giugno 2000 n. 8395 R; 22 settembre 1999 n. 10244 [R=W22S9910244] e 4 agosto 1997 n. 7179 R


(L. 2 marzo 1949 n. 143, artt. 19 e 21) R

Dalla redazione