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Sent.C. Stato 20/05/2008, n. 2348

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1. Appalti LSF - Gara - Offerta anomala - Giudizio di verifica della sua congruità - Motivazione - Diversa secondo che il giudizio sia negativo (valutazione rigorosa) o positivo (valutazione anche «per relationem»)
1. Nelle gare d’appalto LSF, il giudizio di verifica il giudizio di verifica della congruità di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione, di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto. Per quanto riguarda la sufficienza o meno della motivazione sul giudizio di anomalia dell’offerta, secondo cui la motivazione viene richiesta rigorosa ed analitica nel caso di giudizio negativo sull’anomalia; in caso, invece, di giudizio positivo, ovvero di valutazione di congruità dell’offerta anomala, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti. Pertanto, il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta in una gara d’appalto non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa «per relationem» alle giustificazioni rese dall’impresa vincitrice, sempre che queste siano a loro volta congrue ed adeguate

1. Sulla prima parte della massima, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante: ved. C. Stato IV 8 giugno 2007 n. 3097; [R=WCS8G073097]VI 7 settembre 2006 n. 5191; [R=WCS7S065191]V 20 settembre 2005 n. 4856;[R=WCS20S054856] IV 14 febbraio 2005 n. 435 R Sulla seconda parte della massima, ved. Le conformi C. Stato IV 11 aprile 2007 n. 1658;R VI 7 settembre 2006 n. 5191;[R=W7S065191] V 23 agosto 2006 n. 4949; [R=WCS23AG064949] V 5 ottobre 2005 n. 5314.[R=WCS5O055314] Delle c.d. offerte anomale trattava l’art. 21, c. 1 bis, L. 11 febbraio 1994 n. 109, abrogata dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice LSF, i cui artt. 87 e 88 ne regolamentano i criteri di verifica). Si veda anche l’art. 2, c. 3, del suddetto Codice, il quale dispone che per quanto non vi è espressamente previsto, «le procedure di affidamento si espletano nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241». Perciò va applicato l’art. 3 di detta legge, il quale prescrive che per ogni provvedimento deve e serve una motivazione ma non dice che questa deve essere identica per tutti gli atti di un certo tipo. 1a. Ved. Cass. 25 ottobre 2007 n. 22370 R 1n. D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 - Art. 2 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.) - (c. 3) Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. L. 7 agosto 1990 n. 241 - Art. 3 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - (c.1) Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. (c.2) La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. (c.3) Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama. (c.4) In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
[D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 2, c. 3 (1n); R L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 3 (1n)] R

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