Il Comune di ... bandiva una gara a procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa avente ad oggetto “Misura 322 - Rinnovamento dei villaggi rurali: realizzazione di un Albergo Diffuso nel Borgo rurale di ...”.
Nella seduta dell’8 luglio 2014, in relazione agli esiti dell'attribuzione dei punteggi, la Commissione di gara stabiliva di procedere alla verifica obbligatoria di congruità della prima migliore offerta, presentata dalla odierna ricorrente e risultata anormalmente bassa avendo superato i 4/5 sia dell'offerta tecnico-temporale sia di quella economica, secondo quanto previsto dall’art. 86, co. 2, d.lgs. n. 163/2006 e dai punti VIII.2.2 e seguenti del bando di gara.
Con nota n. 694 del 24 luglio 2014, il Responsabile del procedimento richiedeva all’impresa le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo offerto in sede di gara, nonché agli altri elementi di valutazione dell’offerta. Con nota del 6 agosto 2014, l’impresa presentava le proprie giustificazioni.
Con nota n. 837 del 9 settembre 2014, il Responsabile del procedimento chiedeva all’impresa, ai sensi dell’art. 88, co. 2, d.lgs. n. 163/2006, ulteriori precisazioni, integrazioni e chiarimenti, tra l’altro rilevando che l’offerta definitiva trasmessa non recava l’indicazione dei costi delle migliorie proposte. L’impresa riscontrava anche tale richiesta con nota del 13 settembre 2014.
Successivamente alla riunione della Commissione tecnica del giorno 22 settembre 2014, a seguito delle valutazioni svolte dalla stessa sulle giustificazioni prodotte, il RUP convocava l’impresa per il colloquio verbale, secondo quanto stabilito dal bando, per il giorno 9 ottobre 2014.
La C. s.r.l. veniva quindi esclusa dal procedimento di gara, come comunicato dal Comune con nota 960 del 4 novembre 2014, notificata via pec in pari data, contenente il verbale di verifica dell’offerta anomala e di esame delle giustificazioni della medesima impresa del 31 ottobre 2014.
Con ricorso notificato il 4 novembre 2014 e depositato il 12 dicembre successivo, la C. s.r.l. chiedeva l’annullamento della predetta esclusione, oltre al risarcimento del danno, contestando punto per punto le valutazioni della Commissione.
Osserva al riguardo il Collegio che dal menzionato verbale del 31 ottobre 2014, redatto in sede di verifica ai sensi degli articoli 86, 87 e 88, d.lgs. n. 163/2006, della offerta anomala, risulta che la Commissione ha ritenuto non adeguatamente giustificate le incongruenze dell’offerta presentata, rilevate con r