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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. TAR. Lazio Roma 15/07/2009, n. 7006
Sent. TAR. Lazio Roma 15/07/2009, n. 7006
1. Appalti pubblici - Gara - Offerte anomale - Obbligo di presentazione giustificazioni preventive - Finalità - Previsione a pena di esclusione - Illegittimità. 2. Appalti pubblici - Gara - Offerte anomale - Valutazione - Giudizio favorevole di non anomalia - Non richiede motivazione puntuale ed analitica - Motivazione per relationem - Legittimità.1. Le clausole del bando che richiedono la presentazione di giustificazioni già a corredo dell’offerta rispondono ad esigenze pratiche di accelerazione e semplif |
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SENTENZAIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato |
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FATTOI., con due distinte lettere di invito, in data 7 dicembre 2007 indiceva due tornate di gara tra le imprese qualificate ai sensi del regolamento del Sistema di Qualificazione SQ-001, in conformità dell’art. 232 del DLgs n. 163/2006, per il conferimento di un Accordo Quadro riguardante il “Supporto tecnico specialistico per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativamente alle componenti Acque superficiali, Acque sotterranee e Terreni ricadenti nell’area geografica 2”, per due distinte aree geografiche: 1° accordo, per l’area centro sud e isole esclusa la Toscana; 2° accordo, per l’area nord e la Toscana, per un importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo di euro 1.000.000,00 (euro un milione/00). Ad entrambe le gare erano invitati quattro concorrenti: O.F., Ac., Ad. e L.C. Nella lettera di invito si precisava in premessa che l’aggiudicazione dei due accordi quadro sarebbe stata fissata in una unica tornata di gara secondo precise modalità, provvedendosi all’aggiudicazione del 1° accordo e poi del 2°, mediante la fo |
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DIRITTOIl Collegio deve darsi carico preliminarmente di esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, sollevata dalla difesa dell’I., essendo questa una questione pregiudiziale che attiene alla corretta e tempestiva incardinazione del giudizio e quindi alla stessa esistenza del potere-dovere del Collegio di trattare e decidere la causa.. Secondo la tesi sostenuta da I., a fronte di un’aggiudicazione disposta nella seduta del 9 gennaio 2009, alla quale era presente il legale rappresentante del consorzio L.C., la notifica del ricorso in epigrafe veniva effettuata per posta dal procuratore della ricorrente il 10 marzo, al 60° giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato, perfezionandosi tuttavia per I. solo il 12 marzo successivo, dopo la scadenza del termine. La società intimata eccepisce pertanto la tardività della notifica effettuata per posta dal procuratore della ricorrente, essendo applicabile solo all’ufficiale giudiziario, e non anche al difensore che si avvalga di tale facoltà in materia di notificazione degli atti processuali concessa dalla legge n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’ufficiale postale. L’eccezione non è meritevole di adesione. Osserva il Collegio che l’art. 3, comma 3, della citata legge n. 53/1994, quanto agli effetti della notificazione effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale, rinvia all’art. 4 della legge n. 890/1982, che riguarda la notificazione degli atti processuali a mezzo posta. Ne consegue che, la notificazione effettuata dall’avvocato a mezzo del servizio postale si perfeziona in maniera analoga a quanto avviene nella notifica a mezzo servizio postale da parte dell’ufficiale giudiziario. Difatti, in virtù del menzionato rinvio, è da ritenere che il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’ufficiale postale, come vale per l’ufficiale giudiziario, valga anche per l’avvocato che si avvale della facoltà di cui alla legge n. 53/1994. A tal proposito, occorre tener presente che la Corte Costituzionale, con decisione n. 477 del 20.11.2002, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 2, della legge n. 890/1982, laddove si prevedeva che la notifica si perfezionasse per il soggetto notificante con la ricezione da parte del destinatario anziché con la consegna all’ufficiale giudiziario. E in seguito a tale pronuncia del giudice delle leggi, l’orientamento della Corte di Cassa |
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P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ri |
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