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Sent.C. Cass. 22/04/2008, n. 10400

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1. Appalti LS - Contratto - Recesso legale o convenzionale - Modalità
1. Nel caso di recesso del committente da un contratto d’appalto - sia per l’ipotesi di recesso legale di cui all’art. 1671 C.c., esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l’appaltatore per fatti d’inadempimento, sia per l’ipotesi di recesso convenzionale ( ex art. 1373 C.c.) - il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull’importanza e gravità dell’inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall’appaltatore per l’inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso.

1. Conf. Cass. 31 luglio 2006 n. 17294 R; 30 marzo 1985 n. 2236;R 29 luglio 1983 n. 5237.[R=W29L835237] Ved. Anche «Estinzione del contratto d’appalto ll.pp.» e «Risoluzione del contratto d’appalto» 1a. Ved. Cass. 6 novembre 2007 n. 23089 R 1n. Codice civile - Art. 1373 (Recesso unilaterale) - (c.1) Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. (c.2) Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. (c.3) Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. (c.4) È salvo in ogni caso il patto contrario. Art. 1671: ved. Cass. 11 febbraio 2008 n. 3185R
[Cod. civ. artt 1373 (1n), 1671 (1n)]

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