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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
FAST FIND
: GP3184
Sent.C. Cass. 30/03/1985, n. 2236
1. Appalti - Contratto - Scioglimento - Per recesso unilaterale del Committente - Rilevanza dei motivi - Esclusione. 2. Appalti - Contratto - Scioglimento - Per recesso unilaterale del Committente - Condizioni - Importanza e gravità dell'inadempimento - Esclusione. 3. Vizi e difetti - Fissazione dei termine ex art. 1662 C.c. - Inutile decorso dei termine - Risoluzione automatica del contratto - Condizioni.
1. Poiché per il recesso del Committente, disciplinato dall'art. 1671 Cod. civ. non sono rilevanti i motivi che l'abbiano determinato, la istanza di restituzione dell'acconto versato e la riserva di chiedere spese e danni non sono incompatibili con la domanda di recesso.
2. Il recesso del Committente dal contratto d'appalto secondo la previsione dell'art. 1671 Cod. civ., può essere esercitato in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto ed essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento. Ne consegue che, in caso di recesso, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale del Committente senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento le quali sono rilevanti soltanto quando il Committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso.
3. Il termine che il Committente può fissare all'appaltatore a norma dell'art. 1662 C.c. per provocare l'automatica risoluzione del contratto nel momento dell'inutile compimento del decorso del termine steso, costituisce un rimedio analogo alla diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 C.c.. Tuttavia, mentre quest'ultima postula l'avvenuto inadempimento del contratto, il rimedio dell'art. 1662 presuppone che il contratto sia ancora in corso di esecuzione e che i vizi e i difetti riscontrati siano eliminabili da parte dell'appaltatore, in quanto, se essi abbiano il carattere dell'irreparabilità in modo da compromettere l'esecuzione del contratto, si applica il rimedio generale previsto dall'art. 1453 C.c..
1. V. Cass. 28 marzo 1980 n. 2055[R=W28M802055].
2. V. Cass. 24 agosto 1981 n. 4987[R=W24AG814987], 28 marzo 1980 n. 2055[R=W28M802055].
3. V. Cass. 26 marzo 1983 n. 2153[R=W26M832153], 5 febbraio 1979 n. 763.[R=W5F79763]
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