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Fondata nel 1933
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Sent. CGAR. Sicilia 28/09/2007, n. 884
Sent. CGAR. Sicilia 28/09/2007, n. 884
1. Appalti ll.pp. - Gara - Offerta - Espressa in cifre e in lettere - Prevalenza di quella in lettere 2. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Ammissione - Impresa mandataria con requisiti in misura maggioritaria - Ex art. 95, c. 2, D.P.R. 99/554 3. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Ammissione - Qualificazione nella categoria prevalente OG1 - Incremento di un quinto ex art. 3 D.P.R. 2000/34 - Riferito a ciascuna impresa dell’A.T.I. (o del Consorzio)
1. Qualora, in una gara d’appalto ll.pp., il bando preveda che l’offerta venga espressa in cifra percentuale di ribasso con due cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, e l’offerta presentata da un’impresa sia espressa in cifre (23,02) ed in lettere (ventitre virgola due), la scelta tra le due espressioni dell’offerta in cifre ed in lettere va operata secondo il criterio imposto dall’art. 90 del D.P.R. 99/554, che prevede un sistema concluso, volto a dare certezza e trasparenza delle operazioni di affidamento degli appalti; tenendo presente che il comma 2 del citato art. 90 non contempla una (sempre controvertibile) ricostruzione dell’effettiva volontà dell’offerente, ma attribuisce la prevalenza al «ribasso percentuale indicato in lettere», in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere dell’offerta, e che il successivo comma 6 dello stesso art. 90 dispone che «l’autorità che presiede la gara. procede all’aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere.»
2. Nel bando di una gara d’appalto ll.pp., l’inciso, secondo cui l’impresa mandataria in ogni caso debba possedere i requisiti in misura maggioritaria, mira ad assicurare che la stessa sia effettivamente e non astrattamente il soggetto più qualificato in rapporto all’importo dei lavori a base d’asta. In tal senso, l’individuazione della impresa maggioritaria va rapportata alla misura in cui le imprese associate «spendono» concretamente la rispettiva qualificazione ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi di ammissione alla gara e quindi non in astratto ma con riferimento alla quota di partecipazione alla associazione e di assunzione di lavori come prevista nella offerta. Pertanto, in caso di previa indicazione di tali quote, può dirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata, assuma concretamente, in sede di offerta, una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese associate (indipendentemente dai valori assoluti di qualificazione di ciascuna impresa).
3. In una gara d’appalto ll.pp., l’impresa capogruppo può avvalersi dell’aumento del quinto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 2000/34, al fine di dimostrare la propria qualificazione nella categoria prevalente OG1. Infatti tale aumento si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Di conseguenza, il raggruppamento può raggiungere il limite richiesto, incrementando di un quinto il valore della classifica posseduta da ciascuna impresa del raggruppamento (sia essa la mandataria o le mandanti).
1. Ved. C. Stato VI 11 luglio 2003 n. 4145 R; Csi 15 maggio 2001 n. 205.R
L’art. 95, c. 2 del D.P.R. 99/554 stabilisce che: "Ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.P.R. 99/554, «Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge [cioè della L. 11 febbraio 1994 n. 109 (L.Merloni), ndr], di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria »".
2. Ved. Csi 8 marzo 2005 n. 97 R
3. L’art. 3 del D.P.R. 2000/34 dispone: «(c.1). Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4. (c.4) Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I fino a £. 500.000.000 Euro 258.228
II fino a £. 1.000.000.000 Euro 516.457
III fino a £. 2.000.000.000 Euro 1.032.913
IV fino a £. 5.000.000.000 Euro 2.582.284
V fino a £. 10.000.000.000 Euro 5.164.569
VI fino a £. 20.000.000.000 Euro 10.329.138
VII fino a £. 30.000.000.000 Euro 15.493.707
VIII oltre £. 30.000.000.000 Euro 15.493.707 »
2a. E 3a. Ved. C.Stato V 21 giugno 2007 n. 3313. R
(D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 95, c. 2) R (D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, art. 3)R |
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