Sent.C. Stato 21/06/2007, n. 3313 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 21/06/2007, n. 3313

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1. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Bando - Costituzione di A.T.I. verticale prescritta dal bando - Obbligo - Condizioni
1. In una gara d’appalto ll.pp., qualora le opere previste rientrino tutte in una categoria OG, è illegittimo imporre la costituzione di un’A.T.I. verticale per i concorrenti in possesso della sola categoria prevalente.

1. Conf. C. Stato IV 19 ottobre 2004 n. 6701 R; VI 19 agosto 2003 n. 4671 R; VI 3 aprile 2003 n. 1716.R 1a. Ved. Csi 29 settembre 2005 n. 634 R(In una gara d’appalto ll.pp. È ammissibile una tipologia di associazione di imprese in cui quelle diverse dalla capogruppo sono associate in parte in modo orizzontale ed in parte in modo verticale); Csi 15 aprile 2005 n. 251 R [In una gara d’appalto di lavori pubblici, nel caso in cui il bando di gara individua tre distinte categorie di opere (OG3 prevalente e OG10 e OS21 scorporabili), la partecipazione in forma congiunta di più imprese associate alla realizzazione di opere di una categoria scorporabile implica necessariamente la formazione di un raggruppamento temporaneo misto, cioè un raggruppamento di tipo verticale e uno di tipo orizzontale]; Csi 15 novembre 2001 n. 590 R (Nelle gare d’appalto ll.pp. È ammissibile la costituzione di A.T.I. di tipo misto, cioè in parte orizzontale ed in parte verticale); Csi 23 aprile 2001 n. 192 R (Possono partecipare alla gara A.T.I. di tipo misto composte da un’impresa capogruppo mandataria e da altre di cui alcune in associazione orizzontale e altre in associazione verticale). Ved. anche «Associazione temporanea di imprese»
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 13; D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 74; R D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34)R

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