Sent.C. Cass. 26/01/2007, n. 1606 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 26/01/2007, n. 1606

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1. Professionista - Incarico professionale - Da P.A. - Forma scritta ad substantiam - Necessità.
1. Per il contratto d’opera professionale, quando ne sia parte una P.A., e pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse del cittadino e della collettività, costituendo remora ad arbitri e agevolando l’espletamento della funzione di controllo, e quindi espressione dei principi d’imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.; è pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme citate, appartenendo alla discrezionalità del legislatore la determinazione delle modalità con le quali la predetta esigenza deve essere coordinata con altri interessi costituzionalmente protetti, quali la tutela del lavoro, anche autonomo, che non è negata ma subordinata a requisiti di forma del contratto.

1. Conf. Cass. S.U. 22 maggio 1996 n. 4712 [R=W22MA964712] e fra le più recenti Cass. 6 dicembre 2002 n. 17335 R; 24 ottobre 2003 n. 16005;[R=W24O0316005] 18 novembre 2003 n. 17440;[R=W18N0317440] 26 maggio 2004 n. 10168;[R=W26MA0410168] 2 dicembre 2004 n. 22667.[R=W2D0422667] Ved. anche Cass. 26 gennaio 2006 n. 1702 R e 15 febbraio 2005 n. 3042.[R=W15F05342] Contra (senza adeguata motivazione, come rileva la Cass. 07/1606) Cass. 5 aprile 2005 n. 7033.[R=W5A057033] 1a. Ved. Cass. 19 ottobre 2006 n. 22501.R
(Cost. art. 97; R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, artt. 16 e 17) [R=RD224023]

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