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Sent. C. Cass. 06/12/2002, n. 17335

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1. Appalti ll.pp. - Riserve - Iscrizione tempestiva nel registro di contabilità e successiva conferma nel conto finale - Obbligo dell'appaltatore.
1. In tema di appalti assoggettati a disciplina pubblicistica, l'appaltatore che, in relazione a situazioni sopravvenute, intenda far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale, ha l'onere di inserire nella contabilità formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti già dall'inizio obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede. Tali riserve vanno poi confermate nel conto finale.


(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 54 e 64) [R=RD25MA95]

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